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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 agosto 1965

Cassazione n. 34949/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0300BW6) nato il 22/08/1965 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria conclusiva depositata in data 27 giugno 2024 con la quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motivi di ricorso;; rilevato che il primo motiva di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. è manifestamente infondato.

La sentenza oggetto di ricorso, pur valorizzando modalità delle condotte non dettagliatamente descritte nel capo di imputazione, non è contraddistinta da alcuna violazione del principio di corrispondenza previsto dall'art. 521 cod. proc. pen.; la motivazione non è, infatti, caratterizzata da una sostanziale modifica del fatto oggetto di contestazione ma esclusivamente una più dettagliata indicazione delle condotte poste in essere dal ricorrente per procurarsi l'impunità; condotte desumibili dall'analisi delle dichiarazioni rese dai testi Bruschi, Messana e Sbracci (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato che il principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice, nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali, tanto da determinare una incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, condizioni sicuramente non ravvisabili nel caso di specie.

Pertanto, l'indagine volta ad accertare la eventuale violazione del principio sopra indicato non può esaurirsi nel mero confronto letterale tra contestazione e sentenza, dal momento che la violazione deve ritenersi insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia trovato nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto della imputazione (vedi in proposito Sez. 6, n. 34051 del 20/02/2003, Ciobanu, Rv. 226796 - 01; Sez. 6, n. 50151 del 26/11/2019, Cantamessa, Rv. 277727 - 01).

Applicando tali principi alla fattispecie in esame non vi è dubbio che la sentenza impugnata abbia affermato la penale responsabilità del ricorrente sul fondamento di una ricostruzione dei fatti arricchita e conformata alla stregua degli elementi emersi dagli atti utilizzabili per la decisione, ma al contempo può affermarsi che tale integrazione non ha comportato alcuna compressione dell'esercizio del diritto di difesa in considerazione del fatto che l'imputazione rubricata enunciava in termini chiari e sufficientemente completi, gli elementi essenziali degli addebiti. rilevato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina, travisamento della prova dichiarativa e violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di rapina impropria (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 99 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva è aspecifico; l'applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità.

La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 7 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva.

La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma'di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0300BW6) nato il 22/08/1965 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria conclusiva depositata in data 27 giugno 2024 con la quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motivi di ricorso;; rilevato che il primo motiva di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. è manifestamente infondato. La sentenza oggetto di ricorso, pur valorizzando modalità delle condotte non dettagliatamente descritte nel capo di imputazione, non è contraddistinta da alcuna violazione del principio di corrispondenza previsto dall'art. 521 cod. proc. pen.; la motivazione non è, infatti, caratterizzata da una sostanziale modifica del fatto oggetto di contestazione ma esclusivamente una più dettagliata indicazione delle condotte poste in essere dal ricorrente per procurarsi l'impunità; condotte desumibili dall'analisi delle dichiarazioni rese dai testi Bruschi, Messana e Sbracci (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato che il principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice, nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali, tanto da determinare una incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, condizioni sicuramente non ravvisabili nel caso di specie. Pertanto, l'indagine volta ad accertare la eventuale violazione del principio sopra indicato non può esaurirsi nel mero confronto letterale tra contestazione e sentenza, dal momento che la violazione deve ritenersi insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia trovato nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto della imputazione (vedi in proposito Sez. 6, n. 34051 del 20/02/2003, Ciobanu, Rv. 226796 - 01; Sez. 6, n. 50151 del 26/11/2019, Cantamessa, Rv. 277727 - 01). Applicando tali principi alla fattispecie in esame non vi è dubbio che la sentenza impugnata abbia affermato la penale responsabilità del ricorrente sul fondamento di una ricostruzione dei fatti arricchita e conformata alla stregua degli elementi emersi dagli atti utilizzabili per la decisione, ma al contempo può affermarsi che tale integrazione non ha comportato alcuna compressione dell'esercizio del diritto di difesa in considerazione del fatto che l'imputazione rubricata enunciava in termini chiari e sufficientemente completi, gli elementi essenziali degli addebiti. rilevato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina, travisamento della prova dichiarativa e violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di rapina impropria (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 99 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva è aspecifico; l'applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 7 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma'di euro tremila in favore della C
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