CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 22311/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nnia ai loro danni. 2. Il motivo è infondato. 3. Osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di Udienza del 26 maggio 2023 - R.G. n. 13331/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : D E L L ' U T R I M A R C O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 2 b 6 4 4 5 7 e 9 f 3 3 0 c f e 5 6 9 8 8 d b 9 2 6 0 4 4 e 8 a F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 Numero registro generale 13331/2020 Numero sezionale 1999/2023 Numero di raccolta generale 22311/2023 riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazioneData pubblicazione 25/07/2023 del decisum. 4. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, infatti, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili. 5. In ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01). 6. Ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili alle fonti di prova esaminate e del grado della relativa attendibilità sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica. 7. Varrà, nel resto e da un diverso angolo prospettico, rilevare l’inammissibilità delle censure avanzate dal ricorrente con riguardo alla valutazione del materiale probatorio operato dai giudici di merito, essendo sottratto al giudice di legittimità il potere di procedere a una riformulazione della valutazione nel merito dei fatti di causa e dei mezzi di prova, trattandosi di una prerogativa dalla legge riservata ai poteri di discrezionale valutazione del giudice del merito.Udienza del 26 maggio 2023 - R.G. n. 13331/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : D E L L ' U T R I M A R C O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 2 b 6 4 4 5 7 e 9 f 3 3 0 c f e 5 6 9 8 8 d b 9 2 6 0 4 4 e 8 a F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 Numero registro generale 13331/2020 Numero sezionale 1999/2023 Numero di raccolta generale 22311/2023 Data pubblicazione 25/07/2023 8. Con il secondo motivo, il Camiciola censura la sentenza impugnata per violazione dei principi normativi indicati dalla Corte di cassazione in sede di legittimità, per avere la corte territoriale omesso di considerare come la Corte di cassazione avesse rilevato l’insussistenza di alcuna preclusione per la determinazione dei danni subiti dai ricorrenti a seguito della condotta calunniosa del Boccanera, così astenendosi dal decidere sulla domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c., al di là di ogni questione concernente la sussistenza dei presupposti per il riscontro della fattispecie del reato di calunnia. 9. Il motivo è infondato. 10. Osserva il Collegio come, al di là dei dubbi sull’oggettiva consequenzialità logica e giuridica della censura in esame (non comprendendosi la ragione per cui il giudice del rinvio, allo scopo di pervenire alla valutazione sul carattere civilmente illecito del comportamento del Boccanera, non dovesse procedere alla valutazione della sussistenza effettiva del dolo di calunnia), il giudice del rinvio abbia correttamente proceduto all’esame di tutti i fatti condotti alla relativa attenzione allo scopo di riscontrare la sussistenza di tutti i presupposti per l’accertamento del carattere illecito, sul piano civile, del comportamento della controparte. 11. A tale riguardo, varrà sottolineare come, sulla base del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano tutti gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l’attività del pubblico ministero titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso Udienza del 26 maggio 2023 - R.G. n. 13331/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : D E L L ' U T R I M A R C O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 2 b 6 4 4 5 7 e 9 f 3 3 0 c f e 5 6 9 8 8 d b 9 2 6 0 4 4 e 8 a F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 Numero registro generale 13331/2020 Numero sezionale 1999/2023 Numero di raccolta generale 22311/2023 causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subitoData pubblicazione 25/07/2023 dal denunciato (o querelato) (così, ex plurimis, Sez. 3, Ordinanza n. 30988 del 30/11/2018, Rv. 651666 - 01). 12. Più di recente, questa Corte ha sottolineato come colui che invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l’onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo, poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (Sez. 3, Sentenza n. 11271 del 12/06/2020, Rv. 658144 - 02). 13. Ed è appena il caso di rilevare come la precedente cassazione con rinvio, fermatasi al rilievo dell’erroneità della definizione soltanto in punto di rito della domanda risarcitoria, abbia lasciato del tutto impregiudicato il merito della medesima e, con esso, proprio e appunto l’accertamento di entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, del delitto di calunnia prospettato quale fonte del lamentato danno. 14. Con il primo motivo del ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 116 e 115 c.p.c., dell’art. 654 c.p.c. e dell’art. 368 c.p. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale disatteso la domanda risarcitoria proposta dagli originari attori sull’errato presupposto dell’insussistenza del dolo di calunnia, in contrasto con il contenuto delle informazioni probatorie ricavabili dalle prove complessivamente acquisito al giudizio. 15. Il motivo è inammissibile. 16. Osserva il Collegio come, attraverso la proposizione della censura in esame, la ricorrente incidentale – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della Udienza del 26 maggio 2023 - R.G. n. 13331/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : D E L L ' U T R I M A R C O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 2 b 6 4 4 5 7 e 9 f 3 3 0 c f e 5 6 9 8 8 d b 9 2 6 0 4 4 e 8 a F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 Numero registro generale 13331/2020 Numero sezionale 1999/2023 Numero di raccolta generale 22311/2023 fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamateData pubblicazione 25/07/2023 – si sia limitata ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente incidentale, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo. 17. Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente incidentale deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti. 18. Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato. 19. Ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella Udienza del 26 maggio 2023 - R.G. n. 13331/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : D E L L ' U T R I M A R C O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 2 b 6 4 4 5 7 e 9 f 3 3 0 c f e 5 6 9 8 8 d b 9 2 6 0 4 4 e 8 a F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 Numero registro generale 13331/2020 Numero sezionale 1999/2023 Numero di raccolta generale 22311/2023 Data pubblicazione 25/07/2023 ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti. 20. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, la Cimini censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., per avere la corte territoriale trascurato di adeguarsi al principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione in sede di legittimità e di decidere sulla domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 2043 cit., senza profondersi nell’esame relativo alla sussistenza e dei requisiti del delitto di calunnia ascritto alla controparte. 21. Il motivo è infondato. 22. Osserva il Collegio come, conformemente a quanto già rilevato a proposito della decisione relativa al secondo motivo del ricorso principale, al di là dei dubbi sulla consequenzialità logica e giuridica della censura (non comprendendosi la ragione per cui il giudice del rinvio, allo scopo di pervenire alla valutazione sul carattere civilmente illecito del comportamento del Boccanera, non dovesse procedere alla valutazione della sussistenza effettiva del dolo di calunnia), il giudice del rinvio abbia correttamente proceduto all’esame di tutti i fatti condotti alla relativa attenzione allo scopo di riscontrare la sussistenza dei presupposti per l’accertamento del carattere illecito, sul piano civile, del comportamento della controparte. 23. A tale riguardo, varrà ribadire come, sulla base del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di Udienza del 26 maggio 2023 - R.G. n. 13331/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : D E L L ' U T R I M A R C O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 2 b 6 4 4 5 7 e 9 f 3 3 0 c f e 5 6 9 8 8 d b 9 2 6 0 4 4 e 8 a F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 Numero registro generale 13331/2020 Numero sezionale 1999/2023 Numero di raccolta generale 22311/2023 calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l’attività del Data pubblicazione 25/07/2023pubblico ministero titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato) (così, ex plurimis, Sez. 3, Ordinanza n. 30988 del 30/11/2018, Rv. 651666 - 01). 24. Più di recente, questa Corte ha sottolineato come colui che invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l’onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (Sez. 3, Sentenza n. 11271 del 12/06/2020, Rv. 658144 - 02). 25. Ed è appena il caso di rilevare come la precedente cassazione con rinvio, fermatasi al rilievo dell’erroneità della definizione soltanto in punto di rito della domanda risarcitoria, abbia lasciato del tutto impregiudicato il merito della medesima e, con esso, proprio e appunto l’accertamento di entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, del delitto di calunnia prospettato quale fonte del lamentato danno. 26. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza di tutte le censure sin qui esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. 27. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, dovendo porsi a carico del ricorrente principale e di quella incidentale adesiva per l’evidente identità della posizione processuale e, per di più, per il pari interesse in causa. 28. Dev’essere, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore Udienza del 26 maggio 2023 - R.G. n. 13331/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : D E L L ' U T R I M A R C O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 2 b 6 4 4 5 7 e 9 f 3 3 0 c f e 5 6 9 8 8 d b 9 2 6 0 4 4 e 8 a F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9