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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 18890/2026

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cato Francesco ConsoliXibilia-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] S.n.c. [OSCURATO:PERSONA] E C., Gi.ma Automobili in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1891/2024depositata il 27/12/2024.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p..c., quanto al rapportoprocessuale con la parte resistente, si può provvedere ed al riguardo,Numero registro generale 8766/2025Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18890/2026Data pubblicazione 10/06/2026stante la desistenza dal giudizio le spese possono compensarsi per la metàdel loro ammontare, liquidato in € 2.200, con condanna della ricorrente alpagamento della metà residua, mentre, stante la loro indefensio nulladeve provvedersi quanto ai rapporti con le parti rimaste intimate; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Visto il secondo comma dell’art. 391 c.p.c., condanna parte ricorrente allarifusione alla parte resistente della metà delle spese del giudizio dicassazione, liquidate in € 1.100,00 oltre spese generali ed accessori comeper legge.Così deciso in Roma, il 10/06/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato Francesco ConsoliXibilia-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] S.n.c. [OSCURATO:PERSONA] E C., Gi.ma Automobili in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1891/2024depositata il 27/12/2024.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p..c., quanto al rapportoprocessuale con la parte resistente, si può provvedere ed al riguardo,Numero registro generale 8766/2025Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18890/2026Data pubblicazione 10/06/2026stante la desistenza dal giudizio le spese possono compensarsi per la metàdel loro ammontare, liquidato in € 2.200, con condanna della ricorrente alpagamento della metà residua, mentre, stante la loro indefensio nulladeve provvedersi quanto ai rapporti con le parti rimaste intimate; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Visto il secondo comma dell’art. 391 c.p.c., condanna parte ricorrente allarifusione alla parte resistente della metà delle spese del giudizio dicassazione, liquidate in € 1.100,00 oltre spese generali ed accessori comeper legge.Così deciso in Roma, il 10/06/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 18890/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris