CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22463/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro2208 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CALÀPAOLINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUNTASALVATRICE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TUZZÈNumero registro generale 1102/2022Numero sezionale 2208/2026Numero di raccolta generale 22463/2026Data pubblicazione 30/06/2026EDOARDO, [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 249/2021 della CORTE D'APPELLOdi CALTANISSETTA, depositata il 14/07/2021 R.G.N.222/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 05/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appellodi Caltanissetta ha respinto l’appello proposto dalla Cameradi commercio di Caltanissetta avverso la decisione n.129/2020 pronunciata dal Tribunale della medesima città.2. Con tale decisione, i giudici di primo grado avevanodichiarato illegittima la reiterazione di contratti di lavoro atermine intercorsi tra l’anzidetta Camera di Commercio ealcuni dipendenti, odierni controricorrenti, assunti con talicontratti, e condannato l’amministrazione datrice di lavoroal pagamento in loro favore, a titolo di risarcimento deldanno subito, di indennità di importo oscillante tra le ottoe dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso percassazione la Camera di Commercio, basato su quattromotivi di impugnazione, illustrato successivamente damemoria.4. Hanno resistito i lavoratori anzidetti con controricorso,illustrato anch’esso da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 1102/2022Numero sezionale 2208/2026Numero di raccolta generale 22463/2026Data pubblicazione 30/06/20261. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazionedegli artt. 2969 c.c., 32 l. n. 183/2010, 28 del d.lgs. n.81/2015 e 6 l. n. 604/1966, censurando l’impugnatadecisione poiché essa, al pari di quanto fatto dal Tribunalein primo grado, ha omesso di rilevare d’ufficio ex art. 2969c.c. l’intervenuta decadenza dei lavoratori dal diritto diimpugnare in via stragiudiziale e giudiziale, nei termini dilegge, i contratti a termine intercorsi tra le parti, violandocosì anche le altre disposizioni richiamate che prevedono lanecessità di una tale impugnativa.1.1. Ha rimarcato la ricorrente che nessuna impugnativastragiudiziale era intervenuta entro il termine di 120 giornidalla scadenza del singolo contratto a termine intercorsotra le parti, o dell’ultimo contratto della sequenza, e chel’impugnativa giudiziale era invece avvenuta quando eraormai trascorso il termine di 180 giorni previsto dalledisposizioni richiamate per il deposito del ricorso giudiziale.1.2. La decadenza così maturata, secondo la ricorrente,doveva essere rilevata d’ufficio in quanto afferente amateria connotata da evidenti risvolti pubblicistici e riflessisui bilanci pubblici.2. Il motivo è infondato.3. Non risulta infatti che l’odierna ricorrente abbia fattovalere nei precedenti gradi di giudizio il mancato rilievod’ufficio della decadenza in questione, la quale, secondo unconsolidato orientamento di questa Corte, è rilevabile solosu istanza di parte, trattandosi di diritto affidato allaesclusiva disponibilità del datore di lavoro (Cass. n.Numero registro generale 1102/2022Numero sezionale 2208/2026Numero di raccolta generale 22463/2026Data pubblicazione 30/06/2026349/2017), sicché necessita di un'eccezione (in sensostretto) che, nel rito del lavoro, deve essere proposta dallaparte convenuta nella memoria di costituzione (v. Cass. n.8443/2020, e Cass. n. 19405/2011).3.1. A diverse conclusioni non può condurre lagiurisprudenza richiamata in ricorso sulla rilevabilitàd’ufficio della decadenza, riferendosi i precedenti richiamatia fattispecie del tutto diverse da quella in esame, quali ladecadenza derivante dalla mancata adesione nei termini dilegge alle procedure di definizione agevolata di carichitributari, o la decadenza di cui all’art. 69, comma 7, d.lgs.n. 165/2001, riguardante il riparto di giurisdizione tragiudice ordinario e giudice amministrativo per lecontroversie in materia di pubblico impiegocontrattualizzato.3.2. Le esigenze pubblicistiche sottese a tali fattispecie didecadenza sono di tutt’altra natura rispetto a quelladedotta in relazione ai contratti a termine in questione,rappresentata dalla mera circostanza che alla loroconclusione si era pervenuti per il perseguimento di finalitàsociali attraverso finanziamenti pubblici, la quale noninfluisce sul fatto che l’interesse ad impugnare il contrattoa termine illegittimo, come pure il licenziamento, è rimessoalla disponibilità della parte interessata, per comeevidenziato dall’orientamento richiamato al precedentepunto 3.3.3. Pertanto, poiché la ricorrente non ha tempestivamenteeccepito in primo grado la decadenza in cui sarebberoincorsi gli odierni controricorrenti, e poiché essa non èNumero registro generale 1102/2022Numero sezionale 2208/2026Numero di raccolta generale 22463/2026Data pubblicazione 30/06/2026rilevabile d’ufficio, tanto meno nel giudizio di legittimità, ilsuo mancato rilievo non può dal luogo alla violazione dilegge denunciata.4. Con un secondo motivo di ricorso è stata denunciata laviolazione delle stesse disposizioni in precedenzarichiamate, per non aver la Corte territoriale rilevato ladecadenza già illustrata con il primo motivo, malgradonella fattispecie mancasse del tutto un atto identificabilecome impugnativa stragiudiziale, non essendo stato maiinviato alla ricorrente, nel predetto termine di decadenzadi 120 giorni, un atto per far valere l’illegittimità deicontratti a termine da parte dei lavoratori interessati, néda parte di un loro rappresentante cui fosse statovalidamente conferito tale potere ex art. 6 l. n. 604/66.4.1. Né, per altro verso, era stato mai portato a conoscenzadella stessa ricorrente, nel termine anzidetto, l’esistenza diuna procura conferita dai lavoratori ad un lororappresentante incaricato dell’impugnativa, o di un attoidoneo a ratificarne l’operato; per tali ragioni, ha conclusola ricorrente, non può essere considerato valido atto diimpugnazione neanche il ricorso in giudizio dagli stessiproposto dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, peraltrotardivamente.5. Tale mezzo di critica risulta collegato strettamente conil successivo, con il quale la ricorrente ha denunciato, exart. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsaapplicazione degli artt. 83 e 182 c.p.c., e censuratol’assenza di una valida procura rilasciata al difensoreincaricato per la proposizione del ricorso surrichiamato, laNumero registro generale 1102/2022Numero sezionale 2208/2026Numero di raccolta generale 22463/2026Data pubblicazione 30/06/2026quale, a parere della ricorrente, è inesistente, oradicalmente nulla, per non riferirsi al giudizio attivatodavanti al Tribunale di Caltanissetta, essendo inveceespressamente riferita ad un giudizio da incardinare pressoil Tribunale di Roma, con elezione di domicilio in tale città.5.1. Per tali ragioni, ha concluso la ricorrente, vi è stato undifetto di rappresentanza in giudizio dei procuratoricostituiti, e tale vizio radicale, eccepibile per la prima voltaanche davanti al giudice di legittimità, non è statosuccessivamente sanato mediante ratifica dei lavoratoriinteressati, né può costituire mera irregolarità ex art. 182c.p.c., la quale non potrebbe comunque essere corretta,non essendo stati posti in essere gli incombenti previsti datale disposizione, con conseguente insanabilità del vizionemmeno ex art. 161 c.p.c.6. I due motivi di ricorso così illustrati, per la loroconnessione, possono essere esaminati insieme, ed essisono infondati.6.1. Ribadite anche in questa sede le considerazioni svoltein relazione al primo motivo, in ragione delle quali non puòintegrare il dedotto vizio di legge il mancato rilievo officiosodella decadenza nei precedenti gradi di giudizio, si deveosservare che la procura alle liti rilasciata dagli odiernicontroricorrenti per il giudizio di primo grado non èinesistente o radicalmente nulla.6.2. Alla luce delle chiare indicazioni nomofilattiche forniteda Cass. S. U. n. 10648/2017 (v. in motivazione punti da5 a 5.2), l’errata indicazione nella procura alle liti di unufficio giudiziario diverso da quello presso cui si è poiNumero registro generale 1102/2022Numero sezionale 2208/2026Numero di raccolta generale 22463/2026Data pubblicazione 30/06/2026incardinato il giudizio, deve considerarsi un mero erroremateriale che non inficia il valido conferimento dellaprocura stessa, soprattutto se, come verificatosi anche nelcaso in esame, esso non ha in alcun modo impedito dicontrollarne la certezza, provenienza e tempestività, percome deve ricavarsi dal fatto che nulla è stato rilevato alriguardo dall’odierna ricorrente nei precedenti gradi digiudizio.6.3. Non può poi ritenersi che l’errore anzidetto siasignificativo, in maniera inequivoca, del fatto che laprocura in questione sia stata rilasciata per un giudiziodiverso, a fronte della circostanza che in essa, oltre alriferimento al «presente giudizio», è esplicitato ilconferimento «per ogni atto procedimento o causacomunque connessi o dipendenti», e che la stessa era stataallegata nella stessa busta informatica utilizzata per ildeposito del ricorso (circostanza quest’ultima noncontestata).7. Con il quarto motivo di ricorso, è stata denunciata, exart. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c. e 117 Cost., censurandosila decisione impugnata perché essa, al pari di quella diprimo grado, pur avendo rilevato che la causa dei contrattia termine intercorsi tra le parti era quella derivante dallalegislazione «regionale», volta ad avviare un procedimentodi stabilizzazione di lavoratori precedentemente assuntiper progetti di lavori socialmente utili e, quindi a«perseguire scopi latamente e riassuntivamente definibilidi politica sociale», ha poi negato rilevanza a tale causale,Numero registro generale 1102/2022Numero sezionale 2208/2026Numero di raccolta generale 22463/2026Data pubblicazione 30/06/2026applicando invece la normativa nazionale dei contratti atermine (art. 4, d.lgs. 368/2001 e art. 36, d.lgs.165/2001), non considerando che la clausola 2, punto 2dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70 CE suilavoratori a tempo determinato, sottrae al proprio campodi applicazione i contratti definiti nel quadro di unprogramma di formazione, inserimento, riqualificazionepubblico o che usufruisca di contributi pubblici, e che laC.G.U.E., nella pronuncia Sibilio, ha chiarito i limiti in cuianche la qualificazione formale da parte del legislatore delrapporto (di LSU o ASU) come estraneo al campo diapplicazione dell’accordo quadro può essere censurata setale qualifica formale è solamente fittizia e nasconde in talmodo un reale rapporto di lavoro ai sensi di tale diritto).8. In tal modo, sottolinea il ricorrente, i giudici di appellosarebbero incorsi nella violazione dell’art. 2697 c.c. poichéi lavoratori nulla avevano provato, o offerto di provare,circa l’asserita natura fittizia del rapporto di lavoro, mentreessi avrebbero dovuto provare che, a fronte dell’applicatatipologia contrattuale a termine regionale (prevista peravviare un processo di stabilizzazione di quelli che inprecedenza erano lavoratori socialmente utili), avevano, inrealtà, sempre espletato mansioni tipiche di un “normale”contratto di lavoro subordinato a termine disciplinato dallanormativa “nazionale”.9. Il motivo non è fondato.10. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazionedel principio stabilito da questa Corte (Cass. n.25672/2017 e coeve nn. 225673,25674 e 25675), secondoNumero registro generale 1102/2022Numero sezionale 2208/2026Numero di raccolta generale 22463/2026Data pubblicazione 30/06/2026cui i contratti di lavoro a termine, volti alla stabilizzazionedei soggetti impiegati in lavori socialmente utili, stipulatida una P.A. sulla base di norme di legge regionale, nonpossono essere esclusi, in via di principio, dall'applicazionedell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, nonché del d.lgs. n.368 del 2001 che l'ha recepito, atteso, da un lato, l'ambitodi applicazione generale di cui al punto 1 della clausola 2dell'Accordo, e dall'altro, l'ambito della facoltà di esclusioneche il punto 2 della medesima clausola attribuisce agli Statimembri e/o alle parti sociali, sicché il giudice del meritonon può trarre argomento dalle esigenze di natura politico-sociale poste a fondamento dei contratti in questione, nédalla peculiare finalità da essi perseguite, ma deveprocedere all'esame del contratto e del concreto connotarsidel rapporto rispetto alla disciplina che prevede lefattispecie legali escluse.10.1. La Corte territoriale ha esaminato in una taleprospettiva la specifica causale che, secondo quantodedotto dall’odierna ricorrente, aveva condotto allaconclusione dei contratti a termine intercorsi tra le parti,pervenendo alla conclusione che essi non potevanorientrare nelle ipotesi di esclusione dall’applicazione delledisposizioni dell’Accordo quadro cit. proprio sulla base diquanto dedotto dalla stessa ricorrente in appello, secondocui tali contratti avevano lo scopo di far ottenere ailavoratori, già precedentemente assunti come Lsu, «unreddito che in caso contrario non potrebbero ottenere».Numero registro generale 1102/2022Numero sezionale 2208/2026Numero di raccolta generale 22463/2026Data pubblicazione 30/06/202610.2. Una tale passaggio argomentativo - fondato sullestesse allegazioni svolte dall’odierna ricorrente, sulla cuibase è stato affermato che i contratti a termine inquestione si sono di fatto connotati per far conseguire unsostegno reddituale, altrimenti non assicurabile, ailavoratori anzidetti, attraverso proroghe e rinnovi ripetutinel tempo, per un periodo complessivamente superiore atrentasei mesi - non è stato investito da alcuna censuraspecifica.10.3. Di conseguenza deve ritenersi provata la circostanzache i contratti a termine anzidetti, nel loro concretosvolgimento perdurato per oltre trentasei mesi, non si sonoformazione, inserimento, riqualificazione, ma comestrumento per far conseguire un sostegno reddituale,senza però offrire un orizzonte di stabilità di impiego e, perusare le parole della sentenza impugnata, «tale dacomportare la cd “precarizzazione” del pubblico impiego»,che è proprio l’obiettivo che l’Accordo quadro anzidetto ela normativa nazionale intendono scongiurare.11. La dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. non risultapertanto configurabile, poiché la prova necessaria asostenere le conclusioni cui è prevenuta al Corte è statadesunta dalle stesse allegazioni svolte dall’odiernaricorrente, sulla base di un percorso argomentativo privodi vizi logico-giuridici.12. Nessuna argomentazione specifica è stata infine svoltaper sostenere la dedotta violazione dell’art. 117 Cost.,Numero registro generale 1102/2022Numero sezionale 2208/2026Numero di raccolta generale 22463/2026Data pubblicazione 30/06/2026sicché il motivo in esame deve ritenersi complessivamenteinfondato.13. In base a tali considerazioni, il ricorso deve essererigettato.14. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidatecome in dispositivo, seguono la soccombenza, da distrarsiin favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatarionella memoria. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità in favoredella parte controricorrente, liquidate in euro 6.000,00 percompensi, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali al15% ed accessori come per legge, da distrarsi in favoredell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002, occorre dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 maggio2026.La PresidenteIrene Tricomi