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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 settembre 1974

Cassazione n. 24439/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/09/1974 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 31 maggio 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Milano il 5 ottobre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 14.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 81 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Milano in più date precedenti al 25 febbraio 2014 (capi A e B).

Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con i quali la difesa censura la valutazione della prova rispetto alle dichiarazioni del coimputato in procedimento connesso (primo motivo) e alle captazioni telefoniche ambientali (secondo motivo) sono inammissibili in questa sede, in quanto inerenti a questioni di merito non dedotte in precedenza, non contenendo l'atto di appello richiami a questi temi, che di conseguenza non sono stati approfonditi nella sentenza impugnata.

Osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata (pag. 4); la Corte di appello, infatti, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez.

Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), ha rimarcato l'inserimento dell'imputato in un contesto criminale qualificato, come desumibile dal dato ponderale (950 grammi di cocaina) e dalla rilevanza del ruolo di Villani, il quale era l'unico ad avere accesso al nascondiglio dello stupefacente, tanto è vero che i clienti dovevano attendere il suo rientro dal Venezuela per potersi rifornire.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14 febbraio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/09/1974 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 31 maggio 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Milano il 5 ottobre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 14.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 81 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Milano in più date precedenti al 25 febbraio 2014 (capi A e B). Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con i quali la difesa censura la valutazione della prova rispetto alle dichiarazioni del coimputato in procedimento connesso (primo motivo) e alle captazioni telefoniche ambientali (secondo motivo) sono inammissibili in questa sede, in quanto inerenti a questioni di merito non dedotte in precedenza, non contenendo l'atto di appello richiami a questi temi, che di conseguenza non sono stati approfonditi nella sentenza impugnata. Osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata (pag. 4); la Corte di appello, infatti, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), ha rimarcato l'inserimento dell'imputato in un contesto criminale qualificato, come desumibile dal dato ponderale (950 grammi di cocaina) e dalla rilevanza del ruolo di Villani, il quale era l'unico ad avere accesso al nascondiglio dello stupefacente, tanto è vero che i clienti dovevano attendere il suo rientro dal Venezuela per potersi rifornire. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 202
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