Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:317
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0071_INF
Sentenza del Tribunale (Nona sezione) del 2 giugno 2021 –
Italia / [OSCURATO:PERSONA]
(causa T-71/18)
«Regime linguistico – Bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori nei settori dell’economia finanziaria e della macroeconomia – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della lingua 2 del concorso tra tre lingue – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Interesse del servizio – Proporzionalità»
1.
Unione europea – Regime linguistico – Regolamento n. 1 – Ambito di applicazione – Rapporti tra le istituzioni e il loro personale – Inclusione in assenza di disposizioni regolamentari speciali
(Regolamento del Consiglio n. 1, art. 1 e 6)
(v. punto 35)
2.
Funzionari – Concorsi – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione alla luce dell’interesse del servizio – Rispetto del principio di proporzionalità
[Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, § 1 e 6, 27 e 28, f), e allegato III, art. 1, § 1, f); regolamento del Consiglio n. 1, art. 1]
(v. punti 36-42, 70, 71)
3.
Funzionari – Concorsi – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Sindacato giurisdizionale – Portata
(Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies)
(v. punti 43, 44)
4.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 48)
5.
Funzionari – Concorsi – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione attinente ai vincoli di bilancio e operativi – Giustificazione attinente alla natura della procedura di selezione – Inammissibilità
[Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, § 1 e 6, 27 e 28, f), e allegato III, art. 1, § 1, f); regolamento del Consiglio n. 1, art. 1]
(v. punti 54, 55)
6.
Funzionari – Concorsi – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione attinente all’interesse del servizio ad assumere persone immediatamente operative – Inammissibilità
[Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, § 1 e 6, 27 e 28, f), e allegato III, art. 1, § 1, f); regolamento del Consiglio n. 1, art. 1]
(v. punti 63-65, 109, 111-113, 127, 141, 142, 146, 163, 165)
7.
Funzionari – Concorsi – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di comunicazione tra l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e i candidati – Limitazione – Ammissibilità – Motivazione – Giustificazione alla luce dell’interesse del servizio – Rispetto del principio della parità di trattamento dei candidati
(Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, § 1 et 6, e allegato III, art. 1; regolamento del Consiglio n. 1, art. 2 e 5)
(v. punti 173-175)
8.
Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento di bandi di concorsi generali – Legittimo affidamento dei candidati prescelti – Assenza di incidenza sulle assunzioni già effettuate
(Art. 266 TFUE)
(v. punti 180)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento del bando relativo al concorso generale EPSO/AD/339/17, organizzato ai fini della formazione di un elenco di riserva di amministratori (AD 7) nei seguenti settori: 1) Economia finanziaria e 2) Macroeconomia (
GU 2017, C 386 A, pag. 1
).
Dispositivo
1)
Il bando relativo al concorso generale EPSO/AD/339/17, organizzato ai fini della formazione di un elenco di riserva di amministratori (AD 7) nei seguenti settori: 1) Economia finanziaria e 2) Macroeconomia, è annullato.
2)
[OSCURATO:PERSONA] europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repubblica italiana.
3)
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le proprie spese.