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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 03996/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] , avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del 12 gennaio 2022 della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la sentenza del 18 febbraio 2021 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Lecce, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di atti persecutori e di danneggiamento aggravato e la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di atti persecutori e ha condannato, rispettivamente, il primo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e la seconda alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione; Considerato che, con il comune motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, i ricorrenti censurano l'affermazione di penale responsabilità in ragione dell'asserita assenza di un compendio istruttorio idoneo a provare sia l'intento persecutorio del delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., sia l'evento del reato di danneggiamento, articolando doglianze in fatto, volte a prefigurare un'alternativa ricostruzione delle risultanze probatorie, inammissibile in sede di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Rilevato che, in ragione dell'assenza di un utile contributo alla decisione, nulla è dovuto alla parte civile per le spese sostenute.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] , avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del 12 gennaio 2022 della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la sentenza del 18 febbraio 2021 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Lecce, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di atti persecutori e di danneggiamento aggravato e la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di atti persecutori e ha condannato, rispettivamente, il primo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e la seconda alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione; Considerato che, con il comune motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, i ricorrenti censurano l'affermazione di penale responsabilità in ragione dell'asserita assenza di un compendio istruttorio idoneo a provare sia l'intento persecutorio del delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., sia l'evento del reato di danneggiamento, articolando doglianze in fatto, volte a prefigurare un'alternativa ricostruzione delle risultanze probatorie, inammissibile in sede di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Rilevato che, in ragione dell'assenza di un utile contributo alla decisione, nulla è dovuto alla parte civile per le spese sostenute. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigliere estens
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