CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 32455/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26412/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].P.S. - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege - controricorrent e e ricorrente incidentale- avverso la sentenza dellaCorte d’appello di Roma n. 1842 del 10 /3/2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] − [OSCURATO:PERSONA] era coniugata, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, con [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel 1990, aveva stipulato con l’INPDAI (poi divenuto INPS) un contratto di locazione per un appartamento sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 39; − n el 2001, aderendo a una proposta dell’ente nell’ambito di una operazione di dismissione immobiliare, Pasqualini aveva esercitato il diritto di prelazione per l’acquisto dell’immobile, optando successivamente per l’acquisto del solo usufrutto; − i coniugi avevano conferito congiuntamente procura a [OSCURATO:PERSONA] per la stipula dell’atto di acquisto del diritto di usufrutto; nel rogito, poi trascritto a favore di entrambi i coniugi, era oggetto del trasferimento il diritto di usufrutto per la durata della vita del solo Pasqualini; − d eceduto quest’ultimo in data 10 aprile 2002, la [OSCURATO:PERSONA] continuava ad occupare l’immobile, ritenendo di esercitare legittimamente un proprio diritto di usufrutto; l’odierna ricorrente aveva chiesto all’INPS la rettifica dell’atto e l’acquisto della nuda proprietà, ma non aveva ottenuto risposta; solo il 28 maggio 2010, INPS aveva notificato un atto di citazione per conseguire il rilascio dell’immobile e per il risarcimento del danno derivante dalla sua occupazione, quantificato in € 33.046,56; − [OSCURATO:PERSONA] aveva resistito alla pretesa dell’ente previdenziale e proposto domanda riconvenzionale per il trasferimento coattivo, ex art.2932 c.c., del diritto di usufrutto, nonché domande risarcitorie nei confronti del procuratore e del notaio per aver redatto un atto di compravendita difforme rispetto alla volontà dei mandanti; − i l Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18896/2012, rigettava la domanda della [OSCURATO:PERSONA] volta alla costituzione del diritto di usufrutto in suo favore, riteneva la predetta convenuta occupante sine titulo (atteso che il diritto di usufrutto si era estinto con la morte di Pasqualini), respingeva le domande risarcitorie contro [OSCURATO:PERSONA] e Bianconi, accoglieva la domanda di rilascio avanzata da INPS (fissando per lo stesso la data del 31 dicembre 2012) e rigettava la domanda risarcitoria dell’ente per mancanza di prova del danno; − l ’INPS proponeva appello, impugnando il capo della sentenza relativo al rigetto della domanda risarcitoria; − [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza con appello incidentale, insistendo sulla titolarità congiunta del diritto di usufrutto e sulla responsabilità risarcitoria del procuratore e del notaio; − l a Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 1842 del 10 marzo 2021, respingeva l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] (esaminato in via preliminare) e accoglieva parzialmente l’appello principale dell’INPS, riconoscendo a quest’ultimo un risarcimento di Euro 347,36 mensili a decorrere dal 28 maggio 2010 (e, cioè, dall’introduzione della lite); − a vverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi; − INPS, rappresentato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., resisteva con controricorso contenente ricorso incidentale, basato su due motivi; − a ll ’ esito della camera di consiglio del 2 8 / 10 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] − col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si lamenta la − secondo la ricorrente era stata conferita una procura per costituire un usufrutto congiuntivo (cioè, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimentotra i coniugi) e, in ogni caso, in ragione del regime di comu- nione legale, era stato necessariamente acquisito anche alla [OSCURATO:PERSONA] l’usu- frutto sul bene acquisito dal marito; − la lettura della procura rilasciata a [OSCURATO:PERSONA] si contrappone all’esame del documento compiuto dalla Corte di merito, che ha dato conto, nella motivazione, della sua interpretazione (non solo letterale, ma anche logico- telelologica): «Rileggendo la documentazione in atti, la dichiarazione di di- sponibilità all’acquisto dell’unità abitativa, risulta esercitata dal marito della [OSCURATO:PERSONA], all’epoca, conduttore dell’immobile (allegato 3), che successiva- mente ha precisato di voler acquistare solo il diritto di usufrutto, senza alcun riferimento alla moglie con lui convivente (allegato 4). Solo al momento del rilascio della procura speciale, è intervenuta la [OSCURATO:PERSONA], rappresentando il regime di comunione legale dei beni. Si tratta di una procura speciale cu- mulativa conferita all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dagli acquirenti dei vari alloggi, parte del fabbricato in dismissione, tra cui i coniugi Pasqualini-[OSCURATO:PERSONA], per l’acquisto dell’appartamento “secondo il diritto di prelazione a ciascuno dei sottoscritti spettanti del fabbricato …”. Nella procura, vi è solo uno specifico rimando al diritto di prelazione, come esercitato dagli acquirenti, nel caso in esame, il Pasqualini, e non vi è alcun accenno all’intenzione di acquistare l’usufrutto dell’immobile con diritto di accrescimento (allegato 7).»; − n el merito, rispetto a tale conclusione della Corte di merito, la ricor- rente obietta che tutti i diritti che si costituiscono in regime di comunione legale spettano ad entrambi i coniugi e che non occorreva alcuna esplicita dichiarazione nel dare mandato all’acquisto di un usufrutto congiunto; − a naloga obiezione viene formulata con riguardo alle argomentazioni del giudice d’appello sull’atto di acquisto, di seguito riportate: «… assume particolare rilievo l’interpretazione degli atti negoziali, richiamati dall’appel- lante, nel sostenere la volontà di acquisto, in un regime di comunione legale dei beni, di un diritto di usufrutto con diritto di accrescimento in favore del coniuge più longevo. Come si è detto, il regime di comunione legale dei beni non comporta di per sé il diritto di accrescimento dell’usufrutto, acquistato dai coniugi, dovendosi distinguere la fattispecie dell’usufrutto congiuntivo, che si ha quando è previsto contrattualmente il diritto di accrescimento, anche solo per implicito, da quella del co-usufrutto, che, alla morte di uno dei coniugi, si estingue per la quota spettante al coniuge deceduto, che si viene a consolidare con la nuda proprietà. … Nell’atto di compravendita (al- legato 8), nella parte che riguarda specificamente i coniugi Pasqualini-To- setto, si attesta che l’acquisto avviene in regime di comunione legale dei beni e si legge testualmente “acquistano in comunione dei beni l’usufrutto loro vita naturale durante con diritto di accrescimento reciproco ... “, ma risulta interlineato sia l’aggettivo “loro” che la specificazione “diritto di ac- crescimento reciproco”, con l’aggiunta vita natural durante “del signor [OSCURATO:PERSONA]”. La correzione è in linea con gli atti preliminari, da cui non risulta espressa una volontà diversa da quella riportata, nemmeno desumi- bile altrimenti, se non dalla partecipazione della moglie al rilascio della pro- cura e, attraverso di essa, alla stipula del rogito notarile. Come si è detto, la partecipazione non è decisiva per ritenere l’intenzione di acquistare un diritto di usufrutto congiuntivo … Si deve, quindi, ritenere che le parti ab- biano inteso costituire un mero cousufrutto, in un regime di comunione le- gale tra coniugi …»; − si osserva che s petta al giudice di merito l’interpretazione delle prove documentali e il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legitti- mità, se congruamente motivato; − n el caso di specie, la Corte di merito – distinto l’usufrutto congiunto dal co-usufrutto –ha ritenuto che non vi fossero elementi atti a dimostrare la volontà delle parti di attribuire il diritto immobiliare anche alla [OSCURATO:PERSONA]; − i n base alla macchinosa tesi sostenuta nel ricorso, l’acquisto del diritto di usufrutto da parte di coniugi in comunione legale è sempre congiuntivo, a meno che non risulti un’esenzione esplicita ai sensi dell’art. 179 c.c.; − l ’argomentazione è infondata ; − l a ricorrente , difatti, sembra non considerare che l’oggetto dell’acqui- sto era il diritto di usufrutto costituito vita natural durante di [OSCURATO:PERSONA]- lini e che, per effetto del regime della comunione legale, il predetto diritto reale è stato acquisito in titolarità solidale da entrambi i coniugi (non a caso, difatti, l’atto è stato trascritto in loro favore) come co-usufrutto; − n on vi è alcuna incompatibilità, né logica, né giuridica, tra il regime patrimoniale della comunione legale e l’acquisto di un diritto reale la cui durata corrisponde alla vita di uno solo dei coniugi; anzi, è una forzatura delle norme che si assumono violate (in primis, l’art. 177 c.c.) asserire che, nonostante la chiara identificazione dell’oggetto del negozio, la comunione implichi automaticamente una sua trasformazione in usufrutto congiunto, commisurato alla durata della vita di entrambi i coniugi e con diritto di ac- crescimento reciproco; anche l’art. 179 c.c. è impropriamente richiamato, perché l’esclusione dall’acquisto comune vale a costituire una titolarità esclusiva in capo ad uno dei coniugi, ma pur sempre in relazione al diritto che ne forma oggetto (nel caso, come detto, il diritto di usufrutto costituito vita natural durante di [OSCURATO:PERSONA]); − col terzo motivo la [OSCURATO:PERSONA] deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., − l a stessa formulazione del motivo dimostra la sua inammissibilità ; − i nfatti – nel dedurre che «Nel corso del giudizio questa difesa aveva eccepito da un lato la carenza di qualunque allegazione probatoria INPS circa il pregiudizio subito in termini di concreta possibilità di impiego del cespite; dall’altra la genericità del richiamo alle risultanze del borsino im- mobiliare considerato che l’INPS non cede in locazione a valore di mercato, ma, come esso stesso ha riconosciuto, a canoni determinati in base a criteri speciali, che tengono conto della condizione del conduttore edaltre variabili estranee al libero mercato. … Nel caso di specie l’INPS non aveva offerto, nel corso del giudizio di merito, nessuna prova, neppure presuntiva, circa l’impiego del cespite. Ad esempio, non aveva provato natura caratteristica metratura composizione e stato di conservazione dell’immobile, neppure aveva dimostrato di aver perso occasioni di vendita o di affitto ad un prezzo conveniente o altre situazioni recanti pregiudizio. Ne segue che già solo per questo la domanda risarcitoria INPS avrebbe dovuto essere integralmente respinta. … La sentenza, peraltro, appare errata anche nella parte in cui ha ritenuto congrua la somma indicata dall’INPS, determinata con riferimento alle quotazioni del borsino immobiliare.» –la parte ricorrente sta evidente- mente censurando la valutazione del materiale probatorio da parte della Corte d’appello, il ragionamento presuntivo sotteso alla quantificazione del danno e la mancata adesione, nell’ambito dell’apprezzamento spettante al giudice di merito, a considerazioni svolte dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]; − a tanto si aggiunge la violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., dato che il motivo è carente nell’esposizione delle vicende processuali essenziali (in primis, la motivazione della sentenza impugnata) e nell’indi- viduazione e illustrazione degli atti e dei documenti (genericamente men- zionati e ai quali si fa rinvio anche a pag. 17 del ricorso); − passando al ricorso incidentale, col primo motivo ( ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) si deduce «omessa motivazione della sentenza relativa al parziale accoglimento della condanna di pagamento»: il ricorrente inciden- tale contesta la decisione della Corte d’appello che ha riconosciuto l’inden- nità di occupazione solo a partire dal 2010, data della notifica dell’atto in- troduttivo del giudizio, anziché dal 2002, anno della morte del marito della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e quindi dell’estinzione del diritto di usufrutto; secondo l’INPS, la Corte di merito ha omesso una motivazione adeguata, basandosi su elementi irrilevanti (come le lettere inviate dalla [OSCURATO:PERSONA] rimaste senza risposta), per giustificare un presunto disinteresse dell’Ente a conseguire l’immediata disponibilità dell’immobile e, così, ha ridotto l’ammontare dei risarcimento del danno che, invece, è in re ipsa (cioè presunto per legge) e che l’Ente pubblico non può essere tenuto a dimostrare in concreto, essendo sufficiente la perdita della disponibilità del cespite; − col secondo motivo ( ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) si lamenta «omessa motivazione della sentenza» in relazione alla decisa compensa- zione delle spese: «La sentenza … è erronea e viziata anche nella parte in cui la Corte d’Appello ha compensato le spese di lite ancorando tale deci- sione alla peculiarità della controversia ed alle presunte difficoltà interpre- tative relative al diritto di usufrutto. Non si comprende, infatti, quali siano le difficoltà nelle quali possa essere incorsa la Corte nell’interpretazione del diritto di usufrutto, atteso che la natura e la specifica disciplina dell’istituto sono chiaramente delineate dagli artt. 978 e ss. c.c. ed ampiamente chiarite -anche in termini applicativi - dalla giurisprudenza sia di merito che di le- gittimità.»; − e ntrambi i motivi sono inammissibili ; − i nfatti, l’INPS deduce il vizio di «omessa motivazione» (in relazione all’importo liquidato a titolo di risarcimento danno e alla disposta compen- sazione delle spese di lite), ma proprio dal testo del controricorso si evince che la Corte d’appello ha spiegato le ragioni delle proprie decisioni; − l a motivazione addotta per ridurre l’ammontare del danno subito da INPS, poi, non è illogica: infatti, la Corte di merito ha tratto da elementi fattuali (la mancata risposta alle lettere della [OSCURATO:PERSONA], il tempo lasciato tra- scorrere prima di richiedere il rilascio) il convincimento che l’ente non avesse interesse ad ottenere l’immediata disponibilità dell’immobile e, dun- que, che il pregiudizio derivante dall’occupazione sine titulo dell’odierna ri- corrente non decorresse dalla data di decesso dell’usufruttuario, bensì dal successivo momento in cui è stata esercitata la richiesta giudiziale; − i noltre, contrariamente a quanto sostenuto da INPS, Cass. Sez. U., 15/11/2022, n. 33645, ha escluso che l’occupazione sine titulo cagioni un danno in re ipsae, anzi, ha affermato che il pregiudizio dev’essere allegato e provato (anche per presunzioni) dal danneggiato: perciò, è inconsistente la tesi dell’ente che, sulla base di un preteso danno in re ipsa, esige un risarcimento maggiore; − q uanto alla decisione sulle spese di lite, si rileva che «il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compen- sarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica “in negativo” in ragione della “elasti- cità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessen- ziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa» (Cass. Sez. 6, 26/07/2021, n. 21400, Rv. 662213-01); − n ella fattispecie in esame, la Corte di merito ha giustificato la propria decisione richiamando la peculiarità della controversia e le difficoltà inter- pretative sull’acquisto dell’usufrutto in regime di comunione legale; a fronte di una motivazione non illogica, l’INPS ha contestato nel merito la motiva- zione deducendo che non vi erano difficoltà significative, ma, così facendo, ha inammissibilmente sollecitato un controllo che esula dai limiti del giudizio di legittimità; − in conclusione, va rigettato il ricorso principale e dichiarato inammis- sibile quello incidentale; − le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate in ra- gione della reciproca soccombenza; − va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte rigetta il ricorsoprincipale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale ; compensa interamente le spese di questo giudizio; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del r