CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04787/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29500-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza n. 2697/2017della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 6/06/2017 R.G. n.1915/2014; Oggetto PUBBLICO IMPIEGO R.G.N. Cron. Rep. Ud.14/12/2022 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto presso il Tribunale di Roma l’[OSCURATO:PERSONA] chiedendo fosse accertato che fra di loro era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 15 ottobre 2003, con condanna di controparte ad assumerlo a tempo indeterminato, a corrispondere le differenze retributive e a versare i contributi assicurativi e previdenziali. In subordine, ha domandato fosse dichiarato chedal 15 ottobre 2003 al 31 dicembre 2007 si era costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a termine, con condanna di controparte a pagare € 22.173,67 a titolo di differenze retributive e a versare i contributi assicurativi e previdenziali. Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 157/2014, ha accolto il ricorso in parte, accertando la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra le parti dal 15 gennaio 2004 al 31 marzo 2007, con condanna di parte resistente a pagare, a titolo di differenze retributive, € 22.173,67, e a versare i contributi di legge. L’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2697/2017, ha integralmente accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tremotivi. L’[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo ed il secondo motivo , che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 ss. d.lgs. n. 276 del 2003 e successive modificazioni, 2094 e 2126 c.c., 36 Cost., 113, 115 e 116 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. perché la corte territoriale avrebbe errato nel considerare rilevante, per escludere la subordinazione, l’esistenza non di un progetto, madi semplici indicazioni circa l’attività svolta dal lavoratore. In particolare, i contratti in esame av rebbero avuto ad oggetto non l’adattamento dei sistemi e dei processi aziendali alla nuova normativa, ma il supporto di segreteria e la raccolta, archiviazione e sistematizzazione degli archivi. Pertanto, la Corte d’appello di Roma non avrebbetenuto conto che i contratti de quibus non contenevano riferimenti ad un progetto, non potendosene ricavare l’esistenza dalle testimonianze. La corte territoriale avrebbe compiuto, altresì, un non corretto frazionamento dei singoli indici sintomatici della subordinazione, omettendo di fare ricorso a criteri distintivi sussidiari, come l’assenza di un’organizzazione imprenditoriale o di rischio economico, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e il loro beneficiario. Soprattutto, non avrebbevalutato che, in presenza di prestazioni lavorative di contenuto intellettuale e creativo, erano tali criteri sussidiari a dovere essere tenuti in considerazione. Ledoglianze sono inammissibil i . Innanzitutto, il ricorrente contesta, nella sostanza, l’interpretazione dei contratti da parte della corte territoriale. L’interpretazionedel contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà deicontraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile incassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anche nell’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.(Cass., Sez.L, n. 10745 del 4 aprile 2022 ). Il ricorrente percassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali diinterpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali diinterpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazionedel ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, n, 9461 del 9 aprile 2021). Nella specie, [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato il criterio interpretativo che sarebbe stato violato, ma si è limitato a proporre una sua interpretazione alternativa dei contratti. La corte territoriale ha accertato, poi, alla luce delle testimonianze rese, che al collaboratore era stato affidato un progetto, riguardante l’adattamento dei sistemi e dei processi aziendali alla nuova normativa. Si tratta di unamotivata valutazione di merito , in quanto taleinsindacabile in questa sede. Neppure può ritenersi che vi sia stato un esame parcellizzato degli indici rilevanti, atteso che la corte territoriale ha compiuto una valutazione globale degli elementi allegati e dimostrati che, attenendo al merito della vicenda, non è più sindacabile da parte di questo Collegio. In aggiunta a ciò, deve rilevarsi che la corte territoriale si è conformata alla giurisprudenza per la quale,ai fini della qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato, il nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto, pur non rivestendo valore assorbente, assume particolare rilievo in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili, non potendosi negare che, quando la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione), nonché in forma articolata, sì da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti stesse (Cass., Sez.L, n. 35687del 19 novembre 2021). Quanto alla contestazione per la quale la corte territoriale non avrebbe valutato che, in presenza di prestazioni lavorative di contenuto intellettuale e creativo, dovevano essere tenuti in considerazione criteri distintivi sussidiari, come l’assenza di un’organizzazione imprenditoriale o di rischio economico, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e il loro beneficiario, si osserva come l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo sia il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazioneaziendale; altri elementi, quali l’assenza dirischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull’eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l’assetto previsto dalle stesse (Cass., Sez. L, n. 5645 del 9marzo 2009). Nella specie, la corte territoriale si è conformata ai principi sopra esposti. Infatti, ha accertato che i contratti, qualificati come di collaborazione coordinata e continuativa, contenevano precise indicazioni sulle attività da svolgere, che il ricorrente non era assoggettato all’obbligo di firma, a differenza dei dipendenti, e che su di lui non era svolto alcun controllo- monitoraggio delle presenze; lo stesso [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non era tenuto a seguire la procedura riservata ai dipendenti per i permessi, tanto che, in ipotesi di assenza, ”si limitava ad avvisare”. 2) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ovvero lo svolgimento di ulteriori mansioni, quali l’assistenza alle operazioni di verifica amministrativo-contabile da parte della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro. La doglianza è inammissibile, in quanto il ricorrente non ha neppure indicato le risultanze istruttorie dalle quali emergerebbe la dimostrazione del fatto dedotto. 3)Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite, in ragione della condotta processuale dell’Amministrazione intimata. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015). P.Q.M. La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -dichiara che sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per parte