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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 17820/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

XXXXXXXXXXXXX ricorre per cassazione avversol’ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha rigettato la suaistanza di affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena indicata nelprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti in data 23 luglio 2024, ricomprendentereati di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico (fine pena il 30giugno 2029)rilevato che, con cinque motivi di ricorso, denuncia - sotto diversi profili - che il giudicespecializzato avrebbe, in modo contraddittorio, sottovalutato gli elementi favorevoli (informative negative della Questura attestanti l’assenza di contatti con la criminalitàorganizzata, relazione trattamentale e documetazione sanitaria psichiatrica) e, quindi,negato l’accesso al beneficio previa formulazione di un ingiustificato giudizio prognosticosfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati, esclusivamente sulla base deiprocedimenti pendenti;ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui la concessione dellemisure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistraturadi sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza delcondannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne ilreinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); ricordato nel caso dell’affidamento in prova il giudice, basandosi sulle relazioniprovenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato medesimo, ma senzaessere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla suapersonalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alleistanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato; ritenuto che è nell’alveo di tali principi che si è mosso il Tribunale di sorveglianza che,difatti, ha espressamente preso in esame tutte le risultanze del trattamento, ivi compresequelle di segno opposto a quelle sunteggiate nel ricorso (vi si evidenzia, invero, la totalemancanza di revisione critica, l’atteggiamento seduttivo ed autoreferenziale con il quale sipone nei colloqui psicologici polarizzati sui suoi studi di teologia, sulla sua esperienzamilitare sulla partecipazione di missioni in Africa, tacendo di essere un ex sacerdote e,comunque, non offrendo spazi per una qualsiasi discussione su quanto accaduto eintegrante reato) e, quindi, con motivazione non lacunosa ed esente da profili di illogicità, leha ritenute di pregnanza tale da giustificare il diniego del provvedimento di ammissione allamisura invocata;considerato, infine, che su tale valutazione non sono suscettibili di incidere le condizionidi salute, che non sono tra i presupposti dei quali deve tenersi conto ai fini della concessionedella misura alternativa alla detenzione invocata; ritenuto, pertanto, che tale decisione è conforme al principio enunciato dallagiurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che,pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionaleapprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso deltrattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213; Sez. 1 n.27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv.224029); ritenuto che si tratta di motivazione né illegittima, né mancante o contraddittoria, cui ilricorrente non contrappone alcun argomento suscettibile d’inficiarne la tenuta, sicché ilricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
XXXXXXXXXXXXX ricorre per cassazione avversol’ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha rigettato la suaistanza di affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena indicata nelprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti in data 23 luglio 2024, ricomprendentereati di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico (fine pena il 30giugno 2029)rilevato che, con cinque motivi di ricorso, denuncia - sotto diversi profili - che il giudicespecializzato avrebbe, in modo contraddittorio, sottovalutato gli elementi favorevoli (informative negative della Questura attestanti l’assenza di contatti con la criminalitàorganizzata, relazione trattamentale e documetazione sanitaria psichiatrica) e, quindi,negato l’accesso al beneficio previa formulazione di un ingiustificato giudizio prognosticosfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati, esclusivamente sulla base deiprocedimenti pendenti;ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui la concessione dellemisure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistraturadi sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza delcondannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne ilreinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); ricordato nel caso dell’affidamento in prova il giudice, basandosi sulle relazioniprovenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato medesimo, ma senzaessere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla suapersonalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alleistanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato; ritenuto che è nell’alveo di tali principi che si è mosso il Tribunale di sorveglianza che,difatti, ha espressamente preso in esame tutte le risultanze del trattamento, ivi compresequelle di segno opposto a quelle sunteggiate nel ricorso (vi si evidenzia, invero, la totalemancanza di revisione critica, l’atteggiamento seduttivo ed autoreferenziale con il quale sipone nei colloqui psicologici polarizzati sui suoi studi di teologia, sulla sua esperienzamilitare sulla partecipazione di missioni in Africa, tacendo di essere un ex sacerdote e,comunque, non offrendo spazi per una qualsiasi discussione su quanto accaduto eintegrante reato) e, quindi, con motivazione non lacunosa ed esente da profili di illogicità, leha ritenute di pregnanza tale da giustificare il diniego del provvedimento di ammissione allamisura invocata;considerato, infine, che su tale valutazione non sono suscettibili di incidere le condizionidi salute, che non sono tra i presupposti dei quali deve tenersi conto ai fini della concessionedella misura alternativa alla detenzione invocata; ritenuto, pertanto, che tale decisione è conforme al principio enunciato dallagiurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che,pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionaleapprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso deltrattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213; Sez. 1 n.27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv.224029); ritenuto che si tratta di motivazione né illegittima, né mancante o contraddittoria, cui ilricorrente non contrappone alcun argomento suscettibile d’inficiarne la tenuta, sicché ilricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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