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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 02333/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.ANASSAGORA Maria ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la senten- za indicata in epigrafe, che confermava la decisione del Tribunale di Crotone che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di furto di utensili da cucina all'interno di esercizio commerciale con prelievo self service, con la circostanza aggravante della esposizione dei beni alla pubblica fede.

2. La ricorrente deduce violazione di legge per essere stata riconosciuta la circo- stanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede laddove, in considerazione delle concrete modalità del fatto, doveva ritenersi che sulla merce in esposizione ricorreva una vigilanza continua attraverso l'impiego di addetti alla vigilanza e a sistemi di videoripresa a distanza.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto manifesta- mente infondati e perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che, sulla base delle peculiarità del caso concreto, ha evidenziato come la sorveglianza esercitata sulla merce in esposizione avesse carattere di- scontinuo e che il sistema di videoripresa era stato utilizzato soltanto allorquan- do un addetto del negozio aveva constatato, di persona, che uno specifico arti- colo in vendita sugli scaffali non si trovava più nel luogo di esposizione.

Vale pertanto il principio, sancito dalla costante giurisprudenza sul punto che ricorre la suddetta circostanza aggravante quando il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermerca- ti - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigi- lanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione ri- chiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (sez.5, n.6416 del 14.11.2014, Garofalo, Rv.262663; n.6351 del 8 Gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280493; n.1509 del 26 Ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280157).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. n P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.ANASSAGORA Maria ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la senten- za indicata in epigrafe, che confermava la decisione del Tribunale di Crotone che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di furto di utensili da cucina all'interno di esercizio commerciale con prelievo self service, con la circostanza aggravante della esposizione dei beni alla pubblica fede. 2. La ricorrente deduce violazione di legge per essere stata riconosciuta la circo- stanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede laddove, in considerazione delle concrete modalità del fatto, doveva ritenersi che sulla merce in esposizione ricorreva una vigilanza continua attraverso l'impiego di addetti alla vigilanza e a sistemi di videoripresa a distanza. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto manifesta- mente infondati e perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che, sulla base delle peculiarità del caso concreto, ha evidenziato come la sorveglianza esercitata sulla merce in esposizione avesse carattere di- scontinuo e che il sistema di videoripresa era stato utilizzato soltanto allorquan- do un addetto del negozio aveva constatato, di persona, che uno specifico arti- colo in vendita sugli scaffali non si trovava più nel luogo di esposizione. Vale pertanto il principio, sancito dalla costante giurisprudenza sul punto che ricorre la suddetta circostanza aggravante quando il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermerca- ti - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigi- lanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione ri- chiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (sez.5, n.6416 del 14.11.2014, Garofalo, Rv.262663; n.6351 del 8 Gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280493; n.1509 del 26 Ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280157). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. n P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 02333/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris