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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 29060/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8102/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avversola SENTENZA dellaCORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 84/2024 , depositata il 26/01/2024; uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con atto di citazione del 16.07.2007, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Messina l’impresa individualeResart di [OSCURATO:PERSONA], nonché quest’ultimo anche personalmente, affinché venisse dichiarata la risoluzione del contratto di appalto concluso con l’impresa di cui il convenuto era titolare, eper ottenere la restituzione delle somme corrisposte dall’attore (€. 15.400,00), lamentando la mancata esecuzione dei lavori di appalto.

A sostegno della sua pretesa, il Mollica esponeva di avere affidato all’impresa di Antonuccio i lavori per la ristrutturazione di un edificio di sua proprietà sito in Messina, adibito a civile abitazione; di aver effettuato un bonifico bancario di €. 15.400,00; si doleva, quindi, del fatto che l'appaltatore aveva limitato il proprio intervento ad un lavoro di pulizia del giardino antistante l'immobile senza aver dato inizio ai lavori commissionati, successivamente affidati ad altro appaltatore.

Nel corso del giudizio di primo grado la Resart veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Barcellona P.G., con sentenza del 5ottobre 2009, senza che il fallito ne portasse a conoscenza delle parti l’intervenuta causa di interruzione.

Il Tribunale di Messina, con sentenza del 14.03.2018, accoglieva la domanda attorea, accertava e dichiarava la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell’appaltatore e lo condannava alla restituzione delle somme ricevute dal committente.

La pronuncia di primo grado veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA], rientrato in bonis il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (quindi nel corso del giudizio di primo grado), davanti alla Corte di Appello di Messina la quale, con sentenza n. 84/2024, dichiarava ritualmente costituito nel giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA], dichiarato invece contumace dal primo giudice; confermava nel resto la sentenza impugnata.

A sostegno della sua decisione, osservava la Corte (per quanto ancora qui di interesse): - nella vicenda in esame parte appellante non aveva posto a conoscenza delle altre parti l’intervenuta causa di interruzione del processo per sopravvenuta dichiarazione di fallimento, né aveva allegato quando la controparte avrebbe avuto la conoscenza legale, ovvero effettiva, dell’intervenuto fallimento, nulla risultando dai verbali di causa; - ne consegu iva che il termine per la riassunzione del processo avanti al curatore fallimentare non eramai decorso; -con l’avvenuta chiusura del fallimento per insufficienza di attivo già nel corso del giudizio di primo grado (22.12.2016), e la cessazione dell’incarico del curatore, era venuta meno la necessità di tale adempimento, essendosicaducato l’interesse alla riassunzione avanti al curatore per espressa e consapevole omissione dell’appellante di portarne conoscenza legale alle parti del processo e agli stessi organi della procedura, e di tale scelta processuale non avrebbe potuto dolersi; -ne conseguiva che era infondato il motivo di gravame con il quale l’appellante aveva invocato la nullità di tutta l'attività processuale di primo grado successiva alla dichiarazione di fallimento, in quanto asseritamente svolta in violazione dell'art. 43 l. fall.; Avverso la suddetta pronuncia resa all’esito del giudizio di secondo grado, [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso per c assazione , affidandolo a due motivi.

Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]: sussiste la necessità – per la ricostruzione della complessiva vicenda processuale, la cui piena cognizione è indispensabile ai fini della decisione del ricorso - di acquisire i fascicoli d’ufficio di primo grado (RG N. 4988/2007) e del grado di appello (RG N. 306/2018), ragion per cui, a tal fine, si impone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] l’acquisizione dei fascicoli d’ ufficio del giudizio di primo grado (RG N. 4988/2007 del Tribunale di Messina) e del giudizio di appello (RG N. 306/2018della Corte di appello di Messina) e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Manda alla cancelleria per i relativi adempimenti.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8102/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avversola SENTENZA dellaCORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 84/2024 , depositata il 26/01/2024; uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con atto di citazione del 16.07.2007, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Messina l’impresa individualeResart di [OSCURATO:PERSONA], nonché quest’ultimo anche personalmente, affinché venisse dichiarata la risoluzione del contratto di appalto concluso con l’impresa di cui il convenuto era titolare, eper ottenere la restituzione delle somme corrisposte dall’attore (€. 15.400,00), lamentando la mancata esecuzione dei lavori di appalto. A sostegno della sua pretesa, il Mollica esponeva di avere affidato all’impresa di Antonuccio i lavori per la ristrutturazione di un edificio di sua proprietà sito in Messina, adibito a civile abitazione; di aver effettuato un bonifico bancario di €. 15.400,00; si doleva, quindi, del fatto che l'appaltatore aveva limitato il proprio intervento ad un lavoro di pulizia del giardino antistante l'immobile senza aver dato inizio ai lavori commissionati, successivamente affidati ad altro appaltatore. Nel corso del giudizio di primo grado la Resart veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Barcellona P.G., con sentenza del 5ottobre 2009, senza che il fallito ne portasse a conoscenza delle parti l’intervenuta causa di interruzione. Il Tribunale di Messina, con sentenza del 14.03.2018, accoglieva la domanda attorea, accertava e dichiarava la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell’appaltatore e lo condannava alla restituzione delle somme ricevute dal committente. La pronuncia di primo grado veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA], rientrato in bonis il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (quindi nel corso del giudizio di primo grado), davanti alla Corte di Appello di Messina la quale, con sentenza n. 84/2024, dichiarava ritualmente costituito nel giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA], dichiarato invece contumace dal primo giudice; confermava nel resto la sentenza impugnata. A sostegno della sua decisione, osservava la Corte (per quanto ancora qui di interesse): - nella vicenda in esame parte appellante non aveva posto a conoscenza delle altre parti l’intervenuta causa di interruzione del processo per sopravvenuta dichiarazione di fallimento, né aveva allegato quando la controparte avrebbe avuto la conoscenza legale, ovvero effettiva, dell’intervenuto fallimento, nulla risultando dai verbali di causa; - ne consegu iva che il termine per la riassunzione del processo avanti al curatore fallimentare non eramai decorso; -con l’avvenuta chiusura del fallimento per insufficienza di attivo già nel corso del giudizio di primo grado (22.12.2016), e la cessazione dell’incarico del curatore, era venuta meno la necessità di tale adempimento, essendosicaducato l’interesse alla riassunzione avanti al curatore per espressa e consapevole omissione dell’appellante di portarne conoscenza legale alle parti del processo e agli stessi organi della procedura, e di tale scelta processuale non avrebbe potuto dolersi; -ne conseguiva che era infondato il motivo di gravame con il quale l’appellante aveva invocato la nullità di tutta l'attività processuale di primo grado successiva alla dichiarazione di fallimento, in quanto asseritamente svolta in violazione dell'art. 43 l. fall.; Avverso la suddetta pronuncia resa all’esito del giudizio di secondo grado, [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso per c assazione , affidandolo a due motivi. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]: sussiste la necessità – per la ricostruzione della complessiva vicenda processuale, la cui piena cognizione è indispensabile ai fini della decisione del ricorso - di acquisire i fascicoli d’ufficio di primo grado (RG N. 4988/2007) e del grado di appello (RG N. 306/2018), ragion per cui, a tal fine, si impone il rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] l’acquisizione dei fascicoli d’ ufficio del giudizio di primo grado (RG N. 4988/2007 del Tribunale di Messina) e del giudizio di appello (RG N. 306/2018della Corte di appello di Messina) e rinvia la causa a nuovo ruolo. Manda alla cancelleria per i relativi adempimenti.
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