CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19203/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'omessa esclusione della contestata recidiva e l'eccessività della pena è manifestamente infondato e, in relazione all'ultimo profilo, nemmeno consentito. Osservato infatti che: 1) quanto alle attenuanti, si è evidenziata l'assenza di effettivi elementi degni di positiva valorizzazione, essendo la ammissione solo un tardivo escamotage difensivo; 2) la recidiva è pienamente giustificata alla luce dei sei precedenti specifici; 3) la doglianza relativa alla pena non è stata formulata in precedenza e costituisce una novità in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MIl Consi liere estensore [OSCURATO:PERSONA].cescb [OSCURATO:PERSONA]. r IN C' 2.-i M 2