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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 13968/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela improponibile in sede di legittimità, consistendo nella doglianza di mancata applicazione delle riconosciute attenuanti generiche nella massima estensione e quindi in una critica diretta al potere discrezionale del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. mi.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 febbraio 2023 '\ Il consigli re estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela improponibile in sede di legittimità, consistendo nella doglianza di mancata applicazione delle riconosciute attenuanti generiche nella massima estensione e quindi in una critica diretta al potere discrezionale del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. mi. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 '\ Il consigli re estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 13968/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris