CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 agosto 1998
Cassazione n. 18010/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/08/1998 avverso l'ordinanza del 07/07/2022 del TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA],t ricorre avverso l'ordinanza emessa in data 7.7.2022 dal Tribunale di Imperia, con la quale veniva revocata la messa alla prova, ritenendo sussistente una delle cause di revoca ex art. 168-quater, n.1), cod. pen., per non avere il ricorrente mai preso contatto con l'UEPE per l'inizio dei lavori di pubblica utilità, così rifiutando la prestazione. 2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge, per non avere il giudicante valutato la cosciente e consapevole volontà del Ciolacu di sottrarsi alla prestazione dei lavori di pubblica utilità. 3. Il Procuratore Generale in sede, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il motivo dedotto è manifestamente infondato; pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Premesso che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale è disposta la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova è consentito solo per violazione di legge; e che, in materia, il giudice è titolare di uno spazio di discrezionalità limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge idonei a giustificare la revoca, si deve osservare che l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato non presenta alcun profilo di illegittimità riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata ha motivatamente preso atto che il prevenuto non aveva mai preso contatto con l'UEPE, né aveva mai iniziato il lavoro di pubblica utilità o manifestato alcuna disponibilità in tal sensopil ricorrente non ha fornito elementi in senso contrario, limitandosi genericamente ad affermare che il Tribunale avrebbe dovuto accertare la volontarietà di tale comportamento, circostanza chiaramente desumibile dall'iter argomentativo del Tribunale di Imperia. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. amento delle Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa g spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de