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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24714/2026

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orte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] DeMasellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, anche in sostituzionedell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e alla memoriadifensiva.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, haconfermato quella del 30 gennaio 2023, con cui il Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Nola, all’esito del giudizio celebrato con il ritoabbreviato, ha disposto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 direclusione in relazione al reato di rivelazione di segreti di ufficio ascritto al capo2), con interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno e sospensionecondizionale della pena, assolvendolo dai reati di induzione indebita, rivelazionedi segreti di ufficio e depistaggio, rispettivamente ascritti sub capi 1), 3) e 4).L’imputato, maresciallo Capo del [OSCURATO:PERSONA] di San GiuseppeVesuviano, è stato ritenuto responsabile del reato contestato per avere, nellaindicata qualità, rivelato all’imprenditore [OSCURATO:PERSONA] che il ComandoStazione di appartenenza avrebbe proceduto a controllare i cantieri edili di zona,consigliando allo stesso di tenere lontani i lavoratori irregolari della sua aziendain occasione delle programmate verifiche.2.

Ha proposto ricorso l’imputato, affidato a quattro motivi, sunteggiati diseguito nei limiti funzionali alle esigenze della motivazione.2.1 Con il primo si deduce erronea applicazione dell’art. 326 cod. pen.Il ricorrente ha acquisito la notizia segreta, di pertinenza di altro Ufficio, inmodo del tutto casuale, dall’ispettore dell’ASL Manna (come risulta dallaintercettazione ambientale progr. 1457 del 16 settembre 2019 in cui,conversando con l’imprenditore Pisa, lo avvertiva: “ho sentito per vie traverse,deve venire l’ASL domani”).Essendo il reato di rivelazione di segreto configurato come reato proprioesclusivo, è imprescindibile che il soggetto che rivela la notizia sia titolare delsegreto, ossia che questo inerisca alle funzioni ovvero al servizio che egli ricopre.Diversamente, non sarebbe prospettabile la violazione dei relativi doveri, ocomunque l'abuso della qualità, che sostanziano la fattispecie incriminatrice.Ove si tratti di extraneus, è necessario che egli abbia istigato o indotto ilpubblico ufficiale ad attuare la rivelazione.Di contro, il ricorrente non era titolare del segreto e di una sua attività diistigazione o induzione a rivelarlo, posta in essere nei confronti del propalante,non è prova alcuna.Non sono giuridicamente corrette le argomentazioni svolte dalla Corte diappello secondo cui non rileverebbero le modalità casuali di apprendimento dellanotizia, essendo la fattispecie di cui all’art. 326 cod. pen. un reato di pericoloposto a protezione del buon andamento della [OSCURATO:PERSONA],complessivamente considerato, e non del singolo ufficio cui appartiene ilpropalante.2.2.

Con il secondo motivo si deduce inosservanza dell’art. 270 cod. proc.pen.In via subordinata, si chiede di sollevare questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 253, comma 2, e 271, comma 3, cod. proc. pen., perviolazione dell’art. 15 Cost., in riferimento alla interpretazione giurisprudenziale– assurta al rango di diritto vivente - sancita dalle Sezioni Unite con sentenza n.32697 del 26/06/2014, Floris, Rv. 259776 - 01, secondo cui le conversazioniintercettate costituiscono corpo del reato allorché esse integrino ex se lafattispecie criminosa.La questione è rilevante perché la prova a carico del ricorrente è costituitain esclusiva dalla intercettazione della conversazione in cui egli rivelavaall’imprenditore la notizia coperta da segreto e l’inutilizzabilità di essa discendedal disposto dell’art. 270 cod. proc. pen., come interpretato dalla sentenza delleSez.

U Cavallo, posto che l’attività captativa era stata autorizzata per reati nonconnessi a quello per cui si procede, che non rientra nell’elenco di quelli per cuil’attività captativa è consentita, ai sensi dell’art. 266 cod. proc. pen.L’interpretazione accolta dalle Sezioni Unite Floris - con cui la Corte diappello ha inteso superare tale patologica inutilizzabilità - confonde il risultatodella intercettazione con il supporto magnetico che documenta la commissionedel reato.

Risulta così indebitamente ampliata la nozione di corpo del reato chel’art. 253, comma 2, cod. proc. pen. aggancia esclusivamente a “cose”, e dunquead entità che hanno consistenza materiale.Non rileverebbero i seguenti argomenti spesi nella sentenza Floris, perchénon idonei a scardinare il dato letterale dell’art. 253, comma 2, cit.:a) il disposto degli artt. 254 e 254–bis cod. proc. pen. (in tema di sequestrodi corrispondenza e di dati informatici), con cui il legislatore ha manifestatointeresse ad acquisire il dato immateriale (conversazione) mediante il sequestrodel relativo contenitore (missiva o supporto materiale), e ciò in quanto talidisposizioni disciplinano il sequestro e non la nozione di corpo del reato;b) il disposto dell’art. 235 cod. proc. pen., il quale stabilisce espressamenteche i documenti costituenti corpo del reato devono essere acquisiti qualunque siala persona che li abbia formati o li detenga, poiché le intercettazioni sono unaforma del tutto peculiare di documentazione dell’attività investigativa e non undocumento precostituito rispetto al processo.Corpo del reato può essere un documento formatosi al di fuori delprocedimento, non invece un documento che si sia formato all’interno di esso aseguito di attività di indagine, a meno che il reato non sia stato commessonell’esercizio dell’attività investigativa.Conclusivamente, nel bilanciamento dei valori in conflitto, non può trovarederoga il principio di riserva di giurisdizione di cui all’art. 15 Cost., in forza delquale le interferenze nella sfera comunicativa devono trovare fondamento in un2.3.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art.168 cod. proc. pen., per avere la Corte disatteso la richiesta di sospensione delprocedimento per consentire al ricorrente la messa alla prova, avanzata con imotivi nuovi tempestivamente depositati in uno al programma inoltrato all’UEPE.La possibilità di accedere al procedimento speciale è sorta solo all’esito delpassaggio in giudicato della pronuncia assolutoria relativa ai reati ostativi di cuiagli artt. 319-quater cod. pen. e 375 cod. pen.La contestazione di ipotesi di reato poi rivelatesi infondate non può ricaderein pregiudizio dell’imputato, al quale deve essere consentito di definire la suaposizione processuale con tale rito, che è stato richiesto nella prima finestraprocedurale utile.Sul punto la Corte di appello ha omesso ogni motivazione.2.4.

Con il quarto motivo si contesta il diniego delle circostanze attenuantigeneriche illogicamente motivato sulla base del duplice rilievo che il ricorrenteavrebbe “svilito la divisa” e dimostrato assenza di scrupoli, ciò che costituirebbemanifestazione di peculiare intensità del dolo.La Corte di appello avrebbe dovuto valutare, a tali fini, la confessione resadal [OSCURATO:PERSONA] e tenere conto della assenza di pregiudizi penali.3.

Con successiva memoria, la difesa ha sollevato ulteriore questione dilegittimità costituzionale vertente sulla messa alla prova.4.

Il Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito siespongono.2.

Va premesso che, ai fini dell'integrazione del delitto di rivelazione disegreti d'ufficio previsto dall’art. 326, comma primo, cod. pen., è necessario chela notizia rivelata inerisca all'ufficio pubblico ricoperto dal pubblico agente e siadestinata a rimanere segreta (tale non essendo quella che il destinatario abbiatitolo legittimo a conoscere) e che la rivelazione avvenga in violazione dei dovericonnessi alla funzione, ovvero utilizzando in modo distorto i poteri o leprerogative derivanti dalla stessa (Sez. 6, n. 31171 del 20/06/2023, Pmt, Rv.285085 - 02).La difesa ha poi invocato, a supporto delle proprie ragioni, il principioaffermato da questa Corte, secondo cui la sussistenza del concorso nel reato dell'"extraneus" postula che questi non si sia limitato a ricevere la notizia, ma abbiaistigato o indotto il pubblico ufficiale ad attuare la rivelazione, non essendosufficiente ad integrare il reato la mera rivelazione a terzi della notizia coperta dasegreto (in termini Sez. 6, n. 11498 del 22/01/2025, Innocenti, Rv. 287805 –01).Il principio tiene conto della peculiare struttura del reato, il quale si risolvein una fattispecie plurisoggettiva anomala, essendo la condotta incriminatalegata a chi riceve la notizia, "ma prevedendo la punizione nei confronti del soloautore della rivelazione, nel senso, cioè, che il mero recettore della notizia nonpuò essere assoggettato a pena, in conformità del principio di legalità.

Tuttavia,in base all'ordinaria disciplina del concorso di persone nel reato, non puòescludersi la partecipazione morale del destinatario della rivelazione;partecipazione, questa, che, oltre alle tradizionali forme della determinazione edella istigazione, comprende anche l'accordo criminoso.

E comunque, talepartecipazione può estrinsecarsi nei modi più vari ed indifferenziati, ribellandosi aqualsiasi catalogazione o tipicizzazione, a cui invece deve uniformarsi la condottadell'autore dell'illecito e, quindi, del concorrente che esegue l'azione vietata dallanorma e non già quella del partecipe" (Sez.

U, n. 420 del 28/11/1981, dep.1982, Emiliani, Rv. 151619 - 01).3.

Tanto premesso, le censure formulate al riguardo sono essenzialmentedeclinate in fatto, sostenendo la difesa che il ricorrente non fosse titolare delsegreto e che ne avesse avuto contezza in modo casuale, laddove i Giudici dimerito hanno esaustivamente spiegato come l’attività ispettiva programmatapresso i cantieri edili – di cui il maresciallo capo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avutocontezza dall’ispettore Manna - non era esclusiva dell’[OSCURATO:PERSONA].E ciò è tanto vero che, nel frangente, venne posta in essere un’attivitàcongiunta dagli ispettori della [OSCURATO:PERSONA] e dai Carabinieri dellalocale [OSCURATO:PERSONA].Attraverso il dedotto vizio, il ricorrente sollecita una alternativa letturadelle emergenze istruttorie, come noto, non consentita, specie in relazione aduna c.d. doppia conforme, in cui le pronunce dei gradi di merito si integrano aformare un corpo argomentativo unitario.È, per conseguenza, assorbita, alla luce della operata ricostruzionefattuale, la questione relativa al non corretto riferimento che i Giudici di meritoavrebbero operato ad un interesse complessivo della [OSCURATO:PERSONA] cui, anche chi avesse appreso casualmente la notizia, sarebbe tenuto a nondivulgarla.4.

Il secondo motivo pone il tema della utilizzabilità dellaintercettazione contenente la prova del reato di rivelazione ascritto all’imputatoin procedimento diverso dal quale l’attività captativa è stata disposta.La nozione di “procedimento diverso” che viene in rilievo è quella enucleatanella sentenza delle Sezioni Unite Cavallo, secondo la quale il divieto di cuiall'art. 270 cod. proc. pen., di utilizzazione dei risultati delle captazioni inprocedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvoche risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatoriol’arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati cherisultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai qualil'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti diammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 51 del 28/11/2019,dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01)”; dunque, una nozione incentrata su uncriterio di valutazione sostanzialistico, che prescinde da elementi formali, quale ilnumero di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato, essendodecisiva, ai fini della individuazione della identità dei procedimenti, l'esistenza diuna connessione tra il contenuto della originaria notizia di reato, per la qualesono state disposte le intercettazioni, ed i reati per i quali si procede, sotto ilprofilo oggettivo, probatorio o finalistico.Nel caso in esame, la diversità del procedimento in cui è stata disposta laintercettazione, alla cui acquisizione la difesa si oppone, non è controversa tra leparti.Opererebbero dunque, i limiti di cui all’art. 270 cod. proc. pen., limiti che,tuttavia, i Giudici di merito hanno ritenuto di poter superare, in quanto laconversazione intercettata sarebbe corpo del reato di rivelazione di segreto.5.

Tanto premesso, il ricorrente censura l’interpretazione affermata dalleSezioni Unite, con sentenza n. 32697 del 26/06/2014, Floris, Rv. 259776 – 01,a mente della quale, in tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazioneintercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene,ed è in quanto tale utilizzabile nel processo penale solo allorché essa stessaintegri ed esaurisca la condotta criminosa.In realtà, le Sezioni Unite, con la menzionata decisione, hanno richiamatola sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 1991, e sancito che, in taleevenienza, la acquisizione deve essere inquadrata nelle norme che regolano l'usoprocessuale del corpo di reato, senza che possano trovare applicazione lelimitazioni probatorie previste dall'art. 270 cod. proc. pen.Secondo tale interpretazione, alla nozione di corpo di reato – benchè l’art.253 cod. proc. pen. sia riferita a “cose” ed evochi un quid di materiale - deveessere attribuita anche una «implicazione immateriale, sicché le "conversazioni",vale a dire i segni espressivi di comunicazioni tra soggetti, possono costituirecorpo di reato, allorché la stessa espressione linguistica impiegata sia lesiva diun precetto penale e, imprimendosi, contestualmente alla commissione, sulsupporto magnetico registrante, lo rende corpo di reato».La difesa oppone che una tale interpretazione confonde il risultatodell'intercettazione con la documentazione del fatto costituente reato, ossia ilcontenuto con il suo contenitore.In realtà, le Sezioni Unite hanno evidenziato come, in materia diintercettazioni di comunicazioni, ci si muova in un’ottica di necessariobilanciamento di due distinti interessi: quello inerente alla libertà ed allasegretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti dellapersonalità definiti inviolabili dall'art. 2 Cost., e quello connesso all'esigenza diprevenire e reprimere i reati, bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale(sent. n. 34 del 1973).La Corte di appello, in applicazione di tali principi, ha evidenziato come ildiritto vivente sia conforme al parametro costituzionale perché l’inviolabilitàaffermata dall’art. 15, comma 1, Cost. non è assoluta, ma può subire limitazioniai sensi dell’art. 15, comma 2, Cost., per la necessità di disvelare i reati.La soluzione indicata realizza, dunque, un adeguato punto di equilibrio trai detti valori costituzionali e si fonda su argomentazioni dalle quali non sembrasia il caso di discostarsi.Si è poi osservato che l'oggetto del sequestro viene a connaturarsi anchein altri ambiti di profili di immaterialità.Difatti:-il legislatore, negli artt. 254 e 254–bis cod. proc. pen. (in tema di sequestrodi corrispondenza e di dati informatici), realizza l’acquisizione del datoimmateriale (conversazione) mediante il sequestro del relativo contenitore(missiva o supporto materiale);- il disposto dell’art. 235 cod. proc. pen. stabilisce espressamente che idocumenti costituenti corpo del reato devono essere acquisiti qualunque sia lapersona che li abbia formati o li detenga.Di qui la conclusione che la registrazione o trascrizione del dato dichiarativoo comunicativo, che integra la fattispecie criminosa, costituisce corpo del reato,e, in quanto tale, deve essere acquisita agli atti del procedimento, ai sensidell'art. 431, comma 1, lett. h), cod. proc. pen., ed utilizzato come prova nelprocesso penale.D’altra parte, proprio nell’ambito della disciplina delle intercettazioni, ildisposto dell’art. 271, comma 3, cod. proc. pen., stabilisce che il giudice disponeche la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta«salvo che costituisca corpo del reato».La distinzione tra la conversazione costituente corpo del reato e ladocumentazione del reato stesso, affermata dalle Sezioni Unite Floris – alla qualela difesa si limita a contrapporre generiche notazioni di dissenso critico - è statatenuta ferma dalla giurisprudenza successiva, la quale ha puntualizzato che, intema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituiscecorpo del reato, in quanto tale utilizzabile nel processo penale, solo allorché essastessa integri ed esaurisca la condotta criminosa, nei casi in cui questa possaperfezionarsi anche con la sola interlocuzione oggetto di registrazione, mentredeve escludersi la natura di corpo del reato dell'intercettazione che costituiscamera documentazione sonora della commissione del fatto. (Fattispecie relativa acorruzione, in cui la Corte ha escluso che una conversazione captata avessenatura di corpo del reato e fosse, pertanto, utilizzabile oltre i limiti di cui all'art.270 cod. proc. pen., rilevando che essa costituiva solo la prova di un frammentodel reato, portato a compimento con condotte ulteriori, rispetto alle quali lacomunicazione assumeva mero carattere descrittivo) (Sez. 6, n. 26307 del20/05/2021, Pisapia, Rv. 281536 - 01).Nello stesso filone si segnala altro arresto che, in applicazione dellamedesima costruzione, con riguardo a reato di favoreggiamento personaleaggravato, ha ritenuto sussistere la natura di corpo del reato e la conseguenteutilizzabilità delle conversazioni in cui l’imputato aveva rivelato informazionirelative alla pendenza di un procedimento penale a persona diversadall'interessato ma ad esso collegata, ritenendo che tale conversazioneintegrasse la consumazione del reato di favoreggiamento personale, in ragionedella sua natura di reato di pericolo a consumazione anticipata (Sez. 3, n. 38822del 16/06/2016, Salierno, Rv. 267802 – 01).Da ultimo, va segnalato, nella vicenda al vaglio, il valore probante dellaconversazione in questione per potere fungere da corpo del reato nel sensoanzidetto.

La frase pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] plasticamente realizza larivelazione.In ogni caso, deve precisarsi che la conversazione o comunicazioneintercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene,utilizzabile in quanto tale nel processo penale oltre i limiti di cui all'art. 270 cod.proc. pen., a condizione che integri il contenuto minimo previsto dalla fattispecieincriminatrice perché il reato si perfezioni, non essendo invece necessario cheessa esaurisca totalmente l'offesa tipica al bene giuridico tutelato, sicché nonosta alla utilizzabilità il fatto che la condotta criminosa si consumi per effetto di01).6.Il terzo motivo è inammissibile.L’assoluzione dai reati ostativi non legittima l'imputato a proporretardivamente la richiesta di messa alla prova in quanto non gli era preclusa lapossibilità di formulare una richiesta ai sensi dell’art. 464, comma 2, cod. proc.pen. in forma subordinata alla assoluzione dai reati ostativi.La difesa ha un onere di interlocuzione su tutti i punti che costituisconooggetto della devoluzione, al fine di scongiurare l’insorgere di effetti preclusiviche il sistema è fisiologicamente chiamato a predisporre per un procedimentoidealmente teso ad evitare - e non a seguire - gli esiti del dibattimento.L’assoluzione da alcuni dei reati in addebito è, invero, evenienza del tuttoprevedibile e non dovrebbe incidere sulle cadenze procedimentali dei riti speciali,che hanno una componente deflattivo/premiale, sicché la loro adozione sigiustifica se ed in quanto siano alternativi al dibattimento.È stato già affermato al riguardo il principio, che il Collegio condivide ed alquale intende dare continuità, secondo cui, in tema di messa alla prova, losbarramento temporale di cui all'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. trovaapplicazione anche qualora, in sede di appello, sia intervenuta l'assoluzione daun reato ostativo all'applicazione dell'istituto, non avendo questa circostanzal'effetto di rimettere in termini il ricorrente in ordine alla richiesta di sospensionedel procedimento (v.

Sez. 2, n. 780 del 15/09/2020, dep. 2021, Allotta, Rv.280514 – 01, in cui, in motivazione, la Suprema Corte ha evidenziato la diversitàdel caso in cui il giudice d'appello venga investito della decisione a seguitodell'impugnazione del diniego dell'istanza ritualmente presentata nei termini).Anche alla luce dei principi affermati dalla sentenza della Cortecostituzionale n. 263 del 2011, si è affermato che la mancata applicazione delladisciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi diimpugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore non implica alcunalesione del principio di retroattività della "lex mitior" da riferirsi esclusivamentealle disposizioni che definiscono i reati e le pene (Sez. 4, n. 43009 del30/09/2015, Zoni, Rv. 265331 – 01).7.

Da ultimo sul punto, va detto che la ulteriore questione di legittimitàcostituzionale qui prospettata dalla difesa, vertente proprio sull’istituto dellamessa alla prova, non era ammissibile, essendo stata formulata solo con i motivinuovi, proposti tardivamente il 23 marzo 2026 per l’udienza del 1 aprile 2026.Inoltre, è orientamento consolidato di questa Corte che l’inammissibilitàdei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dallaproposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizioradicale che inficia i motivi originari, per l'imprescindibile vincolo di connessioneesistente tra gli stessi, dovendosi evitare il surrettizio spostamento in avanti deitermini di impugnazione (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277850 – 01; v. anche Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387 - 01 perla quale l’'inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi unmotivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo,non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazioneoriginaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmenteinammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi).8.

Venendo alle ulteriori doglianze, il diniego di un trattamentosanzionatorio più favorevole è stato motivato in termini adeguati, esenti da profilidi illogicità manifesta.Ciò in ragione: a) dello “svilimento della divisa” conseguito alla condottadi rivelazione, non genericamente affermato, ma correlato alla rivelazione di unsegreto inerente alla delicata materia della sicurezza sul lavoro, ossia ad unambito lavorativo di sicura rilevanza sociale; b) della assenza di scrupoli da partedi un soggetto che riveste un ruolo istituzionale, disvelata da un tale contegno,come fattore significativo della intensità del dolo.A fronte di questi elementi, è stata valutata come recessiva anchel’ammissione di responsabilità; il che significa che, per implicito, e a fortiori,resta irrilevante la incensuratezza del ricorrente.9.Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] DeMasellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, anche in sostituzionedell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e alla memoriadifensiva.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, haconfermato quella del 30 gennaio 2023, con cui il Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Nola, all’esito del giudizio celebrato con il ritoabbreviato, ha disposto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 direclusione in relazione al reato di rivelazione di segreti di ufficio ascritto al capo2), con interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno e sospensionecondizionale della pena, assolvendolo dai reati di induzione indebita, rivelazionedi segreti di ufficio e depistaggio, rispettivamente ascritti sub capi 1), 3) e 4).L’imputato, maresciallo Capo del [OSCURATO:PERSONA] di San GiuseppeVesuviano, è stato ritenuto responsabile del reato contestato per avere, nellaindicata qualità, rivelato all’imprenditore [OSCURATO:PERSONA] che il ComandoStazione di appartenenza avrebbe proceduto a controllare i cantieri edili di zona,consigliando allo stesso di tenere lontani i lavoratori irregolari della sua aziendain occasione delle programmate verifiche.2. Ha proposto ricorso l’imputato, affidato a quattro motivi, sunteggiati diseguito nei limiti funzionali alle esigenze della motivazione.2.1 Con il primo si deduce erronea applicazione dell’art. 326 cod. pen.Il ricorrente ha acquisito la notizia segreta, di pertinenza di altro Ufficio, inmodo del tutto casuale, dall’ispettore dell’ASL Manna (come risulta dallaintercettazione ambientale progr. 1457 del 16 settembre 2019 in cui,conversando con l’imprenditore Pisa, lo avvertiva: “ho sentito per vie traverse,deve venire l’ASL domani”).Essendo il reato di rivelazione di segreto configurato come reato proprioesclusivo, è imprescindibile che il soggetto che rivela la notizia sia titolare delsegreto, ossia che questo inerisca alle funzioni ovvero al servizio che egli ricopre.Diversamente, non sarebbe prospettabile la violazione dei relativi doveri, ocomunque l'abuso della qualità, che sostanziano la fattispecie incriminatrice.Ove si tratti di extraneus, è necessario che egli abbia istigato o indotto ilpubblico ufficiale ad attuare la rivelazione.Di contro, il ricorrente non era titolare del segreto e di una sua attività diistigazione o induzione a rivelarlo, posta in essere nei confronti del propalante,non è prova alcuna.Non sono giuridicamente corrette le argomentazioni svolte dalla Corte diappello secondo cui non rileverebbero le modalità casuali di apprendimento dellanotizia, essendo la fattispecie di cui all’art. 326 cod. pen. un reato di pericoloposto a protezione del buon andamento della [OSCURATO:PERSONA],complessivamente considerato, e non del singolo ufficio cui appartiene ilpropalante.2.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza dell’art. 270 cod. proc.pen.In via subordinata, si chiede di sollevare questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 253, comma 2, e 271, comma 3, cod. proc. pen., perviolazione dell’art. 15 Cost., in riferimento alla interpretazione giurisprudenziale– assurta al rango di diritto vivente - sancita dalle Sezioni Unite con sentenza n.32697 del 26/06/2014, Floris, Rv. 259776 - 01, secondo cui le conversazioniintercettate costituiscono corpo del reato allorché esse integrino ex se lafattispecie criminosa.La questione è rilevante perché la prova a carico del ricorrente è costituitain esclusiva dalla intercettazione della conversazione in cui egli rivelavaall’imprenditore la notizia coperta da segreto e l’inutilizzabilità di essa discendedal disposto dell’art. 270 cod. proc. pen., come interpretato dalla sentenza delleSez. U Cavallo, posto che l’attività captativa era stata autorizzata per reati nonconnessi a quello per cui si procede, che non rientra nell’elenco di quelli per cuil’attività captativa è consentita, ai sensi dell’art. 266 cod. proc. pen.L’interpretazione accolta dalle Sezioni Unite Floris - con cui la Corte diappello ha inteso superare tale patologica inutilizzabilità - confonde il risultatodella intercettazione con il supporto magnetico che documenta la commissionedel reato. Risulta così indebitamente ampliata la nozione di corpo del reato chel’art. 253, comma 2, cod. proc. pen. aggancia esclusivamente a “cose”, e dunquead entità che hanno consistenza materiale.Non rileverebbero i seguenti argomenti spesi nella sentenza Floris, perchénon idonei a scardinare il dato letterale dell’art. 253, comma 2, cit.:a) il disposto degli artt. 254 e 254–bis cod. proc. pen. (in tema di sequestrodi corrispondenza e di dati informatici), con cui il legislatore ha manifestatointeresse ad acquisire il dato immateriale (conversazione) mediante il sequestrodel relativo contenitore (missiva o supporto materiale), e ciò in quanto talidisposizioni disciplinano il sequestro e non la nozione di corpo del reato;b) il disposto dell’art. 235 cod. proc. pen., il quale stabilisce espressamenteche i documenti costituenti corpo del reato devono essere acquisiti qualunque siala persona che li abbia formati o li detenga, poiché le intercettazioni sono unaforma del tutto peculiare di documentazione dell’attività investigativa e non undocumento precostituito rispetto al processo.Corpo del reato può essere un documento formatosi al di fuori delprocedimento, non invece un documento che si sia formato all’interno di esso aseguito di attività di indagine, a meno che il reato non sia stato commessonell’esercizio dell’attività investigativa.Conclusivamente, nel bilanciamento dei valori in conflitto, non può trovarederoga il principio di riserva di giurisdizione di cui all’art. 15 Cost., in forza delquale le interferenze nella sfera comunicativa devono trovare fondamento in un2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art.168 cod. proc. pen., per avere la Corte disatteso la richiesta di sospensione delprocedimento per consentire al ricorrente la messa alla prova, avanzata con imotivi nuovi tempestivamente depositati in uno al programma inoltrato all’UEPE.La possibilità di accedere al procedimento speciale è sorta solo all’esito delpassaggio in giudicato della pronuncia assolutoria relativa ai reati ostativi di cuiagli artt. 319-quater cod. pen. e 375 cod. pen.La contestazione di ipotesi di reato poi rivelatesi infondate non può ricaderein pregiudizio dell’imputato, al quale deve essere consentito di definire la suaposizione processuale con tale rito, che è stato richiesto nella prima finestraprocedurale utile.Sul punto la Corte di appello ha omesso ogni motivazione.2.4. Con il quarto motivo si contesta il diniego delle circostanze attenuantigeneriche illogicamente motivato sulla base del duplice rilievo che il ricorrenteavrebbe “svilito la divisa” e dimostrato assenza di scrupoli, ciò che costituirebbemanifestazione di peculiare intensità del dolo.La Corte di appello avrebbe dovuto valutare, a tali fini, la confessione resadal [OSCURATO:PERSONA] e tenere conto della assenza di pregiudizi penali.3. Con successiva memoria, la difesa ha sollevato ulteriore questione dilegittimità costituzionale vertente sulla messa alla prova.4. Il Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito siespongono.2. Va premesso che, ai fini dell'integrazione del delitto di rivelazione disegreti d'ufficio previsto dall’art. 326, comma primo, cod. pen., è necessario chela notizia rivelata inerisca all'ufficio pubblico ricoperto dal pubblico agente e siadestinata a rimanere segreta (tale non essendo quella che il destinatario abbiatitolo legittimo a conoscere) e che la rivelazione avvenga in violazione dei dovericonnessi alla funzione, ovvero utilizzando in modo distorto i poteri o leprerogative derivanti dalla stessa (Sez. 6, n. 31171 del 20/06/2023, Pmt, Rv.285085 - 02).La difesa ha poi invocato, a supporto delle proprie ragioni, il principioaffermato da questa Corte, secondo cui la sussistenza del concorso nel reato dell'"extraneus" postula che questi non si sia limitato a ricevere la notizia, ma abbiaistigato o indotto il pubblico ufficiale ad attuare la rivelazione, non essendosufficiente ad integrare il reato la mera rivelazione a terzi della notizia coperta dasegreto (in termini Sez. 6, n. 11498 del 22/01/2025, Innocenti, Rv. 287805 –01).Il principio tiene conto della peculiare struttura del reato, il quale si risolvein una fattispecie plurisoggettiva anomala, essendo la condotta incriminatalegata a chi riceve la notizia, "ma prevedendo la punizione nei confronti del soloautore della rivelazione, nel senso, cioè, che il mero recettore della notizia nonpuò essere assoggettato a pena, in conformità del principio di legalità. Tuttavia,in base all'ordinaria disciplina del concorso di persone nel reato, non puòescludersi la partecipazione morale del destinatario della rivelazione;partecipazione, questa, che, oltre alle tradizionali forme della determinazione edella istigazione, comprende anche l'accordo criminoso. E comunque, talepartecipazione può estrinsecarsi nei modi più vari ed indifferenziati, ribellandosi aqualsiasi catalogazione o tipicizzazione, a cui invece deve uniformarsi la condottadell'autore dell'illecito e, quindi, del concorrente che esegue l'azione vietata dallanorma e non già quella del partecipe" (Sez. U, n. 420 del 28/11/1981, dep.1982, Emiliani, Rv. 151619 - 01).3. Tanto premesso, le censure formulate al riguardo sono essenzialmentedeclinate in fatto, sostenendo la difesa che il ricorrente non fosse titolare delsegreto e che ne avesse avuto contezza in modo casuale, laddove i Giudici dimerito hanno esaustivamente spiegato come l’attività ispettiva programmatapresso i cantieri edili – di cui il maresciallo capo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avutocontezza dall’ispettore Manna - non era esclusiva dell’[OSCURATO:PERSONA].E ciò è tanto vero che, nel frangente, venne posta in essere un’attivitàcongiunta dagli ispettori della [OSCURATO:PERSONA] e dai Carabinieri dellalocale [OSCURATO:PERSONA].Attraverso il dedotto vizio, il ricorrente sollecita una alternativa letturadelle emergenze istruttorie, come noto, non consentita, specie in relazione aduna c.d. doppia conforme, in cui le pronunce dei gradi di merito si integrano aformare un corpo argomentativo unitario.È, per conseguenza, assorbita, alla luce della operata ricostruzionefattuale, la questione relativa al non corretto riferimento che i Giudici di meritoavrebbero operato ad un interesse complessivo della [OSCURATO:PERSONA] cui, anche chi avesse appreso casualmente la notizia, sarebbe tenuto a nondivulgarla.4. Il secondo motivo pone il tema della utilizzabilità dellaintercettazione contenente la prova del reato di rivelazione ascritto all’imputatoin procedimento diverso dal quale l’attività captativa è stata disposta.La nozione di “procedimento diverso” che viene in rilievo è quella enucleatanella sentenza delle Sezioni Unite Cavallo, secondo la quale il divieto di cuiall'art. 270 cod. proc. pen., di utilizzazione dei risultati delle captazioni inprocedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvoche risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatoriol’arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati cherisultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai qualil'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti diammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019,dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01)”; dunque, una nozione incentrata su uncriterio di valutazione sostanzialistico, che prescinde da elementi formali, quale ilnumero di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato, essendodecisiva, ai fini della individuazione della identità dei procedimenti, l'esistenza diuna connessione tra il contenuto della originaria notizia di reato, per la qualesono state disposte le intercettazioni, ed i reati per i quali si procede, sotto ilprofilo oggettivo, probatorio o finalistico.Nel caso in esame, la diversità del procedimento in cui è stata disposta laintercettazione, alla cui acquisizione la difesa si oppone, non è controversa tra leparti.Opererebbero dunque, i limiti di cui all’art. 270 cod. proc. pen., limiti che,tuttavia, i Giudici di merito hanno ritenuto di poter superare, in quanto laconversazione intercettata sarebbe corpo del reato di rivelazione di segreto.5. Tanto premesso, il ricorrente censura l’interpretazione affermata dalleSezioni Unite, con sentenza n. 32697 del 26/06/2014, Floris, Rv. 259776 – 01,a mente della quale, in tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazioneintercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene,ed è in quanto tale utilizzabile nel processo penale solo allorché essa stessaintegri ed esaurisca la condotta criminosa.In realtà, le Sezioni Unite, con la menzionata decisione, hanno richiamatola sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 1991, e sancito che, in taleevenienza, la acquisizione deve essere inquadrata nelle norme che regolano l'usoprocessuale del corpo di reato, senza che possano trovare applicazione lelimitazioni probatorie previste dall'art. 270 cod. proc. pen.Secondo tale interpretazione, alla nozione di corpo di reato – benchè l’art.253 cod. proc. pen. sia riferita a “cose” ed evochi un quid di materiale - deveessere attribuita anche una «implicazione immateriale, sicché le "conversazioni",vale a dire i segni espressivi di comunicazioni tra soggetti, possono costituirecorpo di reato, allorché la stessa espressione linguistica impiegata sia lesiva diun precetto penale e, imprimendosi, contestualmente alla commissione, sulsupporto magnetico registrante, lo rende corpo di reato».La difesa oppone che una tale interpretazione confonde il risultatodell'intercettazione con la documentazione del fatto costituente reato, ossia ilcontenuto con il suo contenitore.In realtà, le Sezioni Unite hanno evidenziato come, in materia diintercettazioni di comunicazioni, ci si muova in un’ottica di necessariobilanciamento di due distinti interessi: quello inerente alla libertà ed allasegretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti dellapersonalità definiti inviolabili dall'art. 2 Cost., e quello connesso all'esigenza diprevenire e reprimere i reati, bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale(sent. n. 34 del 1973).La Corte di appello, in applicazione di tali principi, ha evidenziato come ildiritto vivente sia conforme al parametro costituzionale perché l’inviolabilitàaffermata dall’art. 15, comma 1, Cost. non è assoluta, ma può subire limitazioniai sensi dell’art. 15, comma 2, Cost., per la necessità di disvelare i reati.La soluzione indicata realizza, dunque, un adeguato punto di equilibrio trai detti valori costituzionali e si fonda su argomentazioni dalle quali non sembrasia il caso di discostarsi.Si è poi osservato che l'oggetto del sequestro viene a connaturarsi anchein altri ambiti di profili di immaterialità.Difatti:-il legislatore, negli artt. 254 e 254–bis cod. proc. pen. (in tema di sequestrodi corrispondenza e di dati informatici), realizza l’acquisizione del datoimmateriale (conversazione) mediante il sequestro del relativo contenitore(missiva o supporto materiale);- il disposto dell’art. 235 cod. proc. pen. stabilisce espressamente che idocumenti costituenti corpo del reato devono essere acquisiti qualunque sia lapersona che li abbia formati o li detenga.Di qui la conclusione che la registrazione o trascrizione del dato dichiarativoo comunicativo, che integra la fattispecie criminosa, costituisce corpo del reato,e, in quanto tale, deve essere acquisita agli atti del procedimento, ai sensidell'art. 431, comma 1, lett. h), cod. proc. pen., ed utilizzato come prova nelprocesso penale.D’altra parte, proprio nell’ambito della disciplina delle intercettazioni, ildisposto dell’art. 271, comma 3, cod. proc. pen., stabilisce che il giudice disponeche la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta«salvo che costituisca corpo del reato».La distinzione tra la conversazione costituente corpo del reato e ladocumentazione del reato stesso, affermata dalle Sezioni Unite Floris – alla qualela difesa si limita a contrapporre generiche notazioni di dissenso critico - è statatenuta ferma dalla giurisprudenza successiva, la quale ha puntualizzato che, intema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituiscecorpo del reato, in quanto tale utilizzabile nel processo penale, solo allorché essastessa integri ed esaurisca la condotta criminosa, nei casi in cui questa possaperfezionarsi anche con la sola interlocuzione oggetto di registrazione, mentredeve escludersi la natura di corpo del reato dell'intercettazione che costituiscamera documentazione sonora della commissione del fatto. (Fattispecie relativa acorruzione, in cui la Corte ha escluso che una conversazione captata avessenatura di corpo del reato e fosse, pertanto, utilizzabile oltre i limiti di cui all'art.270 cod. proc. pen., rilevando che essa costituiva solo la prova di un frammentodel reato, portato a compimento con condotte ulteriori, rispetto alle quali lacomunicazione assumeva mero carattere descrittivo) (Sez. 6, n. 26307 del20/05/2021, Pisapia, Rv. 281536 - 01).Nello stesso filone si segnala altro arresto che, in applicazione dellamedesima costruzione, con riguardo a reato di favoreggiamento personaleaggravato, ha ritenuto sussistere la natura di corpo del reato e la conseguenteutilizzabilità delle conversazioni in cui l’imputato aveva rivelato informazionirelative alla pendenza di un procedimento penale a persona diversadall'interessato ma ad esso collegata, ritenendo che tale conversazioneintegrasse la consumazione del reato di favoreggiamento personale, in ragionedella sua natura di reato di pericolo a consumazione anticipata (Sez. 3, n. 38822del 16/06/2016, Salierno, Rv. 267802 – 01).Da ultimo, va segnalato, nella vicenda al vaglio, il valore probante dellaconversazione in questione per potere fungere da corpo del reato nel sensoanzidetto. La frase pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] plasticamente realizza larivelazione.In ogni caso, deve precisarsi che la conversazione o comunicazioneintercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene,utilizzabile in quanto tale nel processo penale oltre i limiti di cui all'art. 270 cod.proc. pen., a condizione che integri il contenuto minimo previsto dalla fattispecieincriminatrice perché il reato si perfezioni, non essendo invece necessario cheessa esaurisca totalmente l'offesa tipica al bene giuridico tutelato, sicché nonosta alla utilizzabilità il fatto che la condotta criminosa si consumi per effetto di01).6.Il terzo motivo è inammissibile.L’assoluzione dai reati ostativi non legittima l'imputato a proporretardivamente la richiesta di messa alla prova in quanto non gli era preclusa lapossibilità di formulare una richiesta ai sensi dell’art. 464, comma 2, cod. proc.pen. in forma subordinata alla assoluzione dai reati ostativi.La difesa ha un onere di interlocuzione su tutti i punti che costituisconooggetto della devoluzione, al fine di scongiurare l’insorgere di effetti preclusiviche il sistema è fisiologicamente chiamato a predisporre per un procedimentoidealmente teso ad evitare - e non a seguire - gli esiti del dibattimento.L’assoluzione da alcuni dei reati in addebito è, invero, evenienza del tuttoprevedibile e non dovrebbe incidere sulle cadenze procedimentali dei riti speciali,che hanno una componente deflattivo/premiale, sicché la loro adozione sigiustifica se ed in quanto siano alternativi al dibattimento.È stato già affermato al riguardo il principio, che il Collegio condivide ed alquale intende dare continuità, secondo cui, in tema di messa alla prova, losbarramento temporale di cui all'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. trovaapplicazione anche qualora, in sede di appello, sia intervenuta l'assoluzione daun reato ostativo all'applicazione dell'istituto, non avendo questa circostanzal'effetto di rimettere in termini il ricorrente in ordine alla richiesta di sospensionedel procedimento (v. Sez. 2, n. 780 del 15/09/2020, dep. 2021, Allotta, Rv.280514 – 01, in cui, in motivazione, la Suprema Corte ha evidenziato la diversitàdel caso in cui il giudice d'appello venga investito della decisione a seguitodell'impugnazione del diniego dell'istanza ritualmente presentata nei termini).Anche alla luce dei principi affermati dalla sentenza della Cortecostituzionale n. 263 del 2011, si è affermato che la mancata applicazione delladisciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi diimpugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore non implica alcunalesione del principio di retroattività della "lex mitior" da riferirsi esclusivamentealle disposizioni che definiscono i reati e le pene (Sez. 4, n. 43009 del30/09/2015, Zoni, Rv. 265331 – 01).7. Da ultimo sul punto, va detto che la ulteriore questione di legittimitàcostituzionale qui prospettata dalla difesa, vertente proprio sull’istituto dellamessa alla prova, non era ammissibile, essendo stata formulata solo con i motivinuovi, proposti tardivamente il 23 marzo 2026 per l’udienza del 1 aprile 2026.Inoltre, è orientamento consolidato di questa Corte che l’inammissibilitàdei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dallaproposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizioradicale che inficia i motivi originari, per l'imprescindibile vincolo di connessioneesistente tra gli stessi, dovendosi evitare il surrettizio spostamento in avanti deitermini di impugnazione (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277850 – 01; v. anche Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387 - 01 perla quale l’'inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi unmotivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo,non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazioneoriginaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmenteinammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi).8. Venendo alle ulteriori doglianze, il diniego di un trattamentosanzionatorio più favorevole è stato motivato in termini adeguati, esenti da profilidi illogicità manifesta.Ciò in ragione: a) dello “svilimento della divisa” conseguito alla condottadi rivelazione, non genericamente affermato, ma correlato alla rivelazione di unsegreto inerente alla delicata materia della sicurezza sul lavoro, ossia ad unambito lavorativo di sicura rilevanza sociale; b) della assenza di scrupoli da partedi un soggetto che riveste un ruolo istituzionale, disvelata da un tale contegno,come fattore significativo della intensità del dolo.A fronte di questi elementi, è stata valutata come recessiva anchel’ammissione di responsabilità; il che significa che, per implicito, e a fortiori,resta irrilevante la incensuratezza del ricorrente.9.Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24714/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris