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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025

Cassazione n. 04069/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01HDNPS) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04T3109) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01W07ZQ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 29975/2025 -Udienza del 17 dicembre 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, che ha riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, prosciogliendo ex art. 162-ter cod. pen. i ricorrenti per il reato di furto pluriaggravato di cui al capo 1 d'imputazione e confermando per il resto la condanna degli stessi per il reato di tentato furto aggravato in abitazione.

Rilevato che l'unico motivo dei ricorsi — che deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità e quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche — è: - aspecifico quanto alla responsabilità, in quanto non si confronta con le argomentazioni, sia pur sintetiche, che la Corte di appello ha dedicato a questo tema; - è generico quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rispetto al quale non chiarisce sulla base di quali elementi esse dovevano essere concesse e, quindi, in cosa risiederebbe, in concreto, il vizio della sentenza impugnata sul punto.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigliere ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01HDNPS) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04T3109) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01W07ZQ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 29975/2025 -Udienza del 17 dicembre 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, che ha riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, prosciogliendo ex art. 162-ter cod. pen. i ricorrenti per il reato di furto pluriaggravato di cui al capo 1 d'imputazione e confermando per il resto la condanna degli stessi per il reato di tentato furto aggravato in abitazione. Rilevato che l'unico motivo dei ricorsi — che deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità e quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche — è: - aspecifico quanto alla responsabilità, in quanto non si confronta con le argomentazioni, sia pur sintetiche, che la Corte di appello ha dedicato a questo tema; - è generico quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rispetto al quale non chiarisce sulla base di quali elementi esse dovevano essere concesse e, quindi, in cosa risiederebbe, in concreto, il vizio della sentenza impugnata sul punto. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigliere ensore [OSCURATO:PERSONA]
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