CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00968/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Catania nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chie sto l’annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Catania, con sentenza del 18 aprile 2025, in sede di udienza predibattimentale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.per mancanza di querela. 1.1. Nel capo di imputazione era stato contestato a [OSCURATO:PERSONA] di essersi impossessato,previa rimozione del sigillo apposto sul contatore la cui fornitura risultava cessata, dicirca 171 m c di gas, sottraendolo alla rete Gas cui aveva abusivamente allacciato l’impianto di via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, con l’aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose consistita nella rimozione del sigillo apposto al contatore per morositàe su cose destinate a pubblico servizio. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che nel caso di specie non fosse configurabile tale ultima circostanza aggravante, in quanto il furto era avvenuto tramite manomissione del contatore, ovvero su un bene che, in quanto già entrato nella disponibilità dell’imputato, non era più destinato a soddisfare i bisogni della collettività. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania , formulando un unico motivo con cui h a dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta procedibilità a querela del reato contestato. Osserva il ricorrente, in primo luogo, che la motivazione sarebbe illogica per travisamento del fatto. Nella sentenza, infatti , si d à atto che l’imputato si era impossessato del gas , realizzando un allaccio abusivo alla rete mediante manomissione del contatore con rimozione del sigillo apposto dopo la precedente cessazione della fornitura. In assenza di un’utenza regolare e di un contratto in corso era stato realizzato un allaccio abusivo alla rete del gas, fatto che anche nella impostazione del giudice rientrerebbe nell’ambito applicativo dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. In ogni caso il ragionamento del giudice nell’escludere l’aggravante nel caso in cui l’impossessamento sia avvenuto mediante manomissione del sistema di registrazione dei consumi nell’ambito di una utenza attiva e con contratto in corso, non sarebbe comunque condivisibile. Infatti cose destinate a pubblico servizio sono quelle accessibil i da parte della generalità dei consociati , ovvero destinate alla soddisfazione di un bisogno riferibile alla generalità dei consociati (sez. 6 n. 698 del 03/12/2013 e sez. 6 n. 1850 del 07/01/2016 in tema di furto di energia elettrica). Ciò che rileva, dunque, è la natura in senso oggettivo del bene, che prescinde dagli effetti provocati dall’azione delittuosa sul bene: l’aggravante in esame con richiede affatto che il colpevole abbia pregiudicato o esposto a pericolo di pregiudizio il servizio pubblico, bensì postula la destinazione delbene ad un pubblico servizio (sez. 5 n. 1094 del 3/11/2021) . L a connotazione pubblicisticadel bene gas sussiste in ragione dell’interesse pubblico che persegue e prescinde dalla collocazione in concreto del cavo al quale si è realizzato l’allaccio abusivo. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostitutoFrancesca [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiestol’annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 2.Il Tribunale ha osservato che il contratto di utenza del gas è un vero e proprio contratto di somministrazione destinato a soddisfare bisogni periodici e continuativi attraverso la costituzione di un rapporto durevole sulla base di un impegno di potenza. Nel momento in cui il flusso del gas giunge al contatore del singolo utente, il bene passa , secondo i termini contrattuali , dalla disponibilità del somministrante a quella dell’utilizzatore e si realizza la c.d. traditio: in questo momento, secondo il giudice, il gas perde i connot a ti di cosa destinata a pubblico servizio, in quanto non è più finalizzatoa soddisfare l’esigenza generale della collettività, ma è un bene che contrattualmente viene assegnato al singolo contraente ed è al servizio del singolo utente. Secondo tale impostazione, il furto del gas risulta aggravato dalla circostanza di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. ed è perseguibile di ufficio quando la sottrazione sia avvenuta mediante allacciamento abusivamente effettuato ai terminali della rete del gas ancorché collocati in proprietà privata, in quanto fniché transita nella rete l’energia sottratta è destinata ancora a pubblico servizio; quando invece la sottrazione del gas avviene attraverso alterazioni o manomissioni del contatore che interferiscono sul sistema di registrazione dei consumi, impedendola o facendo risultare un consumo inferiore al reale, il furto non può dirsi aggravato ex art. 625 n. 7 cod. pen. ed è procedibile a querela della persona offesa. Sulla base di tale premessa, evidenziando che nel caso in esame il furto del gas sarebbe avvenuto con condotta consistita nella manomissione del contatore , ha ritenuto di escludere la circostanza aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio. 3.I rilievi a tale percorso argomentativo svolti dal Procuratore ricorrente colgono nel segno. 3.1.Secondo la giurisprudenza di legittimità le ipotesi previste nell'ambito dell'aggravante speciale di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. hanno un fondamento comune costituito dalla maggiore tutela che deve essere offerta a determinate cose in ragione delle condizioni in cui si trovano o della destinazione delle stesse; la sussistenza di detti presupposti determina l'operatività dell'aggravante a prescindere dagli effetti provocati dall'azione delittuosa ( Sez.4, n. 21456 del 17/04/2002, Rv. 221617 –01). La cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l'art. 625 n. 7 cod.pen, dunque, è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dalla generalità dei consociati (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Rv. 257773). Si è così ripetutamente affermato il principio secondo il quale «la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica"» (Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Rv. 286943 –01; Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Rv. 286291 – 01; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Rv. 285422 – 01). Si è, altresì, precisato che integra l’aggravante in parola la «sottrazionemediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata,rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nellarete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una talecondotta» (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Rv.282543 –01). In altri termini, l'aggravante sussiste qualora la cosa sottratta sia caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio; è irrilevante il mezzo utilizzato per consumare la sottrazione, posto che ciò che rileva nella fattispecie contestata è l’oggettiva destinazione della stessa a un pubblico servizio. 4.Così inquadrato il tema, la motivazione della sentenza impugnata incorre effettivamente neivizi di motivazione rilevati nel ricorso. Iil Tribunale ha afferma to che , nel caso di specie , il bene sottratto non poteva essere considerato come destinato a un pubblico servizioin quanto era “assegnato a disposizione dell’imputato”, in contraddizione con la ricostruzione dei fatti esposta (pag. 1 della sentenza) , secondo cui , essendo il contratto di somministrazione cessato ed essendo stato il contatore sigillato, l’imputato, per impossessarsi del bene, aveva dovuto rim uovere l a piombatura e ap rire la valvola del gas.L’assunto per cui il gas , secondo i termini contrattuali , era già passato dalla disponibilità del somministrante a quella dell’utilizzatore, valorizzato dal giudice come argomento per escludere la ricorrenza della circostanza aggravante, dunque, nel caso in esame è smentito dal fatto che non vi era alcun contratto di somministrazione in corso. 5.La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania, diversa persona fisica, per nuovo giudizio in ordine alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen.e alla verifica della procedibilità del reato. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma in data 4 dicembre 2025 Il Consigliere estensore