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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 46873/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 del TRIBUNALE di LATINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo stAltiLLAtitiv7-c c9,7J Pikbri ORIA S"Ov7Z-ll(2,9 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Latina del 23 giugno 2021, con la quale sono stati condannati alla pena di euro 500,00 di ammenda ciascuno, in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti a offendere, nella ipotesi di lieve entità, ai sensi dell'art. 4, primo e quarto comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché il 26 novembre 2017 in Sezze, senza giustificato motivo, in orario notturno, in pieno inverno e a bordo di un motociclo avevano portato il luogo pubblico un bastone artigianale di plastica dura, di modesta capacità offensiva, lungo 84 cm e largo 3 cm, occultandolo tra il passeggero e il lato conducente.

2. I ricorrenti denunciano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 161 e 420 bis cod. proc. pen., perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il decreto di citazione a giudizio non era stato notificato nei rispettivi domicili che gli imputati avevano eletto, ma presso un indirizzo diverso, ancorché simile e assonante.

Il tentativo delle notifiche, infatti, era stato effettuato a degli indirizzi diversi da quelli indicati dagli imputati e, quindi, non poteva considerarsi perfezionata la notifica dell'atto introduttivo del giudizio effettuata presso lo studio del difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Giova in diritto premettere che !a notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., anziché presso il domicilio eletto dall'imputato, determina, ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., una nullità assoluta ed insanabile, che può essere dedotta per la prima volta anche in sede di legittimità (Sez. 6, n. 8048 del 31;10/2019, Lamarina, Rv. 275425).

Nel caso in cui l'imputato sia assistito d'ufficio, infatti, non può neppure presumersi che egli abbia avuto conoscenza del procedimento in virtù del rapporto fiduciario che lo lega al difensore, come invece affermato nel diverso caso in cui la notifica sia stata effettuata presso il difensore nominato di fiducia, stante la diversa natura del rapporto che intercorre tra l'imputato con il suo difensore di fiducia e dell'obbligo del difensore di tenere informato ii suo assistito.

A tal proposito, si evidenzia che, se sotto il profilo del dovere d tenere informato il proprio assistito la posizione del difensore di ufficio non si differenzia rispetto a quella del difensore di fiducia, la diversità del rapporto si manifesta sotto il profilo dell'esistenza di un legame interpersonale più stretto che connota la nomina fiduciaria e che assume rilievo come elemento di conferma della ragionevole presunzione dell'informazione data all'imputato da parte del suo difensore della sua citazione a giudizio, allorché la notifica sia stata eseguita, seppure irritualmente, al difensore di fiducia quale domiciliatario dell'imputato.

Sulla base di quanto verificato ed accertato, si deve rilevare che le notificazioni del decreto di citazione a giudizio sono state eseguite in luogo diverso da quello indicato dagli imputati in sede di elezione di domicilio e che, pertanto, le notificazioni eseguite ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio devono ritenersi affette da nullità assoluta, perché non precedute dai rituale tentativo di notificazione presso il domicilio eletto ed essendo del tutto inidonee ad assicurare la conoscenza effettiva dell'atto.

2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Latina.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 del TRIBUNALE di LATINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo stAltiLLAtitiv7-c c9,7J Pikbri ORIA S"Ov7Z-ll(2,9 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Latina del 23 giugno 2021, con la quale sono stati condannati alla pena di euro 500,00 di ammenda ciascuno, in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti a offendere, nella ipotesi di lieve entità, ai sensi dell'art. 4, primo e quarto comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché il 26 novembre 2017 in Sezze, senza giustificato motivo, in orario notturno, in pieno inverno e a bordo di un motociclo avevano portato il luogo pubblico un bastone artigianale di plastica dura, di modesta capacità offensiva, lungo 84 cm e largo 3 cm, occultandolo tra il passeggero e il lato conducente. 2. I ricorrenti denunciano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 161 e 420 bis cod. proc. pen., perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il decreto di citazione a giudizio non era stato notificato nei rispettivi domicili che gli imputati avevano eletto, ma presso un indirizzo diverso, ancorché simile e assonante. Il tentativo delle notifiche, infatti, era stato effettuato a degli indirizzi diversi da quelli indicati dagli imputati e, quindi, non poteva considerarsi perfezionata la notifica dell'atto introduttivo del giudizio effettuata presso lo studio del difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Giova in diritto premettere che !a notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., anziché presso il domicilio eletto dall'imputato, determina, ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., una nullità assoluta ed insanabile, che può essere dedotta per la prima volta anche in sede di legittimità (Sez. 6, n. 8048 del 31;10/2019, Lamarina, Rv. 275425). Nel caso in cui l'imputato sia assistito d'ufficio, infatti, non può neppure presumersi che egli abbia avuto conoscenza del procedimento in virtù del rapporto fiduciario che lo lega al difensore, come invece affermato nel diverso caso in cui la notifica sia stata effettuata presso il difensore nominato di fiducia, stante la diversa natura del rapporto che intercorre tra l'imputato con il suo difensore di fiducia e dell'obbligo del difensore di tenere informato ii suo assistito. A tal proposito, si evidenzia che, se sotto il profilo del dovere d tenere informato il proprio assistito la posizione del difensore di ufficio non si differenzia rispetto a quella del difensore di fiducia, la diversità del rapporto si manifesta sotto il profilo dell'esistenza di un legame interpersonale più stretto che connota la nomina fiduciaria e che assume rilievo come elemento di conferma della ragionevole presunzione dell'informazione data all'imputato da parte del suo difensore della sua citazione a giudizio, allorché la notifica sia stata eseguita, seppure irritualmente, al difensore di fiducia quale domiciliatario dell'imputato. Sulla base di quanto verificato ed accertato, si deve rilevare che le notificazioni del decreto di citazione a giudizio sono state eseguite in luogo diverso da quello indicato dagli imputati in sede di elezione di domicilio e che, pertanto, le notificazioni eseguite ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio devono ritenersi affette da nullità assoluta, perché non precedute dai rituale tentativo di notificazione presso il domicilio eletto ed essendo del tutto inidonee ad assicurare la conoscenza effettiva dell'atto. 2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Latina. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al
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