CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 19456/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atiAlessandro Oneto e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, Procuradella Repubblica presso Tribunale di Grosseto-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1957/2024depositata il 25/11/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleGiovanni [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso;sentito per il ricorrente l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del ricorso.Numero registro generale 431/2025Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 19456/2026Data pubblicazione 12/06/20261. — In data 20.6.2024 il P.M. presso il Tribunale di Grosseto, a seguitodi informativa di AdE del 6.3.2024 e del Nucleo PEF della GdF del 19.6.2024,che esponevano la cancellazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal Registroimprese (di seguito RI) intervenuta in data 1.8.2023 [recte 13.9.2023], hapresentato istanza urgente ex art. 38 CCII, in forma cartacea, per l’aperturadella [OSCURATO:PERSONA] giudiziale della predetta società, inattiva dal 2016,rappresentando l’esistenza di un’operazione distrattiva (fraudolentacessione del ramo di azienda a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,riferibile alla medesima compagine sociale).1.1. — Il presidente del Tribunale di Grosseto, alla luce dellerappresentate ragioni di urgenza, ha autorizzato l’abbreviazione dei terminia comparire e la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione delleparti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità necessaria, ai sensidell’art. 41, comma 3, CCII.1.2. — La società debitrice, costituitasi nel procedimento per il tramitedel suo liquidatore: i) ha eccepito l’improcedibilità/inammissibilità deldeposito del ricorso in forma cartacea (nonché l’”abnormità” della suagiustificazione, lamentando la disparità di trattamento che altrimentisussisterebbe, in contrasto con l’art. 111 Cost., ove fosse consentito al P.M.,quale parte di un processo civile e dotato di mezzi informatici, di nonosservare il disposto dell’art. 196-quater disp. att. c.p.c.); ii) ha svoltodifese circa le ragioni della propria crisi; iii) ha proposto contestualmentericorso ex art. 64-bis CCII in forma prenotativa, deducendo che la finalitàdel Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) non è ilrisanamento, ma l’esdebitazione del proponente, così che la relativadomanda può essere proposta anche da parte del liquidatore di societàcancellata, come testimonierebbe l’art. 33, comma 4, CCII, normaeccezionale che non contempla il divieto di presentare un PRO per leimprese cancellate, valendo perciò il principio secondo cui “ciò che non èvietato è concesso” (Corte cost. sent. n. 200 del 2012).Numero registro generale 431/2025Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 19456/2026Data pubblicazione 12/06/20261.3. — Il Tribunale di Grosseto ha dichiarato aperta la Liquidazionegiudiziale (LG) di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, previa declaratoriadi inammissibilità della domanda di omologazione del PRO ex art. 64-bisCCII con riserva, osservando che:i) a seguito delle Sezioni Unite nn. 4060, 4061, 4062 del 2010 e nn. 6070,6071, 6072 del 2013, la società cancellata dal RI si estingue ex art. 2495c.c., con conseguente perdita di capacità e legittimazione anche in capo aisingoli soci, mentre al liquidatore resta solo, per la fictio iuris di cui all’art.33, comma 4, CCII, la possibilità di resistere alla domanda di LG e diproporre reclamo contro la relativa declaratoria (Cass. 3457/2023), senzaalcuna legittimazione attiva per l’accesso ai diversi istituti di regolazionedella crisi, che presuppongono la persistenza di una realtà imprenditoriale;ii) la mancata menzione del PRO nell’art. 33, comma 4, CCII può dipendereda un difetto di coordinamento (stante la novità dell’istituto);iii) l’art. 64-bis CCII, nel riferirsi espressamente «all’imprenditorecommerciale che si trova in stato di crisi o di insolvenza», postulanecessariamente l’esistenza giuridica del soggetto richiedente, e d’altrocanto l’art. 64-quater CCII prevede espressamente la reciproca“conversione” (recte modifica della domanda) del PRO in Concordatopreventivo (CP), strumento di analoga natura che il legislatore haespressamente annoverato nell’art. 33, comma 4, CCII insieme alConcordato minore (CM) e agli Accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR)per escludere l’ammissibilità della domanda di accesso a detti istituti daparte dell’imprenditore cancellato dal RI;iv) a differenza dell’art. 169-quater disp. att. c.p.c., l’art. 16.bis, comma 4-bis del d.l. n. 179 del 2012 (inserito dall’art. 360 CCII, norma previgenterispetto alla riforma Cartabia, ma speciale rispetto ad essa) non menzionail P.M. tra i soggetti tenuti al deposito degli atti con modalità tematiche;v) in ogni caso, la violazione dell’art. 169-quater disp. att. c.p.c. noncomporta nullità (in difetto di comminatoria, ex art. 156, comma 1, c.p.c.)né inammissibilità, ma solo irregolarità della domanda, tanto più che lasocietà si è costituita e si è difesa nel merito;Numero registro generale 431/2025Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 19456/2026Data pubblicazione 12/06/2026vi) pur «consapevole dell’esistenza di un indirizzo interpretativo di segnocontrario, anche nella giurisprudenza di legittimità», merita adesione ildiverso orientamento tradizionale in base al quale, «in ipotesi di deposito diin difetto di espressa previsione di nullità, la Corte di Cassazione ha fattoapplicazione (Cass. SS. UU. n. 7665 del 18 aprile 2016, 1676/2015,26831/2014, nn. 26860 e 26861 del 2020) del principio, sancito in viagenerale dall’articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non puòessere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato»;vii) «tra l’altro, nella specie il ricorso introduttivo (e tutta la documentazionead esso allegata), pur se depositato dal PM in formato cartaceo, è statoscannerizzato e inserito nel fascicolo telematico, tanto che la parteresistente ha avuto accesso al fascicolo telematico in data 3.7.2024 perprenderne visione prima della sua costituzione in giudizio, come si evincedallo storico del fascicolo … alcuna lesione dei diritti di difesa si è verificata».1.4. — [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha proposto reclamo aisensi dell’art. 51 CCII, lamentando: A) che la cancellazione dell’impresa dalRI non preclude la proposizione di una domanda di omologazione del PRO;B) che il deposito della domanda di LG in forma cartacea ne determinal’improcedibilità, inammissibilità o nullità, poiché l’art. 360 CCII – che «neiprocedimenti giudiziali diretti all’apertura delle procedure concorsuali»circoscriveva l’obbligo del deposito telematico ai documenti e agli «atti deidifensori e degli ausiliari del giudice» – è stato superato dall’entrata invigore dell’art. 196-quater disp. att. c.p.c., introdotto dalla RiformaCartabia.1.5. — La Corte d’appello di Firenze ha rigettato il reclamo, confermandola decisione di prima istanza, e ritenendo, in particolare:– quanto al ricorso ex art. 64-bis CCII, che la mancata inclusione del PROnell’art. 33, comma 4, CCII è verosimilmente frutto di un difetto dicoordinamento del d.lgs. n. 83 del 2022 con il testo originario del Codice,ma in ogni caso l’inammissibilità della domanda ex art. 64-bis CCII dellasocietà cancellata ed estinta trova il suo fondamento sistematico nell’art.Numero registro generale 431/2025Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 19456/2026Data pubblicazione 12/06/20262495 c.c., nella ratio della eccezionale e limitata legittimazione processualestessa disciplina del PRO, potenzialmente “convertibile” in CP;– quanto alla domanda di LG, è vero che il comma 4-bis dell’art. 16.bis deld.l. n. 179 del 2012 (convertito dalla l. n. 221 del 2012), introdotto dall’art.360 CCII (che, come visto, nei procedimenti giudiziali diretti all’aperturadelle procedure concorsuali limitava l’obbligo del deposito telematico agli«atti dei difensori e degli ausiliari del giudice»), è stato abrogato dall'articolo11, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la conseguenza che dal28 febbraio 2023 la regola generale è quella dell’art. 196-quater c.p.c.;tuttavia, si tratta di «irregolarità-nullità comunque sanata con ilraggiungimento dello scopo e senza pregiudizio per il diritto di difesa deldebitore», dal momento che:i) il ricorso e i documenti del P.M. sono stati scannerizzati e inseriti nelfascicolo telematico sin dal 21 giugno 2024;ii) in data 27 giugno 2024 il ricorso e il decreto sono stati notificati aldebitore, senza che rilevi il fatto che si trattasse di formato pdf non “nativo”ma “immagine”, e cioè scansione di documento analogico (alla luce di Cass.18324/2018 che esclude la nullità, poiché scopo della notificazione, inqualsiasi forma essa avvenga, è portare l’atto da notificare a conoscenzadel destinatario);iii) contrariamente a quanto dedotto dal reclamante, la difesa ha ottenutovisibilità del fascicolo il 3 luglio 2024, prendendo cognizione di tutti idocumenti;iv) non vi è stata alcuna compressione del diritto di difesa, poiché la notificaè avvenuta il 27 giugno 2024 e l’udienza si è tenuta il 16 luglio 2024, conrispetto del termine a comparire di quindici giorni.2. — [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha impugnato la decisione conricorso per cassazione affidato a otto motivi, illustrato da memoria. Gliintimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] generale hadepositato memoria e ha concluso per il rigetto del ricorso.Numero registro generale 431/2025Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 19456/2026Data pubblicazione 12/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 196-quaterdisp. att. c.p.c., a norma del quale la domanda depositata dal PM in formacartacea avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile, alla luce delprincipio in base al quale «In tema di giudizio di cassazione, qualora ilricorso sia improcedibile in ragione del suo mancato deposito nel fascicoloinformatico (ex artt. 396 c.p.c. e 196 quater, comma 1, disp. att. c.p.c.),l’esame dell’atto non è consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilità»(Cass. Sez. U., n. 22074 del 2023; conf. decr. P.P. n. 10689 del 2023).2.2. — Il secondo mezzo denuncia la violazione dell’art. 196-quater disp.convenuto avesse sanato l’improcedibilità o inammissibilità dell’attointroduttivo del giudizio (come per vero affermato da Cass. n. 33601/2022in tema di costituzione in appello mediante deposito cartaceo).2.3. — Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c.,per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla dedotta abnormitàdell’atto con cui lo stesso P.M. istante, e non il Capo dell’Ufficio, avevagiustificato il deposito cartaceo per l’urgenza (stante la cancellazione dellasocietà dal RI), e non per un malfunzionamento del sistema telematico.2.4. — Il quarto mezzo prospetta la violazione degli artt. 12 e 14 prel.,dell’art. 64-bis CCII e dell’art. 33, ultimo comma, CCII, per avere la Corteterritoriale ritenuto che l’accesso al PRO, finalizzato a favorire laristrutturazione dei debiti, è consentito solo alle società commerciali inesercizio, e non anche a quelle cancellate dal RI, dal momento che il quartocomma dell’art. 33 CCII non vieta una tale possibilità, espressamenteesclusa solo per gli strumenti del CM, del CP e degli ADR.2.5. — Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 14 prel. a causadell’estensione di una norma eccezionale, quale è l’art. 33, comma 4, CCII,a casi diversi da quelli ivi espressamente previsti.2.6. — Con il sesto mezzo si denuncia la violazione dell’art. 3 del d.l. n.138 del 2011, convertito, con mod., dalla l. n. 148 del 2011, per comeNumero registro generale 431/2025Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 19456/2026Data pubblicazione 12/06/2026interpretato da Corte cost. n. 200 del 2012, secondo cui «ciò che non èvietato è concesso», con conseguente disapplicazione di detta disposizione,definita dal legislatore norma di principio in materia economica, attraversol’estensione del divieto previsto dall’art. 64-bis CCII ad un istituto - il PRO- ivi non espressamente contemplato.2.7. — Il settimo motivo deduce ancora la violazione dell’art. 112 c.p.c.per omesso esame del sesto motivo di reclamo.2.8. — L’ottavo lamenta la violazione dell’art. 24 Cost. e del principiodella parità delle parti di cui all’art. 111 Cost., per avere la Corte d’appelloritenuto, in assenza di un espresso divieto di legge, che il liquidatore inprorogatio della società cancellata ed evocata in giudizio, pur legittimato arappresentare l’ente collettivo per fictio juris, possa svolgere una difesaesclusivamente passiva, eccependo solo l’inesistenza dei presupposti dellaliquidazione giudiziale, senza poter agire, in forza della medesima fictiojuris, per accedere agli strumenti di tutela e risanamento del debito, cheper legge devono essere analizzati in un procedimento unitario e prima diprocedere all’esame della domanda di liquidazione giudiziale.3. — Nessuna delle censure sollevate può trovare accoglimento.I primi tre motivi riguardano il tema del deposito cartaceo dell’attointroduttivo del procedimento per l’apertura della [OSCURATO:PERSONA] giudiziale,con i suoi riflessi sull’applicazione dell’art. 196-quater disp. att. c.p.c. e suldiritto di difesa del convenuto.I restanti cinque investono la problematica del perimetro di applicazione deldivieto posto dall’art. 33, ult. co. CCII rispetto alla domanda di accesso alPRO da parte di una società cancellata dal RI ma evocata in giudizio perl’apertura della sua [OSCURATO:PERSONA] giudiziale.4. — I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.4.1. — Dal punto di vista normativo, occorre premettere che l’art. 360CCII aveva disposto l’inserimento, dopo il comma 4 dell’art. 16-bis, d.l. n.179/2012 (conv. dalla l. n. 221/2012), del comma 4-bis, per cui: «Neiprocedimenti giudiziali diretti all'apertura delle procedure concorsuali, inNumero registro generale 431/2025Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 19456/2026Data pubblicazione 12/06/2026ogni grado di giudizio, gli atti dei difensori e degli ausiliari del giudice,nonché i documenti sono depositati esclusivamente con modalitàtelematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernentela sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Siapplica il secondo periodo del comma 4 (…)».La norma, entrata in vigore il 15 luglio 2022 (ai sensi dell’art. 389 CCII),effettivamente non menzionava il PM tra i soggetti tenuti al depositotelematico di atti e documenti nei procedimenti di apertura delle procedureconcorsuali.Sennonché, l’art. 16-bis del d.l. n. 179/2012 cit. è stato abrogato dall’art.11, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (cd. riforma Cartabia) e quindi,a far tempo dal 28 febbraio 2023, la regola generale è quella dettata dalcodice di rito nell’art. 196-quater disp. att. c.p.c., il cui primo commadispone che «Il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte delpubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegatidall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche(…) Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti edocumenti per ragioni specifiche quando è necessario ai fini della decisione»(quest’ultimo periodo è stato modificato solo con il d. lgs. 31 ottobre 2024n. 164, cd. [OSCURATO:PERSONA], nel senso che «Il giudice può ordinare ildeposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo indicandonespecificamente la ragione»). L’ultimo comma dell’art. 196-quater disp. att.c.p.c. (anch’esso modificato dal Correttivo del 2024) prevede, inoltre, unaspecifica autorizzazione del capo dell’ufficio al deposito con modalità nontelematiche, al ricorrere di situazioni di urgenza e in presenza dimalfunzionamenti certificati dei sistemi informatici del dominio giustizia.4.2. — Dunque, nel caso in esame, al momento del deposito del ricorsoex art. 38 CCII da parte del P.M. (in data 20 giugno 2024), era in vigore lanorma generale di cui all’art. 196-quater disp. att. c.p.c.Ciò non toglie che il sistema concorsuale abbia conservato talune suepeculiarità.Numero registro generale 431/2025Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 19456/2026Data pubblicazione 12/06/2026Nella vicenda in esame, opera la norma speciale di cui all’art. 41, comma3, CCII, laddove, nel procedimento per l’apertura della liquidazionegiudiziale, al ricorrere di particolari ragioni di urgenza, attribuisceespressamente al presidente del tribunale (o al giudice da lui delegato) ilpotere di disporre l’abbreviazione dei termini, nonché di «disporre che ilricorso e il decreto di fissazione dell’udienza siano portati a conoscenza delleparti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile allaconoscibilità degli stessi».Il criterio è netto e la sua ratio indiscussa: trattandosi di un procedimentoparticolare – sicuramente non sovrapponibile, per struttura e finalità, allecontroversie civilistiche disciplinate dal codice di rito, in quantocaratterizzato da esigenze pubblicistiche di tempestività (tanto da costituireuno dei casi tipici di non applicazione della sospensione feriale dei terminiprocessuali di cui all’art. 1, l. n. 742 del 1969, ora sistematizzata nell’art.9, comma 1, CCII) – è lo stesso legislatore, qualora ricorrano particolariragioni di urgenza, ad operare un bilanciamento di dette finalitàpubblicistiche con il diritto di difesa, puntando alla sua tutela sostanziale, aldi là di ogni formalismo non indispensabile, e addirittura circoscrivendone ilnucleo essenziale alla oggettiva “conoscibilità” dell’atto di impulsoprivatistico o (come nella specie) pubblicistico, così come del provvedimentogiudiziale diretto alla instaurazione del contraddittorio.Principio, questo, che va naturalmente esteso al corredo documentale delricorso introduttivo, di modo che ne sia salvaguardata, appunto, la effettivaconoscibilità, al di là del rispetto di formalità non indispensabili a quel fine.4.3. — Così ricostruito il quadro sistematico, è evidente, in primo luogo,che quelle particolari ragioni di urgenza ricorrevano nel caso in esame –stante la prossima scadenza del termine annuale di cui all’art. 33, comma1, CCII – e, in secondo luogo, che esse sono state legittimate da appositoprovvedimento del presidente del tribunale; così come è evidente che ildiritto di difesa sia stato pienamente tutelato nella sostanza, al di là delmancato rispetto delle formalità del deposito telematico, avendo i giudici dimerito dato espressamente atto che il ricorso introduttivo e laNumero registro generale 431/2025Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 19456/2026Data pubblicazione 12/06/2026documentazione ad esso allegata, sebbene inizialmente depositati in formacartacea, sono stati poi digitalizzati e inseriti nel fascicolo telematico, e cosìmessi a disposizione della parte resistente, la quale, ricevuta la notifica il27 giugno 2024, ne ha preso contezza accedendo al fascicolo telematico il3 luglio 2024 e ha potuto dispiegare ampiamente le proprie difeseall’udienza del 16 luglio 2024.Del resto, nessuna doglianza in termini di conoscibilità degli atti e documentiin questione è stata mai sollevata dall’odierna ricorrente.Né rileva l’asserita abnormità dell’atto con cui il PM ha disposto, ex se, lapresentazione del ricorso in forma cartacea, trattandosi all’evidenza di unorgani amministrativi ed esecutivi, con conseguente inconsistenza del viziodi omessa pronuncia denunziato con il terzo motivo.4.4. — La motivazione del giudice a quo va quindi corretta e integratanei termini sopra illustrati, con formulazione del seguente principio didiritto: “In tema di procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale,ed anche in costanza del regime di deposito telematico degli atti e deidocumenti previsto, in via generale, dall’art. 196-quater disp. att. c.p.c.,l’eventuale deposito cartaceo del ricorso ex artt. 37 e 38 CCII e delladocumentazione ad esso allegata non ne determina l’improcedibilità ol’inammissibilità, ove ricorrano le particolari ragioni di urgenza e l’adozionedei provvedimenti giudiziali previsti dall’art. 41, comma 3, CCII».5. — Anche i motivi dal quarto all’ottavo, parimenti esaminabili in modounitario, sono infondati.5.1. — Occorre subito sgombrare il campo dal dubbio di illegittimitàcostituzionale prospettato con l’ultimo motivo, sotto il profilo dellaviolazione del diritto di difesa e di “parità delle armi” in sede processuale.A tal fine è sufficiente richiamare – stante la sostanziale identità tra l’art.10 l. fall. e l’art. 33 CCII – l’approdo di questa Corte che ha ritenuto«manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, percontrarietà agli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto degli artt. 2495Numero registro generale 431/2025Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 19456/2026Data pubblicazione 12/06/2026c.c. e 10 l. fall., che impediscono al liquidatore della società cancellata dalregistro delle imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, siadomandato il fallimento, di richiedere il concordato preventivo. Quest'ultimaprocedura, infatti, diversamente dalla prima, che ha finalità sololiquidatorie, tende alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenutae consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessariopresupposto della cancellazione, ne preclude "ipso facto" l'utilizzo, perinsussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare; né l'istanzaconcordataria può essere intesa come uno dei mezzi attraverso i quali siesplica il diritto di difesa del fallendo in sede di istruttoria prefallimentare»(Cass. n. 21286 del 2015; conf. Cass. n. 12045 del 2020; v. anche Cass. n.20616 del 2021, in motiv.; cfr. Corte cost. n. 9 del 2017, che ha dichiaratoinammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 l. fall.,sollevata per ragioni speculari, ma sempre in riferimento agli artt. 3 e 24Cost.).5.2. — Ancora in premessa, va richiamato il principio, talmenteconsolidato da costituire espressione del diritto vivente (v. Corte cost. n.9/2017 cit.), in base al quale «alla società che ha cessato la propria attivitàe che si sia cancellata dal registro delle imprese è precluso, per il solo fattoche nei confronti della società estinta sia stata presentata istanza difallimento entro l'anno dalla cancellazione, l'accesso alla procedura diconcordato preventivo, atteso che la domanda di ammissione al concordatonon è uno dei mezzi attraverso i quali si esplica il diritto di difesa del fallitoin sede di istruttoria prefallimentare e non può, pertanto, essere intesaquale strumento dilatorio posto a disposizione dell’impresa insolvente perritardare la dichiarazione di fallimento. La cessazione dell’attività e lacancellazione dal registro delle imprese dipende, infatti, da una scelta degliorgani societari che avrebbero potuto optare per la continuazionedell’impresa e per la presentazione della domanda di concordato allo scopodi cercare di addivenire ad una risoluzione della crisi» (Cass. n. 21286 del2015).Numero registro generale 431/2025Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 19456/2026Data pubblicazione 12/06/2026Principio ribadito anche per l’imprenditore individuale da Cass. n. 4329 del2020 («Il combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 10 l.fall. impedisceall'imprenditore individuale volontariamente cancellatosi dal registro delleimprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento,di richiedere l'ammissione al concordato preventivo, trattandosi diprocedura che, diversamente dal fallimento, caratterizzato da finalità sololiquidatorie, tende piuttosto alla risoluzione della crisi di impresa, sicchél'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale,necessario presupposto della cancellazione, preclude "ipso facto" l'utilizzodella procedura concordataria per insussistenza del bene al cui risanamentoessa dovrebbe mirare»).5.3. — Ciò premesso, la questione posta dal ricorrente è se la mancatamenzione, nell’art. 33, comma 4, CCII, del piano di ristrutturazionesoggetto a omologazione di cui agli artt. 64-bis e s. CCII, comportil’ammissibilità della domanda di accesso alla relativa procedura da partedell’imprenditore cancellato dal registro delle imprese, accesso che quellastessa norma invece preclude espressamente con riguardo alle proceduredi concordato minore, di concordato preventivo e di omologazione degliaccordi di ristrutturazione dei debiti.La tesi favorevole del ricorrente, basata su un approccio meramenteletterale (e ancora una volta formalistico) e decontestualizzato, varecisamente disattesa.Il primo dato contrario, che emerge vividamente, è quello sistematico.Tutte le procedure sopra elencate risultano infatti accomunate nellacategoria degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza comedefiniti dall’art. 2, lett. m-bis), CCII, per contrapposizione alle proceduredella liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata.Anche la collocazione topografica ne testimonia la contiguità concettuale,essendo tutte inserite nello stesso plesso normativo, e segnatamente nelTit. IV del Codice, rispettivamente nel Capo I (gli ADR), nel [OSCURATO:PERSONA] (ilPRO), nel Capo II (il CM) e nel Capo III (il CP).Numero registro generale 431/2025Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 19456/2026Data pubblicazione 12/06/2026Quella stessa collocazione riflette anche una gradualità contenutistica deglistrumenti allestiti dal legislatore per regolare la crisi e l’insolvenza delleimprese, per essi registrandosi una sorta di dosimetria biunivoca tra libertàdistributiva e vincolatività degli effetti che ne conseguono.Molti autori individuano infatti nel PRO uno strumento intermedio tra gli ADRe il CP, attraverso il quale l’imprenditore commerciale “non minore” che sitrovi in stato di crisi o di insolvenza, può chiedere l’omologazione di un pianodi ristrutturazione nel quale i creditori possono essere soddisfatti anche inderoga agli artt. 2740 e 2741 c.c. e all’ordine delle cause legittime diprelazione (come negli ADR e a differenza del CP), a condizione però che glistessi siano divisi in classi secondo criteri di omogeneità di posizionegiuridica e interessi economici (come nel CP e a differenza degli ADR), epurché sia raggiunta l’unanimità delle classi (peculiarità del PRO), fermo alloro interno il criterio della maggioranza e fatto salvo il meccanismoomologatorio del cd. cram-down del creditore dissenziente che contesti laconvenienza della proposta, quando il credito risulti soddisfatto in misuranon inferiore rispetto all’ipotesi dell’apertura della liquidazione giudiziale.Anche sotto il profilo della “libertà gestionale” nel compimento degli atti diordinaria e straordinaria amministrazione, lo status dell’imprenditore cheabbia proposto la domanda di accesso al PRO si colloca in posizioneintermedia tra gli ADR e il CP.Se poi si considera che in dottrina e nella giurisprudenza di merito è discussala stessa ammissibilità di un PRO di natura liquidatoria – argomentandosianche dal Correttivo di cui al d.lgs. n. 136 del 2024, che nell’art. 64-bis,comma 9, CCII ha sostituito l’art. 114-bis (“Disposizioni sulla liquidazionenel concordato in continuità”) all’art. 114 (“Disposizioni sulla liquidazionenel concordato liquidatorio”) CCII tra le norme non applicabili al PRO –appare evidente che la funzione di risanamento attribuita all’istitutoverrebbe a stridere con il suo utilizzo da parte di un imprenditore già cessatoe cancellato dal RI.In ogni caso, ciò che maggiormente rileva, ai fini di causa, è la peculiareinterscambiabilità delle domande di accesso al PRO e al CP, sancita (eNumero registro generale 431/2025Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 19456/2026Data pubblicazione 12/06/2026dunque da assicurare come iter fisiologico praticabile) in modoinequivocabile dall’art. 64-quater CCII; ne deriva che l’interpretazioneauspicata dal ricorrente – nel senso di una così radicale divaricazione dellaloro disciplina in punto di proponibilità della domanda in caso dicancellazione dal registro delle imprese – sarebbe (stavolta ben piùfondatamente) foriera di dubbi di costituzionalità.Tutto ciò considerato, l’omesso richiamo del PRO tra gli altri istituticontemplati nell’ultimo comma dell’art. 33 CCII appare una semplice“svista” del legislatore (non estranea alla novità dell’istituto), la quale puòe deve essere colmata ricorrendo ai criteri ermeneutici allestitidall’ordinamento, e segnatamente attraverso l’interpretazione estensivadella norma, in chiave sistematica.Al fondo, ciò che conta è il principio generale espresso dall’ultimo commadell’art. 33 CCII – di cui si è dato sopra atto come diritto vivente – e chenon v’è ragione, appunto, di non applicare in via di ricomprensioneestensiva anche all’istituto del PRO, che degli altri ivi espressamentemenzionati condivide essenzialmente natura e funzione, al netto dellediverse articolazioni contenutistiche.In ultima analisi, ad essere eccezionale, e quindi non applicabileanalogicamente o estensivamente, è semmai – all’opposto – il principioespresso dal primo comma dell’art. 33 CCII, che integra quella tradizionaleipotesi di fictio iuris di persistenza in vita di un’impresa, nonostante la suacancellazione dal registro delle imprese, per finalità di tipo pubblicistico.Viene formulato il seguente principio di diritto: “La domanda di accesso alpiano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di cui all’art. 64-bis CCIIpresentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese èinammissibile, in forza del principio generale espresso dall’art. 33, comma4, CCII”.6. — Segue il rigetto del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenzadi difese degli intimati.Numero registro generale 431/2025Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 19456/2026Data pubblicazione 12/06/20267. — Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 15/04/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]