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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:317
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0071_INF

Sentenza del Tribunale (Nona sezione) del 2 giugno 2021 – Italia / [OSCURATO:PERSONA] (causa T-71/18) «Regime linguistico – Bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori nei settori dell’economia finanziaria e della macroeconomia – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della lingua 2 del concorso tra tre lingue – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Interesse del servizio – Proporzionalità»

1. Unione europea – Regime linguistico – Regolamento n. 1 – Ambito di applicazione – Rapporti tra le istituzioni e il loro personale – Inclusione in assenza di disposizioni regolamentari speciali (Regolamento del Consiglio n. 1, art. 1 e 6) (v. punto 35)

2. Funzionari – Concorsi – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione alla luce dell’interesse del servizio – Rispetto del principio di proporzionalità [Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, § 1 e 6, 27 e 28, f), e allegato III, art. 1, § 1, f); regolamento del Consiglio n. 1, art. 1] (v. punti 36-42, 70, 71)

3. Funzionari – Concorsi – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Sindacato giurisdizionale – Portata (Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies) (v. punti 43, 44)

4. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Art. 263 TFUE) (v. punto 48)

5. Funzionari – Concorsi – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione attinente ai vincoli di bilancio e operativi – Giustificazione attinente alla natura della procedura di selezione – Inammissibilità [Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, § 1 e 6, 27 e 28, f), e allegato III, art. 1, § 1, f); regolamento del Consiglio n. 1, art. 1] (v. punti 54, 55)

6. Funzionari – Concorsi – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione attinente all’interesse del servizio ad assumere persone immediatamente operative – Inammissibilità [Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, § 1 e 6, 27 e 28, f), e allegato III, art. 1, § 1, f); regolamento del Consiglio n. 1, art. 1] (v. punti 63-65, 109, 111-113, 127, 141, 142, 146, 163, 165)

7. Funzionari – Concorsi – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di comunicazione tra l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e i candidati – Limitazione – Ammissibilità – Motivazione – Giustificazione alla luce dell’interesse del servizio – Rispetto del principio della parità di trattamento dei candidati (Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, § 1 et 6, e allegato III, art. 1; regolamento del Consiglio n. 1, art. 2 e 5) (v. punti 173-175)

8. Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento di bandi di concorsi generali – Legittimo affidamento dei candidati prescelti – Assenza di incidenza sulle assunzioni già effettuate (Art. 266 TFUE) (v. punti 180) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento del bando relativo al concorso generale EPSO/AD/339/17, organizzato ai fini della formazione di un elenco di riserva di amministratori (AD 7) nei seguenti settori: 1) Economia finanziaria e 2) Macroeconomia ( GU 2017, C 386 A, pag. 1 ).

Dispositivo 1) Il bando relativo al concorso generale EPSO/AD/339/17, organizzato ai fini della formazione di un elenco di riserva di amministratori (AD 7) nei seguenti settori: 1) Economia finanziaria e 2) Macroeconomia, è annullato. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repubblica italiana. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0071_INF Sentenza del Tribunale (Nona sezione) del 2 giugno 2021 – Italia / [OSCURATO:PERSONA] (causa T-71/18) «Regime linguistico – Bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori nei settori dell’economia finanziaria e della macroeconomia – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della lingua 2 del concorso tra tre lingue – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Interesse del servizio – Proporzionalità» 1. Unione europea – Regime linguistico – Regolamento n. 1 – Ambito di applicazione – Rapporti tra le istituzioni e il loro personale – Inclusione in assenza di disposizioni regolamentari speciali (Regolamento del Consiglio n. 1, art. 1 e 6) (v. punto 35) 2. Funzionari – Concorsi – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione alla luce dell’interesse del servizio – Rispetto del principio di proporzionalità [Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, § 1 e 6, 27 e 28, f), e allegato III, art. 1, § 1, f); regolamento del Consiglio n. 1, art. 1] (v. punti 36-42, 70, 71) 3. Funzionari – Concorsi – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Sindacato giurisdizionale – Portata (Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies) (v. punti 43, 44) 4. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Art. 263 TFUE) (v. punto 48) 5. Funzionari – Concorsi – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione attinente ai vincoli di bilancio e operativi – Giustificazione attinente alla natura della procedura di selezione – Inammissibilità [Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, § 1 e 6, 27 e 28, f), e allegato III, art. 1, § 1, f); regolamento del Consiglio n. 1, art. 1] (v. punti 54, 55) 6. Funzionari – Concorsi – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione attinente all’interesse del servizio ad assumere persone immediatamente operative – Inammissibilità [Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, § 1 e 6, 27 e 28, f), e allegato III, art. 1, § 1, f); regolamento del Consiglio n. 1, art. 1] (v. punti 63-65, 109, 111-113, 127, 141, 142, 146, 163, 165) 7. Funzionari – Concorsi – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di comunicazione tra l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e i candidati – Limitazione – Ammissibilità – Motivazione – Giustificazione alla luce dell’interesse del servizio – Rispetto del principio della parità di trattamento dei candidati (Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, § 1 et 6, e allegato III, art. 1; regolamento del Consiglio n. 1, art. 2 e 5) (v. punti 173-175) 8. Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento di bandi di concorsi generali – Legittimo affidamento dei candidati prescelti – Assenza di incidenza sulle assunzioni già effettuate (Art. 266 TFUE) (v. punti 180) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento del bando relativo al concorso generale EPSO/AD/339/17, organizzato ai fini della formazione di un elenco di riserva di amministratori (AD 7) nei seguenti settori: 1) Economia finanziaria e 2) Macroeconomia ( GU 2017, C 386 A, pag. 1 ). Dispositivo 1) Il bando relativo al concorso generale EPSO/AD/339/17, organizzato ai fini della formazione di un elenco di riserva di amministratori (AD 7) nei seguenti settori: 1) Economia finanziaria e 2) Macroeconomia, è annullato. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repubblica italiana. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le proprie spese.
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