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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 27867/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8282/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. G. BELLI N 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 3391/2019 depositata il03/09/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.in causa tra il Comune di Magenta e la [OSCURATO:PERSONA] srl su avvisi di accertamento per omesso pagamento di Ici e Imu degli anni dal 2010 al 2016 relativamente alla superficie di sedime di fabbricati in stato di abbandono distinti in catasto nel foglio 4, mappali 17, 19, 187 e 188 e relativamente ad un’area edificabile distinta in catasto nel foglio 4, mappale 169, graffato con i mappali 17, 19, 187 e 188, la CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato illegittima la pretesa comunale sulle superfici di sedime, non dovute, ai sensi dell’art.2 del d.lgs. 504/92, le imposte sull’area edificabile siccome da ritenersi pertinenza dei fabbricati sull’esclusivo rilievo formale della graffatura, decaduto il Comune da tutte le pretese dell’anno 2010; 2.avverso questa sentenza il Comune ricorre con quattro motivi;

3. la società resiste con controricorso;

4. il Comune ha depositato memoria; considerato che:

1. con il primo, articolato, motivo il Comune lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2 comma 1, lett. a) e lett. b) del d. lgs. n. 504 del 1992, dell’art. 13, comma 2, del d.l. 201 del 2011 nonché dell'art. 817 cod. civ., per avere la CTR erroneamente dichiarato l’area di cui al mappale 169 pertinenza dei fabbricati insistenti sugli altri citati mappali, per il solo fatto della graffatura tra i mappali.

Il Comune lamenta inoltre, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2, comma 1, lett. a) e lett. b) del d.

Igs. n. 504 del 1992, dell’art. 13, comma 2, del d.l. 201 del 2011 nonché dell'art. 817 cod. civ. e degli artt. 115 e 324 cod. proc. civ. per non avere la CTR tenuto conto delle circostanze non contestate e comunque risultanti da accertamento dei giudici di primo grado per cui l’area era edificabile e non era di fatto asservita ai fabbricati;

2. il primo motivo di ricorso è fondato in riferimento ad entrambe le doglianze.

2.1. La giurisprudenza della Corte è univoca nell’affermare il contrario di quanto affermato dalla CTR: “In tema d'ICI, l'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, che esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza su un criterio oggettivo e fattuale, ossia sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra in applicazione dell'art.817 c.c., e su uno soggettivo, consistente nella volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole, senza che rilevi l'intervenutagraffatura catastale, che ha esclusivo rilievo formale” (così, tra altre, Cass. n.18470 del 21/ 09/2016; Cass. n.27573 del30/10/2018).

2.2. La Corte ha anche sottolineato che è a carico del contribuente l'onere di provare la ricorrenza in concreto dei già menzionati presupposti trattandosi di presupposti per una deroga alla regola generale di imposizione (Cass. n.13606 del 30/05/2018).

2.3. La CTR, in conseguenza dell’erroneo assunto della decisività del dato formale della graffatura, ha omesso di considerare che - per quanto si legge nel ricorso e si desume anche dal controricorso in cui la società insiste su quello stesso dato - la contribuente non solo non aveva mai dimostrato l’effettivo asservimento del terreno sul mappale 169 rispetto agli edifici sugli altri mappali, ma neppure aveva contestato la deduzione opposta del Comune né l’accertamento della CTP per cui i presupposti oggettivo e soggettivo del vincolo di pertinenzialità dovevano essere “certamente esclusi tenuto conto del descritto stato di degrado dei fabbricati e delle conduzioni di abbandono dell’intero compendio”(v. sentenza di primo grado riportata a pagina 7, in nota 7, del ricorso per cassazione”);

3. resta assorbito il secondo motivo con il quale il Comune denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2 comma 1, lett. a) e lett. b) del d. lgs. n. 504 del 1992, dell’art. 13, comma 2, del d.l. 201 del 2011 nonché dell'art. 817 cod. civ., dell’art. 5, comma 5, del d.lgs.504/92, dell’art. 1, comma 16 ss. della l.296/2006 e della circolare 6/2012, per avere la CTR affermato che il Comune doveva attenersi alle risultanze catastali attestanti il ridetto vincolo di pertinenzialità desumibile dalla graffatura;

4. con terzo motivo di ricorso il Comune lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2, comma 1, lett. a) e lett. b) del d.lgs. n. 504 del 1992, dell’art. 13, del d.l. 201 del 2011, degli artt. 2 e 3 del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, per avere la CTR ritenuto illegittima la tassazione l’area di sedime dei fabbricati instato di abbandono;

5. il motivo non è fondato.

5.1. Come si legge nella sentenza impugnata, il Comune ha chiesto il pagamento delle imposte (ICI e IMU) in relazione al valore delle aree di sedime degli edifici accatastati con attribuzione di rendita di cui ai mappali 17, 19, 187 e 188, in riferimento al valore delle aree stesse e ciò sull’assunto che, essendo gli edifici in stato di abbandono e di degrado, le imposte dovevano essere riferite non agli edifici con calcolo della base imponibile in relazionealla relativa rendita ai sensi del comma 2 dell’art.5 del d.lgs. 540/92 ma dovevano essere riferite, appunto, alle aree di sedime e con base imponibile costituita del loro valore venale ai sensi del successivo comma 5.

La CTR ha ritenuto la pretesa illegittima non essendo dato al Comune tassare le aree occupate da edifici, peraltro, secondo la CTR medesima, non necessariamente da demolire ma suscettivi di essere “conservati con interventi manutentivi”.

5.2. In tema di ICI e di IMU, la legge (art. 1. d.lgs. 504/92) prevede che siano tassabili fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

Correttamente la CTR ha ritenuto illegittima la pretesa comunale correlata ad un presupposto inesistente ossia quello delle “aree fabbricate”.

La CTR ha richiamato decisioni di questa Corte in tema ICI e fabbricati collabenti.

Anche in relazione a fabbricati collabenti, iscritti nella conforme categoria catastale F/2, in ragione dell'azzeramento della base imponibile, e quindi senza rendita - laddove nel caso che occupa sitrattava di edifici, sia pure in stato di “abbandono e degrado” e tuttavia iscritti in catasto con rendita- è stato escluso che l’imposta non applicabile in relazione al fabbricato possa essere recuperata prendendo a riferimento la diversa base imponibileprevista per le aree edificabili, costituita dal valore venale del terreno sul quale il fabbricato insiste, atteso che la legge prevede l'imposizione ICI per le aree edificabili, e non per quelle già edificate (v. oltre a Cass. 19338/2017 citata dalla CTR, tra molte, Cass. 17815/2017);

6. con il quarto motivo di ricorso, viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 10, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, 11, comma 2 e 14 del medesimo d.lgs., 1 comma 161 ss., della l. 296 del 2006, anche in combinato disposto con l’art. 36, comma 2, del d.l. 223 del 2006, per avere la CTR dichiarato il Comune decaduto da ogni pretesa impositiva per l’anno 2010.

La pretesa era stata fatta valere con atto notificato il 14 novembre 2016.

La CTR ha dichiarato la decadenza in quanto ha ritenuto che “non essendo intervenuta alcuna variazione dello stato dei luoghi”, la contribuente non aveva obblighi dichiarativi con la conseguenza che il termine decadenziale era scaduto il 31 dicembre 2015.

Il Comune sostiene che la CTR ha erroneamente avuto riguardo a variazioni dello stato dei luoghi nella loro materialità laddove avrebbe dovuto invece avere riguardo alla “variazione urbanistica che nel 2010 ha reso l’area” su cui insistono gli immobili di cui si tratta “edificabile ex art. 36, comma 2, d.l.223 del 2006 conv. dalla l. n.248 del 2006” con conseguente obbligo, a carico della contribuente, di presentazione di dichiarazione di variazione Ici “entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi dello stesso anno ovvero entro giugno/settembre 2011” e differimento del termine di decadenza al 31 dicembre 2016;

7. il motivo è inammissibile.

7.1. Va premesso che il tema della intervenuta o non intervenuta decadenza dal potere impositivo è riferibile -in astratto- solo alla pretesa impositiva avanzata dal Comune rispetto al terreno individuato dal mappale

169. Non è in concreto riferibile alla pretesa impositiva relativa alle aree di sedime sottostanti agli edifici dato che questa ultima pretesa è, per le ragioni esposte ai superiori punti

5.1. e 5.2., radicalmente infondata per ragioni oggettive.

7.2. L'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006 ha soppresso l'obbligo di presentazione delladichiarazione ai fini ICI con decorrenza dall'anno 2007, facendo salvo l'obbligo di denuncia dellevariazioni non conoscibili per via officiosa dal Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale (cfr. Cass. sez. 6- 5, ord. n. 17 562 e 17563 del 2 settembre 2016; n. 24713/2016) e, come specificamente previsto ai sensi dell’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, incidenti sulla determinazione della imposta.

L’imposta si determina per le aree edificabili, sulla base del loro valore ai sensi dell’art. 5, comma 4, dello stesso d.lgs.

La CTR ha escluso che vi fossero i presupposti per far scattare, per la contribuente, l’obbligo di presentare denuncia di variazioni.

7.3. La censura veicolata dal Comune con il motivo in esame, come violazione di leggi -non, si evidenzia, come omesso esame di fatti ai sensi del n.5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.-, si risolve nella prospettazione di un assunto apodittico e che impinge nel merito: viene infatti prospettato che la CTR abbia guardato solo alla condizione materiale, fisica del terreno e non alla situazione urbanistica, il che è un assunto apodittico, e viene dedotto in fatto, davanti a questa Corte di legittimità, che detta situazione era mutata per l’inserimento del mappale 169 “nell’Ambito di trasformazione n.11 -Centro di Interscambio in prossimità della stazione del PGT adottato dal Comune con delibera n.66/2009 e approvato con delibera n.19/2010”;

8. per effetto di quanto precede deve concludersi che il primo motivo di ricorso va accolto, il secondo motivo è assorbito, il terzo va rigettato e il quarto va dichiarato inammissibile.

In relazione all’accoglimento del primo motivo, la sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione per esame delle questioni inerenti la tassazione del terreno di cui al ricordato mappale 169;

9. la corte territoriale dovrà anche decidere delle spese del processo; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, rigetta il terzo motivo, dichiara inammissibile il quarto motivo, cassa, in relazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8282/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. G. BELLI N 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 3391/2019 depositata il03/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.in causa tra il Comune di Magenta e la [OSCURATO:PERSONA] srl su avvisi di accertamento per omesso pagamento di Ici e Imu degli anni dal 2010 al 2016 relativamente alla superficie di sedime di fabbricati in stato di abbandono distinti in catasto nel foglio 4, mappali 17, 19, 187 e 188 e relativamente ad un’area edificabile distinta in catasto nel foglio 4, mappale 169, graffato con i mappali 17, 19, 187 e 188, la CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato illegittima la pretesa comunale sulle superfici di sedime, non dovute, ai sensi dell’art.2 del d.lgs. 504/92, le imposte sull’area edificabile siccome da ritenersi pertinenza dei fabbricati sull’esclusivo rilievo formale della graffatura, decaduto il Comune da tutte le pretese dell’anno 2010; 2.avverso questa sentenza il Comune ricorre con quattro motivi; 3. la società resiste con controricorso; 4. il Comune ha depositato memoria; considerato che: 1. con il primo, articolato, motivo il Comune lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2 comma 1, lett. a) e lett. b) del d. lgs. n. 504 del 1992, dell’art. 13, comma 2, del d.l. 201 del 2011 nonché dell'art. 817 cod. civ., per avere la CTR erroneamente dichiarato l’area di cui al mappale 169 pertinenza dei fabbricati insistenti sugli altri citati mappali, per il solo fatto della graffatura tra i mappali. Il Comune lamenta inoltre, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2, comma 1, lett. a) e lett. b) del d. Igs. n. 504 del 1992, dell’art. 13, comma 2, del d.l. 201 del 2011 nonché dell'art. 817 cod. civ. e degli artt. 115 e 324 cod. proc. civ. per non avere la CTR tenuto conto delle circostanze non contestate e comunque risultanti da accertamento dei giudici di primo grado per cui l’area era edificabile e non era di fatto asservita ai fabbricati; 2. il primo motivo di ricorso è fondato in riferimento ad entrambe le doglianze. 2.1. La giurisprudenza della Corte è univoca nell’affermare il contrario di quanto affermato dalla CTR: “In tema d'ICI, l'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, che esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza su un criterio oggettivo e fattuale, ossia sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra in applicazione dell'art.817 c.c., e su uno soggettivo, consistente nella volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole, senza che rilevi l'intervenutagraffatura catastale, che ha esclusivo rilievo formale” (così, tra altre, Cass. n.18470 del 21/ 09/2016; Cass. n.27573 del30/10/2018). 2.2. La Corte ha anche sottolineato che è a carico del contribuente l'onere di provare la ricorrenza in concreto dei già menzionati presupposti trattandosi di presupposti per una deroga alla regola generale di imposizione (Cass. n.13606 del 30/05/2018). 2.3. La CTR, in conseguenza dell’erroneo assunto della decisività del dato formale della graffatura, ha omesso di considerare che - per quanto si legge nel ricorso e si desume anche dal controricorso in cui la società insiste su quello stesso dato - la contribuente non solo non aveva mai dimostrato l’effettivo asservimento del terreno sul mappale 169 rispetto agli edifici sugli altri mappali, ma neppure aveva contestato la deduzione opposta del Comune né l’accertamento della CTP per cui i presupposti oggettivo e soggettivo del vincolo di pertinenzialità dovevano essere “certamente esclusi tenuto conto del descritto stato di degrado dei fabbricati e delle conduzioni di abbandono dell’intero compendio”(v. sentenza di primo grado riportata a pagina 7, in nota 7, del ricorso per cassazione”); 3. resta assorbito il secondo motivo con il quale il Comune denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2 comma 1, lett. a) e lett. b) del d. lgs. n. 504 del 1992, dell’art. 13, comma 2, del d.l. 201 del 2011 nonché dell'art. 817 cod. civ., dell’art. 5, comma 5, del d.lgs.504/92, dell’art. 1, comma 16 ss. della l.296/2006 e della circolare 6/2012, per avere la CTR affermato che il Comune doveva attenersi alle risultanze catastali attestanti il ridetto vincolo di pertinenzialità desumibile dalla graffatura; 4. con terzo motivo di ricorso il Comune lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2, comma 1, lett. a) e lett. b) del d.lgs. n. 504 del 1992, dell’art. 13, del d.l. 201 del 2011, degli artt. 2 e 3 del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, per avere la CTR ritenuto illegittima la tassazione l’area di sedime dei fabbricati instato di abbandono; 5. il motivo non è fondato. 5.1. Come si legge nella sentenza impugnata, il Comune ha chiesto il pagamento delle imposte (ICI e IMU) in relazione al valore delle aree di sedime degli edifici accatastati con attribuzione di rendita di cui ai mappali 17, 19, 187 e 188, in riferimento al valore delle aree stesse e ciò sull’assunto che, essendo gli edifici in stato di abbandono e di degrado, le imposte dovevano essere riferite non agli edifici con calcolo della base imponibile in relazionealla relativa rendita ai sensi del comma 2 dell’art.5 del d.lgs. 540/92 ma dovevano essere riferite, appunto, alle aree di sedime e con base imponibile costituita del loro valore venale ai sensi del successivo comma 5. La CTR ha ritenuto la pretesa illegittima non essendo dato al Comune tassare le aree occupate da edifici, peraltro, secondo la CTR medesima, non necessariamente da demolire ma suscettivi di essere “conservati con interventi manutentivi”. 5.2. In tema di ICI e di IMU, la legge (art. 1. d.lgs. 504/92) prevede che siano tassabili fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Correttamente la CTR ha ritenuto illegittima la pretesa comunale correlata ad un presupposto inesistente ossia quello delle “aree fabbricate”. La CTR ha richiamato decisioni di questa Corte in tema ICI e fabbricati collabenti. Anche in relazione a fabbricati collabenti, iscritti nella conforme categoria catastale F/2, in ragione dell'azzeramento della base imponibile, e quindi senza rendita - laddove nel caso che occupa sitrattava di edifici, sia pure in stato di “abbandono e degrado” e tuttavia iscritti in catasto con rendita- è stato escluso che l’imposta non applicabile in relazione al fabbricato possa essere recuperata prendendo a riferimento la diversa base imponibileprevista per le aree edificabili, costituita dal valore venale del terreno sul quale il fabbricato insiste, atteso che la legge prevede l'imposizione ICI per le aree edificabili, e non per quelle già edificate (v. oltre a Cass. 19338/2017 citata dalla CTR, tra molte, Cass. 17815/2017); 6. con il quarto motivo di ricorso, viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 10, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, 11, comma 2 e 14 del medesimo d.lgs., 1 comma 161 ss., della l. 296 del 2006, anche in combinato disposto con l’art. 36, comma 2, del d.l. 223 del 2006, per avere la CTR dichiarato il Comune decaduto da ogni pretesa impositiva per l’anno 2010. La pretesa era stata fatta valere con atto notificato il 14 novembre 2016. La CTR ha dichiarato la decadenza in quanto ha ritenuto che “non essendo intervenuta alcuna variazione dello stato dei luoghi”, la contribuente non aveva obblighi dichiarativi con la conseguenza che il termine decadenziale era scaduto il 31 dicembre 2015. Il Comune sostiene che la CTR ha erroneamente avuto riguardo a variazioni dello stato dei luoghi nella loro materialità laddove avrebbe dovuto invece avere riguardo alla “variazione urbanistica che nel 2010 ha reso l’area” su cui insistono gli immobili di cui si tratta “edificabile ex art. 36, comma 2, d.l.223 del 2006 conv. dalla l. n.248 del 2006” con conseguente obbligo, a carico della contribuente, di presentazione di dichiarazione di variazione Ici “entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi dello stesso anno ovvero entro giugno/settembre 2011” e differimento del termine di decadenza al 31 dicembre 2016; 7. il motivo è inammissibile. 7.1. Va premesso che il tema della intervenuta o non intervenuta decadenza dal potere impositivo è riferibile -in astratto- solo alla pretesa impositiva avanzata dal Comune rispetto al terreno individuato dal mappale 169. Non è in concreto riferibile alla pretesa impositiva relativa alle aree di sedime sottostanti agli edifici dato che questa ultima pretesa è, per le ragioni esposte ai superiori punti 5.1. e 5.2., radicalmente infondata per ragioni oggettive. 7.2. L'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006 ha soppresso l'obbligo di presentazione delladichiarazione ai fini ICI con decorrenza dall'anno 2007, facendo salvo l'obbligo di denuncia dellevariazioni non conoscibili per via officiosa dal Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale (cfr. Cass. sez. 6- 5, ord. n. 17 562 e 17563 del 2 settembre 2016; n. 24713/2016) e, come specificamente previsto ai sensi dell’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, incidenti sulla determinazione della imposta. L’imposta si determina per le aree edificabili, sulla base del loro valore ai sensi dell’art. 5, comma 4, dello stesso d.lgs. La CTR ha escluso che vi fossero i presupposti per far scattare, per la contribuente, l’obbligo di presentare denuncia di variazioni. 7.3. La censura veicolata dal Comune con il motivo in esame, come violazione di leggi -non, si evidenzia, come omesso esame di fatti ai sensi del n.5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.-, si risolve nella prospettazione di un assunto apodittico e che impinge nel merito: viene infatti prospettato che la CTR abbia guardato solo alla condizione materiale, fisica del terreno e non alla situazione urbanistica, il che è un assunto apodittico, e viene dedotto in fatto, davanti a questa Corte di legittimità, che detta situazione era mutata per l’inserimento del mappale 169 “nell’Ambito di trasformazione n.11 -Centro di Interscambio in prossimità della stazione del PGT adottato dal Comune con delibera n.66/2009 e approvato con delibera n.19/2010”; 8. per effetto di quanto precede deve concludersi che il primo motivo di ricorso va accolto, il secondo motivo è assorbito, il terzo va rigettato e il quarto va dichiarato inammissibile. In relazione all’accoglimento del primo motivo, la sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione per esame delle questioni inerenti la tassazione del terreno di cui al ricordato mappale 169; 9. la corte territoriale dovrà anche decidere delle spese del processo; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, rigetta il terzo motivo, dichiara inammissibile il quarto motivo, cassa, in relazio
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