CassazionedecretoSezione LDecisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 07015/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5300/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CINZIAMAZZOLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocata [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L.C.A., in personadel legale rappresentante e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;Numero registro generale 5300/2024Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7015/2026Data pubblicazione 24/03/2026- controricorrente -avverso il decreto n. cronologico 312/2024 del TRIBUNALE di ROMA,depositato il 01.02.2024 R.G.N. 2134/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, ha rigettatol’opposizione ex art. 209 l. fall. proposta dagli odierni ricorrenti avverso lostato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa apertanei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] strumentale alla [OSCURATO:PERSONA].2. Gli opponenti avevano chiesto di essere ammessi al passivo dellaliquidazione coatta amministrativa, in via privilegiata, per il pagamentodelle differenze retributive, come quantificate e specificate nelle relativedomande, oltre interessi e rivalutazione a far data dal 31.12.2014.Gli importi pretesi derivavano dalla sentenza n. 14566/2005, emessa adefinizione del giudizio RGN n. 22704/2002 promosso nei confronti dellaCroce Rossa Italiana con cui il Tribunale civile di Roma – sezione lavoro –aveva così provveduto: “ogni diversa domanda ed eccezione disattesa,dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito sulla parte delladomanda relativa al periodo fino a tutto il 30.6.1998; dichiara che tra leparti sono intercorsi rapporti di lavoro subordinato dal 1°.7.1998 al29.12.1999 ed il diritto dei ricorrenti alle conseguenti differenze retributivee previdenziali […]”.Per quanto si evince dal decreto impugnato, tale sentenza avevaformato oggetto di un (primo) giudizio di ottemperanza ed il TAR, consentenza n. 740/2007 aveva accolto il ricorso e nominato un commissarioad acta che aveva provveduto alla liquidazione.I ricorrenti, ritenendo dovute loro anche le somme spettanti a titolo diferie non dovute, interessi legali e salario accessorio/premio incentivantesi erano nuovamente rivolti al giudice dell’ottemperanza.RGN 5300/2024Pag.2Numero registro generale 5300/2024Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7015/2026Data pubblicazione 24/03/2026Quest’ultimo (sentenza del TAR n. 1615/2018) aveva ritenuto nondovuto il compenso per ferie non godute, negato la spettanza del premioincentivante ed accolto solo la richiesta relativa agli interessi legali sullesomme già liquidate incaricando il già nominato commissario ad acta diprovvedere anche a tale liquidazione.La suddetta decisione era stata confermata dal Consiglio di Stato consentenza n. 3905/2011 del 18.01.2011.3. A supporto delle rispettive domande di insinuazione al passivo iricorrenti producevano la suddetta sentenza del Giudice del Lavoro diRoma, i conteggi, le lettere raccomandate a/r di diffida e interruzione dellaprescrizione.Le domande dei ricorrenti non venivano accolte, in quanto nonsupportate da certificazione datoriale.4. I lavoratori proponevano ricorso ex artt. 98-99 L.F. con cui sichiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l’Ill.moTribunale adito, ogni diversa istanza disattesa, previe le opportunedeclaratorie, in accoglimento dell’opposizione proposta, disporre lamodifica dello stato passivo dell’[OSCURATO:PERSONA] alla Croce RossaItaliana, depositato in data 20.12.2018 e comunicato a mezzo pec in data15.1.2019 e, per l’effetto, ammettere allo stato passivo dell’EnteStrumentale alla [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a., in privilegio ex art. 2751bis c.c., il credito dei ricorrenti, come di seguito specificato: - CarmelaAmedeo per € 8.414,60; - [OSCURATO:PERSONA] per € 4.124,97; -[OSCURATO:PERSONA] per € 16.437,10; - [OSCURATO:PERSONA] per € 5.309,09; - CinziaPaluzzi per € 4.215,81; - [OSCURATO:PERSONA] per € 6.507,18; - [OSCURATO:PERSONA] € 16.038,68; - [OSCURATO:PERSONA] per € 5.918,80; - [OSCURATO:PERSONA] € 6.355,11; - disponendo, in ogni caso, che le somme ricavate dallaliquidazione finale dell’attivo vengano attribuite, in via preferenziale, airicorrenti fino alla concorrenza del credito vantato. - Il tutto per l’importocomplessivo di € 73.461,71, oltre interessi e rivalutazione a partire dalRGN 5300/2024Pag.3Numero registro generale 5300/2024Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7015/2026Data pubblicazione 24/03/202631.12.2014, come sopra specificato, oltre alla somma maggiore o minoreritenuta di giustizia, anche a seguito di CTU contabile”.5. Il Tribunale di Roma, con decreto di rigetto del 31 gennaio 2024 ecomunicato il 1° febbraio 2024, respingeva il ricorso in quanto era stataomessa ogni allegazione e specificazione in ordine al titolo delle preteseeconomiche ovvero delle varie voci di cui si componeva il creditorivendicato.Inoltre, il Collegio riteneva che, sulle doglianze dei ricorrenti, si fosseformato il giudicato amministrativo con la sentenza del Consiglio di Staton. 3905/2011 del 18.1.2011.Da ultimo, condannava in via solidale i soccombenti alla rifusione dellespese processuali in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] coatta amministrativa, liquidate in complessivi euro11.282,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spesegenerali, IVA e C.P.A come per legge.6. Avverso l’indicato decreto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], EleonoraPonte, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi, successivamente illustrati damemoria.7. L’[OSCURATO:PERSONA] strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. ha resistitocon controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità del decretoimpugnato per carenza di motivazione, in violazione dell’art. 132, comma2, n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360, n. 4, cod.proc. civ.): sostengono che il provvedimento di rigetto è affetto dacarenza motivazionale poiché il Collegio si è limitato a aderire allaricostruzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] senza procedere ad una disamina logicae giuridica degli elementi indiziari della domanda.RGN 5300/2024Pag.4Numero registro generale 5300/2024Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7015/2026Data pubblicazione 24/03/20262. Il motivo è inammissibile alla luce dei principi di diritto enunciati daquesta Corte a partire da Cass., Sez. U., n. 8053/2014.Non vi è, nello specifico, una carenza motivazionale così grave datramutarsi in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantomotivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”,“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, “motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile”), esclusa qualunquerilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.Nello specifico, peraltro, non è vero che il Tribunale si è limitato ariprodurre la difesa dell’[OSCURATO:PERSONA] senza alcun vaglio critico ma ha posto a basedella decisione le due diverse rationes di cui allo storico di lite (v. pag. 16del decreto: “Con la sentenza del Consiglio di Stato si è dunqueincontestabilmente formato il giudicato amministrativo. Conclusivamente,pertanto, l’opposizione allo stato passivo va rigettata vieppiù stantel’infondatezza della domanda nella quale è omessa ogni allegazione especificazione in ordine al titolo delle pretese economiche ovvero dellevarie voci di cui si compone il credito rivendicato”).3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art.97 Cost. e del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52, nel testo applicabile allafattispecie ratione temporis (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.):ad avviso degli istanti il provvedimento oggetto di gravame deve esserecensurato poiché ha violato i principi dettati dalla Costituzione in materiadi lavoro nella pubblica amministrazione; in particolare il Tribunale diRoma non avrebbe considerato che “fatta salva la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] – sezione lavoro passata in giudicato e agli atti, non erano indiscussione le mansioni e gli inquadramenti dei ricorrenti per automaticaconoscenza sia della inderogabilità della disciplina stabilita dal d.lgs. n.165 del 2001, art. 52, che, nel testo applicabile alla fattispecie rationetemporis, antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 27ottobre 2009, prevede che il prestatore deve essere adibito alle mansioniRGN 5300/2024Pag.5Numero registro generale 5300/2024Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7015/2026Data pubblicazione 24/03/2026per le quali era stato assunto”. Inoltre, il Tribunale di Roma non avrebbeerroneamente tenuto conto del fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza dellapartecipazione dei ricorrenti ai medesimi progetti-obiettivo dei lorocolleghi di ruolo della CRI e del conseguente loro diritto ad ottenere lamedesima retribuzione.4. Il motivo è inammissibile.Esso, infatti, non si confronta con il decisum che, in merito alcompenso incentivante, è fondato sulla formazione del giudicatoamministrativo e non sulla insussistenza del diritto.5. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt.61, 115 e 191 c.p.c. e art. 99 comma 7 L. Fall., nonché l’omesso esame diun fatto decisivo discusso fra le parti (in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c. e in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.). Assumono cheil Tribunale di Roma abbia ritenuto che i conteggi sindacali prodotti dairicorrenti non contenessero alcuna indicazione specifica delle differenzeretributive e previdenziali e, quindi, fossero generici e, di conseguenza,risultassero privi di efficacia probatoria. Il decreto di rigettodell’opposizione allo stato passivo è viziato poiché il Tribunale di Romanon ha valutato, indebitamente, i conteggi prodotti dai ricorrenti.6. Il motivo è inammissibile perché, oltre a non rispettare gli oneriimposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c. (non risultando trascritto, quantomenonelle parti necessarie a reggere le censure, il contenuto degli attirichiamati, dei quali si offre una mera sintesi narrativa, né risultando glistessi puntualmente localizzati), in sostanza sollecita una diversavalutazione delle risultanze processuali.Peraltro, sul punto, vi è un passaggio motivazionale nella sentenzaimpugnata in cui è detto che “tale indicazione specifica neanche ècontenuta nei conteggi allegati dalle parti opponenti nei quali non sidistinguono per singole voci gli importi asseritamente dovuti a titolo didifferenze retributive o di compenso incentivante o di ferie non godute” -v. pag. 12 del decreto – che già da solo fonda la decisione e resiste allaRGN 5300/2024Pag.6Numero registro generale 5300/2024Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7015/2026Data pubblicazione 24/03/2026censura come formulata che si limita, in modo generico ed il violazione delprincipio di specificità, a contrapporre a tale accertamento in fatto unadiversa e personale ricostruzione del contenuto dei suddetti documenti.7. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art.2697 c.c. (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.): sostengono che ilprovvedimento impugnato è illegittimo poiché il Collegio non hacorrettamente applicato i principi relativi alla distribuzione dell’onere dellaprova.8. Anche questo motivo è inammissibile perché non si confronta con ildecisum della sentenza impugnata che, come detto, ha fondato il giudizioconclusivo su due distinte rationes decidendi valorizzando, oltre allagenericità delle allegazioni, il giudicato amministrativo di rigetto sullamedesima pretesa. Quest’ultima ratio non è specificamente impugnata etanto basta a consolidare la decisione (v. ex multis Cass., Sez. U., n. 7931del 29 marzo 2013; Cass. n. 4293 del 4 marzo 2016; Cass. n. 16314 del18 giugno 2019).9. In via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.10. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.11. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.Numero registro generale 5300/2024Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7015/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROOggetto: opposizione stato passivo -differenze retributive per lavorosubordinatoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. -R.G.N. 5300/2024Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CC [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5300/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CINZIAMAZZOLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocata [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L.C.A., in personadel legale rappresentante e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;Numero registro generale 5300/2024Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7015/2026Data pubblicazione 24/03/2026- controricorrente -avverso il decreto n. cronologico 312/2024 del TRIBUNALE di ROMA,depositato il 01.02.2024 R.G.N. 2134/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, ha rigettatol’opposizione ex art. 209 l. fall. proposta dagli odierni ricorrenti avverso lostato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa apertanei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] strumentale alla [OSCURATO:PERSONA].2. Gli opponenti avevano chiesto di essere ammessi al passivo dellaliquidazione coatta amministrativa, in via privilegiata, per il pagamentodelle differenze retributive, come quantificate e specificate nelle relativedomande, oltre interessi e rivalutazione a far data dal 31.12.2014.Gli importi pretesi derivavano dalla sentenza n. 14566/2005, emessa adefinizione del giudizio RGN n. 22704/2002 promosso nei confronti dellaCroce Rossa Italiana con cui il Tribunale civile di Roma – sezione lavoro –aveva così provveduto: “ogni diversa domanda ed eccezione disattesa,dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito sulla parte delladomanda relativa al periodo fino a tutto il 30.6.1998; dichiara che tra leparti sono intercorsi rapporti di lavoro subordinato dal 1°.7.1998 al29.12.1999 ed il diritto dei ricorrenti alle conseguenti differenze retributivee previdenziali […]”.Per quanto si evince dal decreto impugnato, tale sentenza avevaformato oggetto di un (primo) giudizio di ottemperanza ed il TAR, consentenza n. 740/2007 aveva accolto il ricorso e nominato un commissarioad acta che aveva provveduto alla liquidazione.I ricorrenti, ritenendo dovute loro anche le somme spettanti a titolo diferie non dovute, interessi legali e salario accessorio/premio incentivantesi erano nuovamente rivolti al giudice dell’ottemperanza.RGN 5300/2024Pag.2Numero registro generale 5300/2024Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7015/2026Data pubblicazione 24/03/2026Quest’ultimo (sentenza del TAR n. 1615/2018) aveva ritenuto nondovuto il compenso per ferie non godute, negato la spettanza del premioincentivante ed accolto solo la richiesta relativa agli interessi legali sullesomme già liquidate incaricando il già nominato commissario ad acta diprovvedere anche a tale liquidazione.La suddetta decisione era stata confermata dal Consiglio di Stato consentenza n. 3905/2011 del 18.01.2011.3. A supporto delle rispettive domande di insinuazione al passivo iricorrenti producevano la suddetta sentenza del Giudice del Lavoro diRoma, i conteggi, le lettere raccomandate a/r di diffida e interruzione dellaprescrizione.Le domande dei ricorrenti non venivano accolte, in quanto nonsupportate da certificazione datoriale.4. I lavoratori proponevano ricorso ex artt. 98-99 L.F. con cui sichiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l’Ill.moTribunale adito, ogni diversa istanza disattesa, previe le opportunedeclaratorie, in accoglimento dell’opposizione proposta, disporre lamodifica dello stato passivo dell’[OSCURATO:PERSONA] alla Croce RossaItaliana, depositato in data 20.12.2018 e comunicato a mezzo pec in data15.1.2019 e, per l’effetto, ammettere allo stato passivo dell’EnteStrumentale alla [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a., in privilegio ex art. 2751bis c.c., il credito dei ricorrenti, come di seguito specificato: - CarmelaAmedeo per € 8.414,60; - [OSCURATO:PERSONA] per € 4.124,97; -[OSCURATO:PERSONA] per € 16.437,10; - [OSCURATO:PERSONA] per € 5.309,09; - CinziaPaluzzi per € 4.215,81; - [OSCURATO:PERSONA] per € 6.507,18; - [OSCURATO:PERSONA] € 16.038,68; - [OSCURATO:PERSONA] per € 5.918,80; - [OSCURATO:PERSONA] € 6.355,11; - disponendo, in ogni caso, che le somme ricavate dallaliquidazione finale dell’attivo vengano attribuite, in via preferenziale, airicorrenti fino alla concorrenza del credito vantato. - Il tutto per l’importocomplessivo di € 73.461,71, oltre interessi e rivalutazione a partire dalRGN 5300/2024Pag.3Numero registro generale 5300/2024Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7015/2026Data pubblicazione 24/03/202631.12.2014, come sopra specificato, oltre alla somma maggiore o minoreritenuta di giustizia, anche a seguito di CTU contabile”.5. Il Tribunale di Roma, con decreto di rigetto del 31 gennaio 2024 ecomunicato il 1° febbraio 2024, respingeva il ricorso in quanto era stataomessa ogni allegazione e specificazione in ordine al titolo delle preteseeconomiche ovvero delle varie voci di cui si componeva il creditorivendicato.Inoltre, il Collegio riteneva che, sulle doglianze dei ricorrenti, si fosseformato il giudicato amministrativo con la sentenza del Consiglio di Staton. 3905/2011 del 18.1.2011.Da ultimo, condannava in via solidale i soccombenti alla rifusione dellespese processuali in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] coatta amministrativa, liquidate in complessivi euro11.282,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spesegenerali, IVA e C.P.A come per legge.6. Avverso l’indicato decreto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], EleonoraPonte, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi, successivamente illustrati damemoria.7. L’[OSCURATO:PERSONA] strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. ha resistitocon controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità del decretoimpugnato per carenza di motivazione, in violazione dell’art. 132, comma2, n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360, n. 4, cod.proc. civ.): sostengono che il provvedimento di rigetto è affetto dacarenza motivazionale poiché il Collegio si è limitato a aderire allaricostruzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] senza procedere ad una disamina logicae giuridica degli elementi indiziari della domanda.RGN 5300/2024Pag.4Numero registro generale 5300/2024Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7015/2026Data pubblicazione 24/03/20262. Il motivo è inammissibile alla luce dei principi di diritto enunciati daquesta Corte a partire da Cass., Sez. U., n. 8053/2014.Non vi è, nello specifico, una carenza motivazionale così grave datramutarsi in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantomotivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”,“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, “motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile”), esclusa qualunquerilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.Nello specifico, peraltro, non è vero che il Tribunale si è limitato ariprodurre la difesa dell’[OSCURATO:PERSONA] senza alcun vaglio critico ma ha posto a basedella decisione le due diverse rationes di cui allo storico di lite (v. pag. 16del decreto: “Con la sentenza del Consiglio di Stato si è dunqueincontestabilmente formato il giudicato amministrativo. Conclusivamente,pertanto, l’opposizione allo stato passivo va rigettata vieppiù stantel’infondatezza della domanda nella quale è omessa ogni allegazione especificazione in ordine al titolo delle pretese economiche ovvero dellevarie voci di cui si compone il credito rivendicato”).3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art.97 Cost. e del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52, nel testo applicabile allafattispecie ratione temporis (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.):ad avviso degli istanti il provvedimento oggetto di gravame deve esserecensurato poiché ha violato i principi dettati dalla Costituzione in materiadi lavoro nella pubblica amministrazione; in particolare il Tribunale diRoma non avrebbe considerato che “fatta salva la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] – sezione lavoro passata in giudicato e agli atti, non erano indiscussione le mansioni e gli inquadramenti dei ricorrenti per automaticaconoscenza sia della inderogabilità della disciplina stabilita dal d.lgs. n.165 del 2001, art. 52, che, nel testo applicabile alla fattispecie rationetemporis, antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 27ottobre 2009, prevede che il prestatore deve essere adibito alle mansioniRGN 5300/2024Pag.5Numero registro generale 5300/2024Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7015/2026Data pubblicazione 24/03/2026per le quali era stato assunto”. Inoltre, il Tribunale di Roma non avrebbeerroneamente tenuto conto del fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza dellapartecipazione dei ricorrenti ai medesimi progetti-obiettivo dei lorocolleghi di ruolo della CRI e del conseguente loro diritto ad ottenere lamedesima retribuzione.4. Il motivo è inammissibile.Esso, infatti, non si confronta con il decisum che, in merito alcompenso incentivante, è fondato sulla formazione del giudicatoamministrativo e non sulla insussistenza del diritto.5. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt.61, 115 e 191 c.p.c. e art. 99 comma 7 L. Fall., nonché l’omesso esame diun fatto decisivo discusso fra le parti (in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c. e in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.). Assumono cheil Tribunale di Roma abbia ritenuto che i conteggi sindacali prodotti dairicorrenti non contenessero alcuna indicazione specifica delle differenzeretributive e previdenziali e, quindi, fossero generici e, di conseguenza,risultassero privi di efficacia probatoria. Il decreto di rigettodell’opposizione allo stato passivo è viziato poiché il Tribunale di Romanon ha valutato, indebitamente, i conteggi prodotti dai ricorrenti.6. Il motivo è inammissibile perché, oltre a non rispettare gli oneriimposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c. (non risultando trascritto, quantomenonelle parti necessarie a reggere le censure, il contenuto degli attirichiamati, dei quali si offre una mera sintesi narrativa, né risultando glistessi puntualmente localizzati), in sostanza sollecita una diversavalutazione delle risultanze processuali.Peraltro, sul punto, vi è un passaggio motivazionale nella sentenzaimpugnata in cui è detto che “tale indicazione specifica neanche ècontenuta nei conteggi allegati dalle parti opponenti nei quali non sidistinguono per singole voci gli importi asseritamente dovuti a titolo didifferenze retributive o di compenso incentivante o di ferie non godute” -v. pag. 12 del decreto – che già da solo fonda la decisione e resiste allaRGN 5300/2024Pag.6Numero registro generale 5300/2024Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7015/2026Data pubblicazione 24/03/2026censura come formulata che si limita, in modo generico ed il violazione delprincipio di specificità, a contrapporre a tale accertamento in fatto unadiversa e personale ricostruzione del contenuto dei suddetti documenti.7. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art.2697 c.c. (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.): sostengono che ilprovvedimento impugnato è illegittimo poiché il Collegio non hacorrettamente applicato i principi relativi alla distribuzione dell’onere dellaprova.8. Anche questo motivo è inammissibile perché non si confronta con ildecisum della sentenza impugnata che, come detto, ha fondato il giudizioconclusivo su due distinte rationes decidendi valorizzando, oltre allagenericità delle allegazioni, il giudicato amministrativo di rigetto sullamedesima pretesa. Quest’ultima ratio non è specificamente impugnata etanto basta a consolidare la decisione (v. ex multis Cass., Sez. U., n. 7931del 29 marzo 2013; Cass. n. 4293 del 4 marzo 2016; Cass. n. 16314 del18 giugno 2019).9. In via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.10. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.11. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrenti alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presentegiudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensiprofessionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.RGN 5300/2024Pag.7Numero registro generale 5300/2024Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7015/2026Data pubblicazione 24/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 5300/2024Pag.8P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrenti alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presentegiudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensiprofessionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.RGN 5300/2024Pag.7Numero registro generale 5300/2024Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7015/2026Data pubblicazione 24/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 5300/2024Pag.8