Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:T:1995:174
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61994TO0381_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa T-381/94,

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] e

[OSCURATO:PERSONA],

associazioni di diritto italiano, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, e Mario P. Chiti, del foro di Firenze, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Losch e Wolter, 11, rue Goethe, ricorrenti, contro Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], direttore della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuto, avente ad oggetto l' annullamento della decisione del Consiglio 26 settembre 1994, 94/660/CE, Euratom, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 settembre 1998 (GU L 257, pag. 20) nella parte relativa alla nomina del signor [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione), composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, D.P.M.

Barrington e A. Saggio, giudici, cancelliere: H. Jung ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Ambito normativo 1 L' art. 193 del Trattato CE istituisce un Comitato economico e sociale (in prosieguo: il "CES"), a carattere consultivo, e stabilisce che esso è composto di rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni e degli interessi generali. 2 L' art. 194, primo comma, del Trattato CE ripartisce i seggi del CES tra gli Stati membri.

Ai sensi dell' art. 194, secondo comma, i membri del CES sono nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera all' unanimità.

Il loro mandato è rinnovabile.

Secondo l' art. 194, terzo comma, i membri del CES non devono essere vincolati dal alcun mandato imperativo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell' interesse generale della [OSCURATO:PERSONA]. 3 L' art. 195 del Trattato CE recita: "1.

Ogni Stato membro, per la nomina dei membri del Comitato, invia al Consiglio un elenco comprendente un numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai propri cittadini.

La composizione del Comitato deve tener conto della necessità di assicurare una rappresentanza adeguata alle diverse categorie della vita economica e sociale.

2. Il Consiglio consulta la Commissione.

Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati all' attività della [OSCURATO:PERSONA]".

Fatti e procedimento 4 E' pacifico tra le parti che, in vista della nomina imminente dei membri del CES per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 settembre 1998, l' Italia ha fatto pervenire al Consiglio, il 19 settembre 1994, ai sensi dell' art. 195, primo comma, del Trattato, un elenco comprendente un numero di candidati doppio rispetto al numero dei seggi a lei riservati; una metà di tali nominativi è stata proposta a titolo principale, l' altra metà a titolo alternativo.

Dopo aver consultato la Commissione con procedura d' urgenza, il 26 settembre 1994 il Consiglio, ai sensi della procedura cosiddetta "punto A", ha adottato la decisione 94/660/CE, Euratom, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 settembre 1998 (GU L 257, pag. 20). 5 Fra le persone nominate figura il signor [OSCURATO:PERSONA], dell' Alleanza dei [OSCURATO:PERSONA]. 6 Ciò posto, le ricorrenti, tutte e tre associazioni rappresentanti gli interessi dei pensionati italiani, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 novembre 1994, hanno proposto il presente ricorso. 7 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 febbraio 1995 il Consiglio ha sollevato un' eccezione d' irricevibilità.

Le ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni su tale eccezione d' irricevibilità il 16 marzo 1995. 8 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 aprile 1995, il signor [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di essere ammesso a intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

Conclusioni delle parti 9 Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia: ° dichiarare nulla e non avvenuta, ai sensi degli artt. 173 e 174 del Trattato CE, la decisione 94/660/CE, Euratom, nella parte relativa alla nomina del signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentante dell' Alleanza dei [OSCURATO:PERSONA]; ° condannare il Consiglio alle spese. 10 Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia: ° dichiarare il ricorso irricevibile; ° condannare le ricorrenti alle spese.

Sulla ricevibilità Sintesi degli argomenti delle parti 11 Il convenuto sostiene che la decisione controversa non riguarda individualmente, ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato CE, le associazioni ricorrenti. 12 Esso sottolinea, in primo luogo, che, secondo la formulazione stessa degli artt. 193 e 194 del Trattato, i membri del CES sono nominati, individualmente e in piena indipendenza, in quanto rappresentanti di categorie della vita economica e sociale e non in quanto rappresentanti di associazioni alle quali appartengono.

Esso ritiene che, di conseguenza, una decisione relativa alla nomina di un membro del CES non possa riguardare individualmente un' associazione. 13 Esso inoltre ricorda che, da una parte, le associazioni in causa non hanno svolto alcun ruolo nella nomina dei membri del CES e che, dall' altra, risulta da una giurisprudenza costante che un' associazione, nella sua qualità di rappresentante di una categoria di persone, non può essere interessata da un atto che incide sugli interessi generali di tale categoria. 14 Le ricorrenti, in risposta, sottolineano l' importanza costituzionale che riveste per la [OSCURATO:PERSONA] la nomina dei membri del CES.

Di conseguenza, esse ritengono che vi sia un interesse generale a che i membri del CES siano nominati in condizioni conformi al Trattato. 15 Esse sostengono, inoltre, che il fatto che la categoria dei pensionati non sia espressamente prevista dall' art. 193 del Trattato, ma rientri piuttosto negli interessi generali, non esime il Consiglio dall' obbligo di garantire una rappresentanza adeguata ai pensionati.

In particolare, dal momento che il Consiglio nomina un membro per garantire gli interessi dei pensionati, sarebbe indispensabile assicurarsi che tale persona sia in grado di rappresentarli in modo adeguato.

Esse sottolineano che lo scopo del loro ricorso non è quello di includere nella composizione del CES un loro rappresentante, ma di escludere un componente privo di qualsiasi rappresentatività.

Il loro ricorso sarebbe inteso a salvaguardare gli interessi dei pensionati, di cui esse sono le legittime rappresentanti, e non i propri interessi.

In tale contesto, le associazioni ricorrenti sottolineano che esse rappresentano da sole, in tre, gli interessi di oltre quattro milioni e mezzo di pensionati italiani. 16 Esse ritengono che nella sentenza 30 giugno 1988, causa 297/86, CIDA e a./Consiglio (Racc. pag. 3531), la Corte non abbia mai escluso che le organizzazioni rappresentative di categorie possano agire per contestare le decisioni di nomina dei membri del CES, ma ha semplicemente osservato che l' associazione di cui trattasi in quel procedimento, che rappresentava a livello nazionale solo uno degli elementi costitutivi della categoria dei lavoratori e non l' intera categoria, non si trovava in una situazione tale da attribuirle il diritto di essere presa in considerazione dal Consiglio al momento dell' adozione della decisione da parte di quest' ultimo.

Per distinguere la causa CIDA e a./Consiglio dalla presente, esse sottolineano che, nella prima, il CES contava un secondo membro quale rappresentante della stessa categoria. [OSCURATO:PERSONA] presente causa il signor [OSCURATO:PERSONA] sarebbe la sola persona nominata, dall' insieme degli Stati membri, per rappresentare gli interessi dei pensionati. 17 Le ricorrenti ricordano altresì che la [OSCURATO:PERSONA] è una comunità di diritto e che la partecipazione più ampia possibile delle persone fisiche e giuridiche ai procedimenti di controllo giurisdizionale è una delle condizioni irrinunciabili per garantire la democraticità di un sistema di diritto.

Esse ricordano che i ricorsi d' annullamento sono diretti a garantire il rispetto del diritto e che sarebbe in contrasto con tale scopo interpretare restrittivamente le condizioni di ricevibilità del ricorso (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639). 18 Le ricorrenti sottolineano pure che il mezzo di tutela giurisdizionale utilizzato è il solo di cui dispongono i pensionati italiani per contestare la conformità al Trattato della nomina del signor [OSCURATO:PERSONA].

Il fatto di dichiarare il presente ricorso irricevibile consentirebbe al Consiglio di evitare qualsiasi controllo giurisdizionale su tale nomina.

Le stesse sottolineano, in tale contesto, che nell' ordinamento italiano non sarebbe loro consentito contestare l' elenco dei candidati proposti dal governo italiano poiché esso presenta il carattere di mero atto preparatorio. 19 Le ricorrenti richiamano l' attenzione del Tribunale sulla sentenza della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento (Racc. pag. 1339), dalla quale si può dedurre, a loro parere, che i requisiti di cui all' art. 173, quarto comma, del Trattato devono essere interpretati in maniera estensiva ogniqualvolta il ricorso di terzi interessati ha come finalità quella di garantire il corretto funzionamento di un organo inserito nella struttura istituzionale comunitaria.

Giudizio del Tribunale 20 Ai sensi dell' art. 111 del regolamento di procedura, quando un ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

Nel caso di specie, il Tribunale, sufficientemente reso edotto dalla documentazione agli atti, decide che non si debba proseguire il procedimento. 21 Il Tribunale constata che le ricorrenti non sono destinatarie della decisione controversa e che esse possono, di conseguenza, proporre un ricorso d' annullamento contro tale decisione, ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato, solo se quest' ultima le riguarda direttamente e individualmente. 22 A tal riguardo, risulta da una giurisprudenza costante che i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono affermare di essere individualmente interessati da essa, ai sensi dell' art. 173 del Trattato, solo se detta decisione li riguarda a causa di determinate qualità loro particolari o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e quindi li distingua in modo analogo ai destinatari (v., da ultimo, sentenza del Tribunale 6 luglio 1995, cause riunite T-447/93, T-448/93 e T-449/93, AITEC e a./Commissione, Racc. pag.

II-1971). 23 Nel caso di specie, il Tribunale constata che risulta dagli artt. 193 e 194 del Trattato che i membri del CES sono nominati in quanto rappresentanti di varie categorie della vita economica e sociale e non per rappresentare gli interessi di associazioni alle quali essi eventualmente appartengono.

A tale riguardo l' art. 194, terzo comma, evidenzia chiaramente che i membri del CES non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell' interesse generale della [OSCURATO:PERSONA]. 24 Il Tribunale considera di conseguenza che le associazioni ricorrenti non sono colpite dalla decisione controversa a causa di qualità loro particolari o di una situazione di fatto che le caratterizzi rispetto a chiunque altro e che, di conseguenza, esse non possono essere considerate individualmente interessate dalla decisione controversa. 25 Occorre aggiungere, a tal riguardo, che le ricorrenti non possono far valere il fatto che esse rappresentano un numero rilevante di pensionati italiani per giustificare la ricevibilità del loro ricorso, in quanto risulta da una giurisprudenza costante che la tutela di interessi generali non è sufficiente per dimostrare la ricevibilità di un ricorso d' annullamento proposto da un' associazione (sentenza AITEC e a./Commissione, già citata). 26 In ogni caso, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato, nel particolare contesto della nomina dei membri del CES, che un' associazione che rappresenta, nell' ambito nazionale, soltanto uno degli elementi costitutivi di una delle categorie menzionate dall' art. 193 del Trattato, e non l' intera categoria, non si trova in una situazione che le attribuisca il diritto di essere presa in considerazione dal Consiglio quando esso adotta la decisione di nomina e non si può pertanto ritenere che essa sia individualmente interessata dalla decisione stessa ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato (sentenza CIDA e a./Consiglio, citata, punto 11). 27 Orbene, il Tribunale constata che le associazioni ricorrenti, benché esse rappresentino gli interessi di un gran numero di pensionati italiani, non possono sostenere di rappresentare, in Italia, l' intera categoria degli "interessi generali" menzionata dall' art. 193 del Trattato.

Di conseguenza, in applicazione del principio enunciato dalla Corte nella citata sentenza CIDA e a./Consiglio, esse non possono, anche per tale motivo, essere considerate individualmente interessate nella decisione ai sensi dell' art. 173 del Trattato. 28 Ne consegue che il presente ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.

Sulla domanda d' intervento 29 Alla luce di quanto sopra, non è necessario che il Tribunale si pronunci sulla domanda di intervento presentata dal signor [OSCURATO:PERSONA].

Decisione relativa alle spese Sulle spese 30 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, esse vanno condannate a sopportare le proprie spese, comprese le spese relative alle loro osservazioni sulla domanda d' intervento, nonché quelle sostenute dal Consiglio. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è irricevibile. 2) Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle del convenuto.

Lussemburgo, 29 settembre 1995.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61994TO0381_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa T-381/94, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], associazioni di diritto italiano, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, e Mario P. Chiti, del foro di Firenze, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Losch e Wolter, 11, rue Goethe, ricorrenti, contro Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], direttore della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuto, avente ad oggetto l' annullamento della decisione del Consiglio 26 settembre 1994, 94/660/CE, Euratom, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 settembre 1998 (GU L 257, pag. 20) nella parte relativa alla nomina del signor [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione), composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, D.P.M. Barrington e A. Saggio, giudici, cancelliere: H. Jung ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Ambito normativo 1 L' art. 193 del Trattato CE istituisce un Comitato economico e sociale (in prosieguo: il "CES"), a carattere consultivo, e stabilisce che esso è composto di rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni e degli interessi generali. 2 L' art. 194, primo comma, del Trattato CE ripartisce i seggi del CES tra gli Stati membri. Ai sensi dell' art. 194, secondo comma, i membri del CES sono nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera all' unanimità. Il loro mandato è rinnovabile. Secondo l' art. 194, terzo comma, i membri del CES non devono essere vincolati dal alcun mandato imperativo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell' interesse generale della [OSCURATO:PERSONA]. 3 L' art. 195 del Trattato CE recita: "1. Ogni Stato membro, per la nomina dei membri del Comitato, invia al Consiglio un elenco comprendente un numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai propri cittadini. La composizione del Comitato deve tener conto della necessità di assicurare una rappresentanza adeguata alle diverse categorie della vita economica e sociale. 2. Il Consiglio consulta la Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati all' attività della [OSCURATO:PERSONA]". Fatti e procedimento 4 E' pacifico tra le parti che, in vista della nomina imminente dei membri del CES per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 settembre 1998, l' Italia ha fatto pervenire al Consiglio, il 19 settembre 1994, ai sensi dell' art. 195, primo comma, del Trattato, un elenco comprendente un numero di candidati doppio rispetto al numero dei seggi a lei riservati; una metà di tali nominativi è stata proposta a titolo principale, l' altra metà a titolo alternativo. Dopo aver consultato la Commissione con procedura d' urgenza, il 26 settembre 1994 il Consiglio, ai sensi della procedura cosiddetta "punto A", ha adottato la decisione 94/660/CE, Euratom, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 settembre 1998 (GU L 257, pag. 20). 5 Fra le persone nominate figura il signor [OSCURATO:PERSONA], dell' Alleanza dei [OSCURATO:PERSONA]. 6 Ciò posto, le ricorrenti, tutte e tre associazioni rappresentanti gli interessi dei pensionati italiani, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 novembre 1994, hanno proposto il presente ricorso. 7 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 febbraio 1995 il Consiglio ha sollevato un' eccezione d' irricevibilità. Le ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni su tale eccezione d' irricevibilità il 16 marzo 1995. 8 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 aprile 1995, il signor [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di essere ammesso a intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Conclusioni delle parti 9 Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia: ° dichiarare nulla e non avvenuta, ai sensi degli artt. 173 e 174 del Trattato CE, la decisione 94/660/CE, Euratom, nella parte relativa alla nomina del signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentante dell' Alleanza dei [OSCURATO:PERSONA]; ° condannare il Consiglio alle spese. 10 Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia: ° dichiarare il ricorso irricevibile; ° condannare le ricorrenti alle spese. Sulla ricevibilità Sintesi degli argomenti delle parti 11 Il convenuto sostiene che la decisione controversa non riguarda individualmente, ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato CE, le associazioni ricorrenti. 12 Esso sottolinea, in primo luogo, che, secondo la formulazione stessa degli artt. 193 e 194 del Trattato, i membri del CES sono nominati, individualmente e in piena indipendenza, in quanto rappresentanti di categorie della vita economica e sociale e non in quanto rappresentanti di associazioni alle quali appartengono. Esso ritiene che, di conseguenza, una decisione relativa alla nomina di un membro del CES non possa riguardare individualmente un' associazione. 13 Esso inoltre ricorda che, da una parte, le associazioni in causa non hanno svolto alcun ruolo nella nomina dei membri del CES e che, dall' altra, risulta da una giurisprudenza costante che un' associazione, nella sua qualità di rappresentante di una categoria di persone, non può essere interessata da un atto che incide sugli interessi generali di tale categoria. 14 Le ricorrenti, in risposta, sottolineano l' importanza costituzionale che riveste per la [OSCURATO:PERSONA] la nomina dei membri del CES. Di conseguenza, esse ritengono che vi sia un interesse generale a che i membri del CES siano nominati in condizioni conformi al Trattato. 15 Esse sostengono, inoltre, che il fatto che la categoria dei pensionati non sia espressamente prevista dall' art. 193 del Trattato, ma rientri piuttosto negli interessi generali, non esime il Consiglio dall' obbligo di garantire una rappresentanza adeguata ai pensionati. In particolare, dal momento che il Consiglio nomina un membro per garantire gli interessi dei pensionati, sarebbe indispensabile assicurarsi che tale persona sia in grado di rappresentarli in modo adeguato. Esse sottolineano che lo scopo del loro ricorso non è quello di includere nella composizione del CES un loro rappresentante, ma di escludere un componente privo di qualsiasi rappresentatività. Il loro ricorso sarebbe inteso a salvaguardare gli interessi dei pensionati, di cui esse sono le legittime rappresentanti, e non i propri interessi. In tale contesto, le associazioni ricorrenti sottolineano che esse rappresentano da sole, in tre, gli interessi di oltre quattro milioni e mezzo di pensionati italiani. 16 Esse ritengono che nella sentenza 30 giugno 1988, causa 297/86, CIDA e a./Consiglio (Racc. pag. 3531), la Corte non abbia mai escluso che le organizzazioni rappresentative di categorie possano agire per contestare le decisioni di nomina dei membri del CES, ma ha semplicemente osservato che l' associazione di cui trattasi in quel procedimento, che rappresentava a livello nazionale solo uno degli elementi costitutivi della categoria dei lavoratori e non l' intera categoria, non si trovava in una situazione tale da attribuirle il diritto di essere presa in considerazione dal Consiglio al momento dell' adozione della decisione da parte di quest' ultimo. Per distinguere la causa CIDA e a./Consiglio dalla presente, esse sottolineano che, nella prima, il CES contava un secondo membro quale rappresentante della stessa categoria. [OSCURATO:PERSONA] presente causa il signor [OSCURATO:PERSONA] sarebbe la sola persona nominata, dall' insieme degli Stati membri, per rappresentare gli interessi dei pensionati. 17 Le ricorrenti ricordano altresì che la [OSCURATO:PERSONA] è una comunità di diritto e che la partecipazione più ampia possibile delle persone fisiche e giuridiche ai procedimenti di controllo giurisdizionale è una delle condizioni irrinunciabili per garantire la democraticità di un sistema di diritto. Esse ricordano che i ricorsi d' annullamento sono diretti a garantire il rispetto del diritto e che sarebbe in contrasto con tale scopo interpretare restrittivamente le condizioni di ricevibilità del ricorso (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639). 18 Le ricorrenti sottolineano pure che il mezzo di tutela giurisdizionale utilizzato è il solo di cui dispongono i pensionati italiani per contestare la conformità al Trattato della nomina del signor [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto di dichiarare il presente ricorso irricevibile consentirebbe al Consiglio di evitare qualsiasi controllo giurisdizionale su tale nomina. Le stesse sottolineano, in tale contesto, che nell' ordinamento italiano non sarebbe loro consentito contestare l' elenco dei candidati proposti dal governo italiano poiché esso presenta il carattere di mero atto preparatorio. 19 Le ricorrenti richiamano l' attenzione del Tribunale sulla sentenza della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento (Racc. pag. 1339), dalla quale si può dedurre, a loro parere, che i requisiti di cui all' art. 173, quarto comma, del Trattato devono essere interpretati in maniera estensiva ogniqualvolta il ricorso di terzi interessati ha come finalità quella di garantire il corretto funzionamento di un organo inserito nella struttura istituzionale comunitaria. Giudizio del Tribunale 20 Ai sensi dell' art. 111 del regolamento di procedura, quando un ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata. Nel caso di specie, il Tribunale, sufficientemente reso edotto dalla documentazione agli atti, decide che non si debba proseguire il procedimento. 21 Il Tribunale constata che le ricorrenti non sono destinatarie della decisione controversa e che esse possono, di conseguenza, proporre un ricorso d' annullamento contro tale decisione, ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato, solo se quest' ultima le riguarda direttamente e individualmente. 22 A tal riguardo, risulta da una giurisprudenza costante che i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono affermare di essere individualmente interessati da essa, ai sensi dell' art. 173 del Trattato, solo se detta decisione li riguarda a causa di determinate qualità loro particolari o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e quindi li distingua in modo analogo ai destinatari (v., da ultimo, sentenza del Tribunale 6 luglio 1995, cause riunite T-447/93, T-448/93 e T-449/93, AITEC e a./Commissione, Racc. pag. II-1971). 23 Nel caso di specie, il Tribunale constata che risulta dagli artt. 193 e 194 del Trattato che i membri del CES sono nominati in quanto rappresentanti di varie categorie della vita economica e sociale e non per rappresentare gli interessi di associazioni alle quali essi eventualmente appartengono. A tale riguardo l' art. 194, terzo comma, evidenzia chiaramente che i membri del CES non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell' interesse generale della [OSCURATO:PERSONA]. 24 Il Tribunale considera di conseguenza che le associazioni ricorrenti non sono colpite dalla decisione controversa a causa di qualità loro particolari o di una situazione di fatto che le caratterizzi rispetto a chiunque altro e che, di conseguenza, esse non possono essere considerate individualmente interessate dalla decisione controversa. 25 Occorre aggiungere, a tal riguardo, che le ricorrenti non possono far valere il fatto che esse rappresentano un numero rilevante di pensionati italiani per giustificare la ricevibilità del loro ricorso, in quanto risulta da una giurisprudenza costante che la tutela di interessi generali non è sufficiente per dimostrare la ricevibilità di un ricorso d' annullamento proposto da un' associazione (sentenza AITEC e a./Commissione, già citata). 26 In ogni caso, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato, nel particolare contesto della nomina dei membri del CES, che un' associazione che rappresenta, nell' ambito nazionale, soltanto uno degli elementi costitutivi di una delle categorie menzionate dall' art. 193 del Trattato, e non l' intera categoria, non si trova in una situazione che le attribuisca il diritto di essere presa in considerazione dal Consiglio quando esso adotta la decisione di nomina e non si può pertanto ritenere che essa sia individualmente interessata dalla decisione stessa ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato (sentenza CIDA e a./Consiglio, citata, punto 11). 27 Orbene, il Tribunale constata che le associazioni ricorrenti, benché esse rappresentino gli interessi di un gran numero di pensionati italiani, non possono sostenere di rappresentare, in Italia, l' intera categoria degli "interessi generali" menzionata dall' art. 193 del Trattato. Di conseguenza, in applicazione del principio enunciato dalla Corte nella citata sentenza CIDA e a./Consiglio, esse non possono, anche per tale motivo, essere considerate individualmente interessate nella decisione ai sensi dell' art. 173 del Trattato. 28 Ne consegue che il presente ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile. Sulla domanda d' intervento 29 Alla luce di quanto sopra, non è necessario che il Tribunale si pronunci sulla domanda di intervento presentata dal signor [OSCURATO:PERSONA]. Decisione relativa alle spese Sulle spese 30 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, esse vanno condannate a sopportare le proprie spese, comprese le spese relative alle loro osservazioni sulla domanda d' intervento, nonché quelle sostenute dal Consiglio. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è irricevibile. 2) Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle del convenuto. Lussemburgo, 29 settembre 1995.
Sentenza Corte di giustizia UE/1995 — Fons Iuris — Fons Iuris