CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 41457/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa il 09/06/2023 dal Tribunale di Ancona, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato previsto dall'art.589-bis cod.pen., con il beneficio della sospensione condizionale della pena; con applicazione, altresì, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei. Era stato ascritto all'imputato di avere cagionato il decesso di [OSCURATO:PERSONA], per colpa generica nonché per colpa specifica concretizzata dalla violazione dell'art.141, commi 3 e 4, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285; in quanto, alla guida del proprio furgone [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], nel percorrere la strada statale Adriatica, giunto all'altezza di un passaggio pedonale, aveva investito la persona offesa, che stava attraversando la sede stradale in corrispondenza delle strisce, cagionandogli lesioni personali dalle quali era conseguito il decesso. La Corte territoriale ha osservato che, nei motivi di appello, non era stata operata un'effettiva contestazione del fatto storico, avendo l'imputato asserito la sola impossibilità di avvedersi tempestivamente del pedone, in considerazione della presenza di un mezzo parcheggiato in modo non corretto sul marciapiede sul lato destro della strada rispetto al proprio senso di marcia; ha quindi osservato che, sulla base della ricostruzione del giudice di primo grado, il pedone si trovava già al centro dell'attraversamento pedonale quando era stato investito e che, in ogni caso, la asserita presenza di un veicolo parcheggiato in modo da limitare la visibilità avrebbe dovuto indurre il conducente a rallentare al massimo la propria andatura nei pressi dell'attraversamento medesimo; aggiungendo che ci si trovava in condizioni di adeguata illuminazione, che la sede stradale era asciutta e che, in ogni caso, il dato oggettivo della presenza del veicolo parcheggiato non aveva trovato nessun riscontro istruttorio. Ha quindi ritenuto, rigettando il relativo motivo di appello, che non sussistesse alcun profilo di concorrente responsabilità del pedone idoneo a essere valutato ai sensi dell'art. 589-bis, comma settimo, cod.penq„ 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. - l'erronea valutazione in punto di sussistenza dell'ipotesi delittuosa contestata e l'illogicità della motivazione in ordine agli elementi di prova acquisiti. Ha dedotto che la Corte aveva ritenuto attendibili i rilievi oggettivi compiuti dagli operanti e la deposizione di un testimone oculare, senza attribuire attendibilità alla versione fornita dall'imputato, in base alla quale l'attraversamento del pedone sarebbe risultato non percepibile per effetto della presenza di un SUV malamente parcheggiato sul lato destro del senso di marcia tenuto dall'imputato; ha quindi ritenuto che fosse pienamente credibile la versione fornita dal prevenuto, in base alla quale questi - riprendendo la marcia dopo aver consentito l'attraversamento di altri pedoni - si fosse trovato improvvisamente di fronte la persona offesa e non nelle condizioni per evitare l'impatto; non avendo i giudici di merito considerato che l'attraversamento potesse essere stato veloce e repentino. Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.c) ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.589-bis, comma settimo, cod,.pen., per effetto della mancata concessione della relativa circostanza attenuante. - \ Ha dedotto che tale circostanza riconoscibile in presenza di qualsiasi causa esterna rispetto al sinistro, nel caso di specie rappresentata dalla presenza del predetto veicolo in condizioni di precario parcheggio, unitamente alla turbativa derivante dall'attraversamento di altri pedoni. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che, vertendosi - in punto di valutazione di responsabilità dell'imputato - in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e y secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617). t) 3. Il primo motivo Oé- yrro---considerarsi inammissibile in quanto integralmente versato in fatto e comunque meramente reiterativo di censure già formulate di fronte al giudice di appello e da questi rigettate con motivazione non palesemente illogica; oltre che teso a sollecitare una, non consentita, rivalutazione del materiale istruttorio esaminato da parte dei giudici di merito, E Difatti, da un lato, le censure si limitano pedissequamente acp,ar_glcfmentari quanto già esposto in sede di motivo di appello, omettendo, di fatto, qualsiasi effettivo e necessario raffronto con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, (7 iricordatAS, a tale <proposito, che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reiterdi gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Mentre, d'altra parte, deve essere premesso - in via logicamente pregiudiziale - che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556, tra le altre). X9L qI Ricorda, altresì, che non è consentita in seder egittimità una rivalutazione nello stretto merito delle risultanze processuali, essendo preclusa in questa sede la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, B., Rv. 280601); essendo, infatti, stato più volte ribadito che la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio (Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099), restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina, Rv. 235716). 4. In particolare, le censure inerenti alla esatta ricostruzione del sinistro si fondano - come coerentemente rilevato dai giudici di merito - sul richiamo alla versione fornita dall'imputato, a propria volta facente riferimento all'impossibilità di tempestivo avvistamento del pedone per effetto della presenza di un mezzo di grandi dimensioni parcheggiato in prossimità delle strisce pedonali. In ordine a tale profilo, peraltro, i giudici di merito hanno coerentemente rilevato che il richiamato elemento di fatto è rimasto del tutto sfornito di elementi probatori; esponendo, di contro, come la fondatezza dell'ipotesi accusatoria fosse stata confermata dagli elementi acquisiti nel corso del primo grado di giudizio e, in particolare, dalle dichiarazioni del teste Giuggioloni, che aveva assistito all'impatto, avvenuto al centro della carreggiata e quindi ben oltre il primo punto di attraversamento; oltre che dalle dichiarazioni rese dall'operante [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva individuato il punto d'urto con il pedone nella parte anteriore sinistra del mezzo. Ne consegue che le censure del ricorrente si appalesano meramente assertive e oppositive rispetto alle conclusioni dei giudici di merito; che, coerentemente con le risultanze istruttorie, hanno ritenuto sussistente il contestato profilo di colpa specifica consistente nella violazione dell'art.141 C.d.s., ai sensi del quale «Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza [...]», nonché dell'art.40, comma 11, C.d.s., in base al quale «In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare la strada o che hanno iniziato l'attraversamento[...]» e dell'art.191, comma 1, C.d.s., che stabilisce che «Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità». Elementi normativi, sulla base dei quali la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto chepl conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle immediate vicinanze (Sez. 4, n. 13916 del 27/03/2012, Lanfranchi, Rv. 252488, in senso conforme Sez. 4, n. 47204 del 14/11/2019, Sapienza, Rv. 277703), derivandone che per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, Calarco, Rv. 255288; Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Calarco, Rv. 281929). Coerentemente con tali principi, i giudici di merito hanno quindi ritenuto che - dal quadro probatorio - emergesse come il pedone avesse attraversato la sede stradale sulle strisce in condizioni di piena visibilità da parte del conducente, con conseguente perfezionamento dei prospettati profili di colpa specifica. 5. Le considerazioni poste alla base del primo motivo portano si riverberano anche sul secondo motivo di ricorso, che va ritenuto infondato. Avendo i giudici di merito - sulla base della carenza di elementi idonei a comprovare la versione alternativa fornita dall'imputato - escluso che nel meccanismo causale dell'incidente si siano inseriti elementi esterni rispetto alla condotta, con specifico riferimento alla dedotta presenza del predetto mezzo parcheggiato sulla strada nonché alla condotta tenuta dal pedone, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.589-bis, comma settimo, cod.pen.; tanto in considerazione del fatto, come sottolineato dal giudice d'appello con motivazione coerente e non manifestamente illogica, che - dall'espletata istruttoria - è emerso che lo stesso stesse regolarmente attraversando le strisce pedonali, a propria volta adeguatamente segnalate e visibili. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Ri