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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 10311/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto nel delitto di ricettazione contestato nonché in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il reato di indebito utilizzo di carta di credito, è privo di specificità perché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4 in tema di ricezione della carta da [OSCURATO:PERSONA]); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, alla mancata esclusione della recidiva contestata e al giudizio di bilanciamento operato dalla Corte territoriale, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che da un lato la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata incontra un divieto espresso nell'art. 69, quarto comma, cod. pen., dall'altro la Corte territoriale, respingendo la doglianza già formulata con l'atto di appello, ha fornito un'adeguata motivazione logico-giuridica all'applicazione della recidiva contestata e al ritenuto giudizio di equivalenza con le concesse circostanze attenuanti generiche (si veda, in proposito, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 20 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto nel delitto di ricettazione contestato nonché in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il reato di indebito utilizzo di carta di credito, è privo di specificità perché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4 in tema di ricezione della carta da [OSCURATO:PERSONA]); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, alla mancata esclusione della recidiva contestata e al giudizio di bilanciamento operato dalla Corte territoriale, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che da un lato la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata incontra un divieto espresso nell'art. 69, quarto comma, cod. pen., dall'altro la Corte territoriale, respingendo la doglianza già formulata con l'atto di appello, ha fornito un'adeguata motivazione logico-giuridica all'applicazione della recidiva contestata e al ritenuto giudizio di equivalenza con le concesse circostanze attenuanti generiche (si veda, in proposito, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10311/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris