Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03926/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione; uditi i difensori: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 luglio 2015, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di detenzione di una pistola clandestina perché il fatto non sussiste, essendo stato accertato che la suddetta arma non era funzionante e che era particolarmente difficoltoso ripararla; riconosceva, invece, l'imputato responsabile del reato di ricettazione della stessa arma e, conseguentemente, ritenuta l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. e operata la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed €. 200,00 di multa.

2. La Corte di appello di Roma, con pronuncia del 2 dicembre 2021, confermava la decisione impugnata dal Bernardone.

3. Avverso quest'ultima sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando tre distinti motivi di impugnazione.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 648 cod. pen..

Secondo la difesa, come era stato già osservato nel giudizio di appello, la condotta ascritta all'imputato avrebbe potuto al più essere ricondotta nell'alveo della colpa, rimanendo esclusa finanche la prospettazione di un rimprovero fondato sulla figura della colpa cosciente; la Corte territoriale, nel confermare la decisione di condanna, invece, non avrebbe considerato quanto chiarito dal consulente di parte, dott. [OSCURATO:PERSONA], e cioè che l'alterazione del numero di matricola non fosse stata causata da un'attività di abrasione, bensì dalla ruggine, che l'aveva reso illeggibile; conseguentemente, sulla scorta delle risultanze probatorie certificanti la non pericolosità e l'oggettiva impossibilità di ripristino dell'arma corrosa dalla ruggine e priva di parte del cane, la Corte avrebbe dovuto assolvere il Bernardone anche dal reato di ricettazione, poiché nessun sospetto poteva generarsi nel predetto circa l'eventuale origine illecita dell'arma, considerata come bene da collezione.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte territoriale omesso di valutare le modalità della condotta anche alla luce degli esiti delle consulenze tecniche riversate in atti, che avevano evidenziato l'assenza di pericolosità dell'arma, in quanto non idonea allo sparo.

3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della norma di cui all'art. 62-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale fatto esclusivo riferimento, al fine di negare l'invocato beneficio, ai precedenti penali dell'imputato senza considerare gli altri indici di cui all'art. 133 cod. pen..

4. Nell'interesse del ricorrente sono stati proposti "motivi aggiunti", con i quali la difesa ha dedotto la "nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ia sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen. per mancata pronuncia della causa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione".

Premesso che già il primo giudice, oltre ad assolvere il Bernardone dal reato di detenzione illegale di arma, aveva riqualificato il fatto contestato ai sensi del secondo comma dell'art. 648 cod. pen., la difesa ha sostenuto che, avuto riguardo alla cornice edittale prevista dalla citata norma, il tempo necessario per l'estinzione del reato per prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, era già decorso alla data dell'emissione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Posto che il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato non appare manifestamente infondato, né risulta affetto da profili d'inammissibilità di altra natura, con specifico riferimento al secondo motivo di impugnazione, rileva il Collegio che il reato giudicato con l'impugnata sentenza è allo stato prescritto (la prescrizione è, infatti, maturata il 19 gennaio 2022, essendo decorso il termine di anni dieci dalla data di accertamento del reato e avuto riguardo alla pena stabilita dal primo comma dell'art. 648 cod. pen., come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, "in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo"; cfr. Cass. Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Rv. 269492 ).

Va sottolineato, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una constatazione, che a un atto di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v.

Cass., Sez.

Un., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274).2.

E in vero, il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445).

Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v.

Cass., Sez. 2, n. 26008 del 18/05/2007, Rv. 237263).

3. Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle decisioni di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 129 cod. proc. pen.

Ne consegue che, ai sensi del richiamato articolo 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione; uditi i difensori: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 luglio 2015, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di detenzione di una pistola clandestina perché il fatto non sussiste, essendo stato accertato che la suddetta arma non era funzionante e che era particolarmente difficoltoso ripararla; riconosceva, invece, l'imputato responsabile del reato di ricettazione della stessa arma e, conseguentemente, ritenuta l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. e operata la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed €. 200,00 di multa. 2. La Corte di appello di Roma, con pronuncia del 2 dicembre 2021, confermava la decisione impugnata dal Bernardone. 3. Avverso quest'ultima sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando tre distinti motivi di impugnazione. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 648 cod. pen.. Secondo la difesa, come era stato già osservato nel giudizio di appello, la condotta ascritta all'imputato avrebbe potuto al più essere ricondotta nell'alveo della colpa, rimanendo esclusa finanche la prospettazione di un rimprovero fondato sulla figura della colpa cosciente; la Corte territoriale, nel confermare la decisione di condanna, invece, non avrebbe considerato quanto chiarito dal consulente di parte, dott. [OSCURATO:PERSONA], e cioè che l'alterazione del numero di matricola non fosse stata causata da un'attività di abrasione, bensì dalla ruggine, che l'aveva reso illeggibile; conseguentemente, sulla scorta delle risultanze probatorie certificanti la non pericolosità e l'oggettiva impossibilità di ripristino dell'arma corrosa dalla ruggine e priva di parte del cane, la Corte avrebbe dovuto assolvere il Bernardone anche dal reato di ricettazione, poiché nessun sospetto poteva generarsi nel predetto circa l'eventuale origine illecita dell'arma, considerata come bene da collezione. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte territoriale omesso di valutare le modalità della condotta anche alla luce degli esiti delle consulenze tecniche riversate in atti, che avevano evidenziato l'assenza di pericolosità dell'arma, in quanto non idonea allo sparo. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della norma di cui all'art. 62-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale fatto esclusivo riferimento, al fine di negare l'invocato beneficio, ai precedenti penali dell'imputato senza considerare gli altri indici di cui all'art. 133 cod. pen.. 4. Nell'interesse del ricorrente sono stati proposti "motivi aggiunti", con i quali la difesa ha dedotto la "nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ia sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen. per mancata pronuncia della causa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione". Premesso che già il primo giudice, oltre ad assolvere il Bernardone dal reato di detenzione illegale di arma, aveva riqualificato il fatto contestato ai sensi del secondo comma dell'art. 648 cod. pen., la difesa ha sostenuto che, avuto riguardo alla cornice edittale prevista dalla citata norma, il tempo necessario per l'estinzione del reato per prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, era già decorso alla data dell'emissione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Posto che il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato non appare manifestamente infondato, né risulta affetto da profili d'inammissibilità di altra natura, con specifico riferimento al secondo motivo di impugnazione, rileva il Collegio che il reato giudicato con l'impugnata sentenza è allo stato prescritto (la prescrizione è, infatti, maturata il 19 gennaio 2022, essendo decorso il termine di anni dieci dalla data di accertamento del reato e avuto riguardo alla pena stabilita dal primo comma dell'art. 648 cod. pen., come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, "in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo"; cfr. Cass. Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Rv. 269492 ). Va sottolineato, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una constatazione, che a un atto di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., Sez. Un., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274).2. E in vero, il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., Sez. 2, n. 26008 del 18/05/2007, Rv. 237263). 3. Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle decisioni di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 129 cod. proc. pen. Ne consegue che, ai sensi del richiamato articolo 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così
Sentenza Cassazione n. 03926/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris