CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32016/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di ricettazione, avuto riguardo all'elemento oggettivo e soggettivo del reato, non sono consentiti, perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 5 e segg. della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo, con cui si deduce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. Ed invero, sul punto, è sufficiente evidenziare che tale statuizione è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - atteso che dalla trama motivazionale si evince agevolmente che la Corte territoriale ha confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal giudice di prime cure, in considerazione della particolare intensità del dolo, del comportamento elusivo tenuto, che evidenzia l'assenza di qualsivoglia resipiscenza e dei plurimi precedenti penali, da cui il ricorrente risulta gravato - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso