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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08195/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 27757/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 533/23/2020 depositata in data 19/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avvero l'avviso di accertamento notificatogli che rettificava il valore catastale di un immobile in cat. d/7 a seguito di procedura DOCFA; la CTP rigettava il ricorso; gravava tal pronuncia di appello la società; la CTR accoglieva l'appello; - ricorre a questa Corte l'[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivo; la società è rimasta intimata; Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione del d.M. n. 701 del 1994 e della L. n. 190 del 2014 in riferimento all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto che l'Ufficio non avesse la possibilità di rettificare la rendita catastale del bene; - il motivo è fondato; questa Corte ritiene (Cass.

Civile Ord. Sez. 6 Num. 91 Anno 2021) che in tema di classamento di immobili qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass 31809/18- Cass 12777/18); - nel ritenere che la presentazione della variazione DOCFA "non legittima l'avvio dell'azione di accertamento" la CTR ha quindi commesso errore di diritto; - la sentenza è pertanto cassata con rinvio alla CTR lombarda per nuovo esame del rispetto dei principi sopra confermati; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 febb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 27757/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 533/23/2020 depositata in data 19/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avvero l'avviso di accertamento notificatogli che rettificava il valore catastale di un immobile in cat. d/7 a seguito di procedura DOCFA; la CTP rigettava il ricorso; gravava tal pronuncia di appello la società; la CTR accoglieva l'appello; - ricorre a questa Corte l'[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivo; la società è rimasta intimata; Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione del d.M. n. 701 del 1994 e della L. n. 190 del 2014 in riferimento all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto che l'Ufficio non avesse la possibilità di rettificare la rendita catastale del bene; - il motivo è fondato; questa Corte ritiene (Cass. Civile Ord. Sez. 6 Num. 91 Anno 2021) che in tema di classamento di immobili qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass 31809/18- Cass 12777/18); - nel ritenere che la presentazione della variazione DOCFA "non legittima l'avvio dell'azione di accertamento" la CTR ha quindi commesso errore di diritto; - la sentenza è pertanto cassata con rinvio alla CTR lombarda per nuovo esame del rispetto dei principi sopra confermati; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità. Così deciso in Roma, il 23 febb
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