CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 06881/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna - parzialmente riformando la pronuncia resa il 31 gennaio 2020 dal Tribunale di Rimini per avere assolto l'imputato dal reato contestato al capo b) - ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. di cui al capo a) e rideterminato in conseguenza la pena. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (mancanza di motivazione con riferimento all'entità della pena inflitta) non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (p. 4, ove la Corte di merito, preso atto del relativo motivo di ricorso, ha determinato la pena «avuto riguardo ai numerosi precedenti penali, anche specifici») con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; giova, peraltro, ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette, come nel caso di specie, da motivazione esente da vizi logico-giuridici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]