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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 1985

Cassazione n. 42913/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. jr,olino Alessandro ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catanzaro che lo ha condannato per il reato di tentato furto in abitazione aggravato.

L'esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità, al bilanciamento delle circostanze e al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis.

2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto si sostanzia in censure di merito, tendenti ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e per il ricorrente più favorevole - ricostruzione dei fatti.

È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Orbene, nessuna illogicità si coglie nella motivazione della sentenza impugnata, in cui si è rilevato, con coerenti argomentazioni, che l'imputato, trovato in possesso di arnesi da scasso, aveva forzato i portoni di due stabili, né era credibile che avesse intenzione di fermarsi al solo scopo di ripararsi dal freddo e assumere stupefacente, posto che era stata forzata anche la porta di una cantina ove non avrebbe avuto alcuna plausibile ragione di entrare.

2. Relativamente, poi, al giudizio di bilanciamento, deve ribadirsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 Ud. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270450 - 01).

La Corte ha motivato il giudizio di equivalenza considerando, in modo congruo e non illogico,che la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti per furto e spaccio di stupefacenti, non fosse meritevole di una applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

3. L'impugnata pronuncia dà inoltre atto che il ricorrente risulta gravato da due precedenti penali per reati della medesima indole.

L'art. 131 bis, richiede, ai fini del beneficio, che la condotta non sia abituale.

La questione relativa alla definizione del concetto di abitualità è stata risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza del 25 febbraio 2016, n.13861, Tushaj, con la quale si è chiarito che il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso almeno altri due reati oltre a quello per cui si procede.

E' dunque certamente da escludere l'applicazione dell'art.131 bis cod pen, ricorrendo inequivocabilmente quella serialítà di comportamenti dì rilevanza penale considerati dalla norma condizione ostativa per l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024 Il o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. jr,olino Alessandro ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catanzaro che lo ha condannato per il reato di tentato furto in abitazione aggravato. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità, al bilanciamento delle circostanze e al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto si sostanzia in censure di merito, tendenti ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e per il ricorrente più favorevole - ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Orbene, nessuna illogicità si coglie nella motivazione della sentenza impugnata, in cui si è rilevato, con coerenti argomentazioni, che l'imputato, trovato in possesso di arnesi da scasso, aveva forzato i portoni di due stabili, né era credibile che avesse intenzione di fermarsi al solo scopo di ripararsi dal freddo e assumere stupefacente, posto che era stata forzata anche la porta di una cantina ove non avrebbe avuto alcuna plausibile ragione di entrare. 2. Relativamente, poi, al giudizio di bilanciamento, deve ribadirsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 Ud. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270450 - 01). La Corte ha motivato il giudizio di equivalenza considerando, in modo congruo e non illogico,che la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti per furto e spaccio di stupefacenti, non fosse meritevole di una applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 3. L'impugnata pronuncia dà inoltre atto che il ricorrente risulta gravato da due precedenti penali per reati della medesima indole. L'art. 131 bis, richiede, ai fini del beneficio, che la condotta non sia abituale. La questione relativa alla definizione del concetto di abitualità è stata risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza del 25 febbraio 2016, n.13861, Tushaj, con la quale si è chiarito che il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso almeno altri due reati oltre a quello per cui si procede. E' dunque certamente da escludere l'applicazione dell'art.131 bis cod pen, ricorrendo inequivocabilmente quella serialítà di comportamenti dì rilevanza penale considerati dalla norma condizione ostativa per l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024 Il o
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