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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27157/2023

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uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 985/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesoe rappresentato, per procura speciale, dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via degli Scipioni n. 268/a; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona delDirettore pro- tempore, con domicili o legalein [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria reg ionale d ella Toscana - sezione staccata di Livorno, n.952/10/2016, depositata il 24 maggio 201 6 .

Accertamento sintetico Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che non si è opposto alla sospensione; udito per parte ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita per l’Avvocatura generale dello Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso d’accertamento sintetico con il quale l’Agenzia delle entrate aveva ricostruito il maggior reddito imponibile del contribuente, relativo all’anno d’imposta 2006, con conseguente maggiore imposizione ai fini Irpef e relative addizionali, oltre agli interessi ed alle sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Livorno respinse il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionaledella Toscana-sezione staccata di Livorno, accolse l’appello di quest’ultimo.

Proposto ricorso per cassazione dall’Amministrazione, questa Corte lo ha accolto con l’ordinanza del 28 aprile 2015, n. 8551, che ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

Riassunto il giudizio, la Commissione tributaria regionale della Toscana-sezione staccata di Livorno, con la sentenza di cui all’epigrafe, ha così deciso «Accoglie l’appello dell’Ufficioe condanna il contribuente al pagamento de lle spese […]», ma nella sostanza (come emerge dalla motivazione ed è confermato dallo stesso ricorrente) ha rigettato l’originario appello del contribuente.

Avverso la sentenza del giudice del rinvio lo stesso contribuente ha quindi proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi .

L’Agenzia delle entrate ha resistito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione, senza proporre ulteriori difese. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGiuseppe Locatelli, con conclusioni scritte ha chiesto dirigettare il ricorso.

Considerato che: Il contribuente, con istanza depositata in via telematica, ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la sospensione della controversia, per avvalersi della definizione agevolata di cui al l’art. 1, comma 186,della predetta legge.

P.Q.M.

Sospende il giudizio sino al 10 ottobre 2023 e rinvi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 985/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesoe rappresentato, per procura speciale, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via degli Scipioni n. 268/a; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona delDirettore pro- tempore, con domicili o legalein [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria reg ionale d ella Toscana - sezione staccata di Livorno, n.952/10/2016, depositata il 24 maggio 201 6 . Accertamento sintetico Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che non si è opposto alla sospensione; udito per parte ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita per l’Avvocatura generale dello Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso d’accertamento sintetico con il quale l’Agenzia delle entrate aveva ricostruito il maggior reddito imponibile del contribuente, relativo all’anno d’imposta 2006, con conseguente maggiore imposizione ai fini Irpef e relative addizionali, oltre agli interessi ed alle sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Livorno respinse il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionaledella Toscana-sezione staccata di Livorno, accolse l’appello di quest’ultimo. Proposto ricorso per cassazione dall’Amministrazione, questa Corte lo ha accolto con l’ordinanza del 28 aprile 2015, n. 8551, che ha cassato con rinvio la sentenza impugnata. Riassunto il giudizio, la Commissione tributaria regionale della Toscana-sezione staccata di Livorno, con la sentenza di cui all’epigrafe, ha così deciso «Accoglie l’appello dell’Ufficioe condanna il contribuente al pagamento de lle spese […]», ma nella sostanza (come emerge dalla motivazione ed è confermato dallo stesso ricorrente) ha rigettato l’originario appello del contribuente. Avverso la sentenza del giudice del rinvio lo stesso contribuente ha quindi proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi . L’Agenzia delle entrate ha resistito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione, senza proporre ulteriori difese. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGiuseppe Locatelli, con conclusioni scritte ha chiesto dirigettare il ricorso. Considerato che: Il contribuente, con istanza depositata in via telematica, ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la sospensione della controversia, per avvalersi della definizione agevolata di cui al l’art. 1, comma 186,della predetta legge. P.Q.M. Sospende il giudizio sino al 10 ottobre 2023 e rinvi
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