CassazionedecretoSezione LDecisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 11067/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 321/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. BAIAMONTI, 4, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AZIENDA UNITA' [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Oggetto: Altre ipotesi pubblico impiego R.G.N. 321/2017 Ud. 06/04/2023CC R.G. 321/2017 - Pagina nr. 2 di 5 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 1652/2016 depositata il 22/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 22 giugno 2016 la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 5473 del 23 marzo 2011, ha revocato il decreto ingiuntivo che era stato ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della AZIENDA UNITA’ [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva chiesto il pagamento della somma di € 929,33 a titolo di compenso per le prestazioni rese nei mesi di luglio ed agosto 2006 in relazione ad un contratto di collaborazione libero-professionale. Il decreto ingiuntivo era stato opposto dalla AZIENDA UNITA’ [OSCURATO:PERSONA], deducendo che, all’epoca di esecuzione delle prestazioni, erano cessati gli effetti del rapporto contrattuale tra le parti, essendo scaduto il termine di durata fissato nel contratto medesimo. In primo grado l'opposizione era stata disattesa dal Tribunale, il quale aveva osservato che, sebbene le prestazioni fossero state eseguite dopo la scadenza convenuta in contratto, non vi era stata alcuna opposizione da parte della AZIENDA UNITA’ [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'esecuzione delle prestazioni medesime, peraltro comprovate da documentazione non oggetto di contestazione. Il Tribunale era quindi giunto alla conclusione per cui il fatto che il contratto tra le parti fosse già scaduto non costituiva ragione sufficiente per negare il compenso per l'attività lavorativa svolta. R.G. 321/2017 - Pagina nr. 3 di 5 2. La Corte territoriale ha invece accolto il gravame dell’AZIENDA UNITA’ [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la domanda non potesse essere accolta neppure sulla scorta del disposto di cui all'articolo 2041 c.c. Ha, infatti, osservato la Corte territoriale che [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di dar prova, oltre che della propria diminuzione patrimoniale e della oggettiva vantaggiosità delle prestazioni rese, anche dell'accertamento della loro utilità da parte dell'azienda, sebbene quest'ultima in giudizio avesse contestato la sussistenza di tale ultimo profilo. Esclusa la sussistenza nella documentazione in atti di un riconoscimento, espresso o tacito, dell'utilità da parte della AZIENDA UNITA’ [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha escluso che tale riconoscimento potesse essere desunto dai prospetti delle presenze prodotti da [OSCURATO:PERSONA], in quanto questi ultimi valevano a dimostrare solo l'effettiva esecuzione delle prestazioni. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso AZIENDA UNITA’ [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. 5.AZIENDA UNITA’ [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. R.G. 321/2017 - Pagina nr. 4 di 5 In particolare, il ricorrente invoca il più recent e orientament o di questa Corteche ha escluso che nell'ambito dei presupposti dell'azione di arricchimento senza causa proposta nei confronti della pubblica Amministrazione rientri anche il riconoscimento dell'utilità della prestazione da parte dell'amministrazione medesima. Argomenta, pertanto, il ricorrente che, avendo egli provato sin dal giudizio di primo grado sia il presupposto dell'arricchimento dell'azienda sia il presupposto della propria corrispondente diminuzione patrimoniale, erroneamente la Corte territoriale avrebbe disatteso la domanda ex art. 2041 c.c. 2. Ilricorso è fondato. La Corte d’appello di Roma, invero, ha ritenuto di escludere la fondatezza di qualsivoglia pretesa dell’odierno ricorrente fondata sul disposto di cui all’art. 2041 c.c., ritenendo non provato il riconoscimento della utilitas della prestazione da parte della AZIENDA UNITA’ [OSCURATO:PERSONA], riconoscimento dalla Corte territoriale medesima individuato quale presupposto imprescindibile per l’esercizio dell’azione di arricchimento senza causa nei confronti della pubblica amministrazione. Questa affermazione, tuttavia, si pone in diretto contrasto con l’orientamento consolidato di questa Corte che, a far tempo da Cass. Sez. U, Sentenza n. 10798 del 26/05/2015 (ma si vedano anche le successive Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 15937 del 27/06/2017 Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 11209 del 24/04/2019 ; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11803 del 18/06/2020),ha chiarito che il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato R.G. 321/2017 - Pagina nr. 5 di 5 riconoscimento dello stesso, potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto". 3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione , la quale, nel conformarsi al principio qui richiamato, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio d