Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2024

Cassazione n. 27564/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02B3ZLG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità sia perché attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto, sia perché prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha ribadito l'affermazione della responsabilità dell'imputato in relazione alle cessioni di sostanze stupefacente a lui ascritte sulla base dell'osservazione diretta da parte degli operanti, delle dichiarazioni rese dall'acquirente e del contenuto delle intercettazioni telefoniche; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19/04/2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02B3ZLG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità sia perché attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto, sia perché prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha ribadito l'affermazione della responsabilità dell'imputato in relazione alle cessioni di sostanze stupefacente a lui ascritte sulla base dell'osservazione diretta da parte degli operanti, delle dichiarazioni rese dall'acquirente e del contenuto delle intercettazioni telefoniche; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/04/2024
Sentenza Cassazione n. 27564/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris