CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46781/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dì ricorso avverso la decisione emessa ex art. 444 cod. proc. pen. attraverso il quale sì censura la mancata giustificazione della confisca del denaro è generico in quanto il Tribunale non risulta aver confiscato alcuna somma di denaro (confisca effettuata per lo stupefacente, la sostanza da taglio, gli appunti manoscritti e il materiale per il confezionamento), dando conto delle ragioni della confisca dei beni la cui libera disponibilità è illegale ovvero avrebbe agevolato la commissione di nuovi illeciti; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione del Tribunale, rivolgendo generiche censure; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01