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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 luglio 1965

Cassazione n. 22059/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio per intervenuta estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14/06/2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 24/11/202:1., con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (artt. 110, 642 cd. pen.).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione proponendo due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art. 601, comma 1,2,3,5 e 429 cod. proc. pen. attesa l'intervenuta citazione dell'imputato e del difensore con atto insanabilmente nullo; difatti la Corte di appello aveva disposto la citazione a pubblica udienza, ma l'udienza era invece stata trattata con rito camerale, con preclusione dei diritti difensivi del ricorrente, non essendo stata conseguentemente inoltrata istanza di trattazione orale.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione e travisamento della prova quanto alla consapevolezza dell'Esposito quanto alle condotte delittuose del coimputato.

3. Il Procuratore generale a concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato perché proposto con motivi infondati e non consentiti.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Non coglie nel segno l'argomentazione difensiva secondo la quale la modalità di notifica del decreto di citazione in giudizio di appello avrebbe precluso un pieno e adeguato esercizio della difesa in contraddittorio del ricorrente, dovendo dunque tale atto essere ritenuto insanabilmente nullo.

Questa Corte ha difatti affermato che: "In tema di disciplina processuale pandemica da Covid-19, applicabile sino al 31 dicembre 2022, nel giudizio d'appello non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen." (Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Perciballi, Rv. 283179-01).

In tal senso occorre considerare come il ricorrente fosse pienamente assistito, con supporto tecnico e informato sulla disciplina in corso, competenza e cognizione professionale quanto alla disciplina ordinaria applicabile nel periodo oggetto di riferimento, così come richiamato nel motivo di ricorso.

Né la difesa ha allegato circostanze dalle quali desumere la effettiva lesione lamentata, atteso che non ha neanche asserito di essersi recata in udienza e di non aver potuto partecipare, pur avendo, di fatto, avuto una conoscenza effettiva della trattazione con rito c.d. cartolare, avendo ricevuto le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di appello.

3. Il secondo motivo di ricorso non è consentito.

Il ricorrente non si confronta con la motivazione del tutto logica e persuasiva della Corte di appello, che in modo assai specifico e puntuale, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado, ha ricostruito i caratteri della condotta e la specifica intenzionalità dell'agire dei due originari coimputati.

La difesa si è dunque limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corteabbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6„ n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

Né la conclusione articolata in ordine ad una asserita estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione appare fondata, semplicemente considerando la data di commissione della condotta imputata.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio per intervenuta estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14/06/2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 24/11/202:1., con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (artt. 110, 642 cd. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione proponendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art. 601, comma 1,2,3,5 e 429 cod. proc. pen. attesa l'intervenuta citazione dell'imputato e del difensore con atto insanabilmente nullo; difatti la Corte di appello aveva disposto la citazione a pubblica udienza, ma l'udienza era invece stata trattata con rito camerale, con preclusione dei diritti difensivi del ricorrente, non essendo stata conseguentemente inoltrata istanza di trattazione orale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione e travisamento della prova quanto alla consapevolezza dell'Esposito quanto alle condotte delittuose del coimputato. 3. Il Procuratore generale a concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato perché proposto con motivi infondati e non consentiti. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Non coglie nel segno l'argomentazione difensiva secondo la quale la modalità di notifica del decreto di citazione in giudizio di appello avrebbe precluso un pieno e adeguato esercizio della difesa in contraddittorio del ricorrente, dovendo dunque tale atto essere ritenuto insanabilmente nullo. Questa Corte ha difatti affermato che: "In tema di disciplina processuale pandemica da Covid-19, applicabile sino al 31 dicembre 2022, nel giudizio d'appello non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen." (Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Perciballi, Rv. 283179-01). In tal senso occorre considerare come il ricorrente fosse pienamente assistito, con supporto tecnico e informato sulla disciplina in corso, competenza e cognizione professionale quanto alla disciplina ordinaria applicabile nel periodo oggetto di riferimento, così come richiamato nel motivo di ricorso. Né la difesa ha allegato circostanze dalle quali desumere la effettiva lesione lamentata, atteso che non ha neanche asserito di essersi recata in udienza e di non aver potuto partecipare, pur avendo, di fatto, avuto una conoscenza effettiva della trattazione con rito c.d. cartolare, avendo ricevuto le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di appello. 3. Il secondo motivo di ricorso non è consentito. Il ricorrente non si confronta con la motivazione del tutto logica e persuasiva della Corte di appello, che in modo assai specifico e puntuale, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado, ha ricostruito i caratteri della condotta e la specifica intenzionalità dell'agire dei due originari coimputati. La difesa si è dunque limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corteabbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6„ n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Né la conclusione articolata in ordine ad una asserita estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione appare fondata, semplicemente considerando la data di commissione della condotta imputata. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
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