Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 dicembre 2022

Cassazione n. 31178/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le: a) conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso e il rigetto nel resto dell'impugnazione; b) conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 20 settembre 2022 la Corte d'appello di Palermo, per quanto emerge dal dispositivo letto in udienza, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose.

Nel dispositivo della sentenza - documento depositata in data 12 dicembre 2022 è contenuto, per evidente mero errore materiale, il riferimento ad altra decisione assunta nei confronti di persona diversa che aveva impugnato una pronuncia del tutto distinta.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, alla luce del difetto della condizione di procedibilità.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al contrasto tra il dispositivo emesso a seguito della camera di consiglio e la motivazione della sentenza.

Posto che nel primo si dava atto della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., il giudice avrebbe dovuto provvedere a rideterminare il trattamento sanzionatorio.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.

Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso e il rigetto nel resto dell'impugnazione; b) conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché in atti è presente la denuncia querela del 14 gennaio 2021 presentata da [OSCURATO:PERSONA].

2. Il secondo motivo è inammissibile, nella misura in cui invoca una rideterminazione della pena che riposa sul mero errore contenuto nella sentenza documento, che contiene un dispositivo difforme da quello letto in udienza e che si riferisce ad altra vicenda processuale.

Cionondinneno, proprio siffatta difformità impone l'annullamento senza rinvio della sentenza - documento con sostituzione del dispositivo nei termini che vengono sotto indicati, al fine di ripristinare la corrispondenza con il dispositivo letto in udienza.3.

Il terzo motivo è inammissibile, per assenza di specificità, per avere la Corte territoriale sottolineato razionalmente le svariate condanne dell'imputato per delitti contro il patrimonio: ciò che vale ad escludere il carattere non abituale del comportamento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al dispositivo contenuto nella sentenza documento che sostituisce con il seguente: "Visti gli artt. 599 e 592 c.p.p., conferma la sentenza resa in data 23.3.2021 dal Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p., fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Palermo, in data 20 settembre 2022".

Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le: a) conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso e il rigetto nel resto dell'impugnazione; b) conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20 settembre 2022 la Corte d'appello di Palermo, per quanto emerge dal dispositivo letto in udienza, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose. Nel dispositivo della sentenza - documento depositata in data 12 dicembre 2022 è contenuto, per evidente mero errore materiale, il riferimento ad altra decisione assunta nei confronti di persona diversa che aveva impugnato una pronuncia del tutto distinta. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, alla luce del difetto della condizione di procedibilità. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al contrasto tra il dispositivo emesso a seguito della camera di consiglio e la motivazione della sentenza. Posto che nel primo si dava atto della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., il giudice avrebbe dovuto provvedere a rideterminare il trattamento sanzionatorio. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso e il rigetto nel resto dell'impugnazione; b) conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché in atti è presente la denuncia querela del 14 gennaio 2021 presentata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il secondo motivo è inammissibile, nella misura in cui invoca una rideterminazione della pena che riposa sul mero errore contenuto nella sentenza documento, che contiene un dispositivo difforme da quello letto in udienza e che si riferisce ad altra vicenda processuale. Cionondinneno, proprio siffatta difformità impone l'annullamento senza rinvio della sentenza - documento con sostituzione del dispositivo nei termini che vengono sotto indicati, al fine di ripristinare la corrispondenza con il dispositivo letto in udienza.3. Il terzo motivo è inammissibile, per assenza di specificità, per avere la Corte territoriale sottolineato razionalmente le svariate condanne dell'imputato per delitti contro il patrimonio: ciò che vale ad escludere il carattere non abituale del comportamento. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al dispositivo contenuto nella sentenza documento che sostituisce con il seguente: "Visti gli artt. 599 e 592 c.p.p., conferma la sentenza resa in data 23.3.2021 dal Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali. Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p., fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione. Così deciso in Palermo, in data 20 settembre 2022". Dichiara