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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19555/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 23453/2023Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 19555/2026Data pubblicazione 13/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 23453/2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Bolzano, n. 20/1/2023depositata il 21 aprile 2023.Visto l’atto depositato il 5 giugno 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 11/06/2026La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 23453/2023Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 19555/2026Data pubblicazione 13/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 23453/2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Bolzano, n. 20/1/2023depositata il 21 aprile 2023.Visto l’atto depositato il 5 giugno 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 11/06/2026La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 19555/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris