CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 39258/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza del 30 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto, emessa in data 6 aprile 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 635, secondo comma, cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 1, n. 17496 del 29/11/2022, dep. 2023, Losengo, Rv. 284502), le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 4 e 5 sulla sussistenza del dolo generico in ragione della compatibilità con il vizio parziale di mente accertato ed alla luce del comportamento complessivo dell'imputata); ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 1, n. 43216 del 16/01/2018, Cremona, Rv. 274409), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 5 e 6, ove la Corte territoriale si è riferita alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del reo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec