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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 49337/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7 aprile 2021 emessa dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso in ordine alla violazione di legge e al difetto di motivazione in relazione agli artt. 192 c.p.p. e 385 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che esclude la configurabilità della causa dì giustificazione di cui all'art. 54 c.p. ritenendo sussistente l'elemento soggettivo del reato di evasione; Considerato, inoltre, che il secondo e il terzo motivo di ricorso afferenti all'illogicità della motivazione con riferimento all'omessa concessione delle attenuantì generiche e alla eccessiva severità del trattamento punitivo inflitto non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché privi di concreta specificità e perché la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere e ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7 aprile 2021 emessa dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso in ordine alla violazione di legge e al difetto di motivazione in relazione agli artt. 192 c.p.p. e 385 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che esclude la configurabilità della causa dì giustificazione di cui all'art. 54 c.p. ritenendo sussistente l'elemento soggettivo del reato di evasione; Considerato, inoltre, che il secondo e il terzo motivo di ricorso afferenti all'illogicità della motivazione con riferimento all'omessa concessione delle attenuantì generiche e alla eccessiva severità del trattamento punitivo inflitto non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché privi di concreta specificità e perché la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere e ensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 49337/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris