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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29259/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, Olga MIGNOLO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena in otto anni e due mesi di reclusione, e il rigetto nel resto; dato avviso la difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza avanzata nell'interesse di Riccardo LUCCHESI volta ad ottenere l'applicazione della continuazione in sede esecutiva ex articolo 671 cod. proc. pen. tra due sentenze (1.

GUP del Tribunale di Bari in data 2 dicembre 2019, riformata dalla Corte d'appello di Bari in data 13 ottobre 2021, per tentato omicidio aggravato e due ipotesi di detenzione di armi, con condanna alla pena, ridotta per il rito, di cinque anni di reclusione;

2. GUP del Tribunale di Bari in data 28 gennaio 2020, riformata dalla Corte d'appello di Bari in data 17 giugno 2022, per partecipazione a un'associazione mafiosa, con condanna alla pena di quattro anni di reclusione, già applicata la diminuente per il rito), rideterminando il trattamento sanzionatorio complessivo in otto anni e sei mesi di reclusione.

2. [OSCURATO:PERSONA] LUCCHESI, a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla errata determinazione della pena inflitta per la sentenza n. 1 che è stata erroneamente indicata nella misura di cinque anni e sei mesi di reclusione; - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della pena per il reato satellite giudicato con la sentenza n. 2, per la quale era stata irrogata la sanzione di quattro anni di reclusione, mentre il giudice dell'esecuzione, riconosciuta la continuazione, ha irrogato la pena di tre anni di reclusione in modo illogico e non proporzionale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato, ma l'errore non comporta l'annullamento.

2. Il secondo motivo di ricorso, che riguarda la porzione di pena determinata per il reato satellite giudicato con la sentenza n. 2, per il quale era stata irrogata in cognizione la pena di quattro anni di reclusione, già ridotta per il rito, è infondato poiché il giudice dell'esecuzione, anche richiamandosi alle motivazioni espresse dai giudici della cognizione, ha determinato il trattamento sanzionatorio nella misura di tre anni di reclusione, largamente al di sotto del minimo edittale, significativamente riducendo (di un quarto) la pena che era stata inflitta.

2.1. Si è autorevolmente affermato che «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene» (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

Il giudice dell'esecuzione ha fornito una espressa e logica motivazione per la determinazione della pena del reato unificato, facendo riferimento alla gravità, alla natura e pluralità dei reati fine nonché alla rilevante protrazione temporale della partecipazione associativa, elementi che il ricorso omette di criticare in modo specifico. 2.2.

Tale porzione di pena, determinata in tre anni di reclusione, si assomma a quella per i reati giudicati con la sentenza n. 1, così conducendo, come si vedrà, a un trattamento sanzionatorio unificato complessivo di otto anni di reclusione.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato poiché l'errore nella determinazione della pena inflitta per la sentenza n. 1 risulta dal testo di provvedimento impugnato.

3.1. Infatti, i giudici di merito avevano stabilito il seguente trattamento sanzionatorio: per il più grave reato di tentato omicidio, otto anni di reclusione, aumentata a undici anni di reclusione per l'aggravante dell'articolo 7 decreto legge n. 152 del 1991, ridotta a sette anni e quattro mesi di reclusione per le circostanze attenuanti generiche, aumentata di un mese per ciascuna delle due ulteriori violazioni concernenti le armi, così giungendo a una pena finale, ridotta per il rito, di cinque anni di reclusione.

3.2. Il giudice dell'esecuzione, dopo avere dato atto di quanto sopra, ha però erroneamente indicato nella parte motivazionale del provvedimento la pena di l cinque anni e quattro mesi di reclusione per il tentato omicidio, cui si somma la pena di due mesi di reclusione per i reati concernenti le armi, così giungendosi alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione.

3.3. Si tratta di un evidente errore che deve essere emendato da questa Corte ex art. 619, comma 2, cod. proc. pen., senza che sia necessario disporre l'annullamento del provvedimento impugnato, poiché non è controverso che la pena presa a riferimento per i reati giudicati con la sentenza n.1 è quella di cinque anni di reclusione.

La maggior pena inflitta deve, dunque, essere eliminata; la pena complessiva va rideterminata in otto anni di reclusione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e rettifica la quantità della pena indicata nell'ordinanza impugnata che ridetermina complessivamente nella m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, Olga MIGNOLO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena in otto anni e due mesi di reclusione, e il rigetto nel resto; dato avviso la difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza avanzata nell'interesse di Riccardo LUCCHESI volta ad ottenere l'applicazione della continuazione in sede esecutiva ex articolo 671 cod. proc. pen. tra due sentenze (1. GUP del Tribunale di Bari in data 2 dicembre 2019, riformata dalla Corte d'appello di Bari in data 13 ottobre 2021, per tentato omicidio aggravato e due ipotesi di detenzione di armi, con condanna alla pena, ridotta per il rito, di cinque anni di reclusione; 2. GUP del Tribunale di Bari in data 28 gennaio 2020, riformata dalla Corte d'appello di Bari in data 17 giugno 2022, per partecipazione a un'associazione mafiosa, con condanna alla pena di quattro anni di reclusione, già applicata la diminuente per il rito), rideterminando il trattamento sanzionatorio complessivo in otto anni e sei mesi di reclusione. 2. [OSCURATO:PERSONA] LUCCHESI, a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla errata determinazione della pena inflitta per la sentenza n. 1 che è stata erroneamente indicata nella misura di cinque anni e sei mesi di reclusione; - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della pena per il reato satellite giudicato con la sentenza n. 2, per la quale era stata irrogata la sanzione di quattro anni di reclusione, mentre il giudice dell'esecuzione, riconosciuta la continuazione, ha irrogato la pena di tre anni di reclusione in modo illogico e non proporzionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato, ma l'errore non comporta l'annullamento. 2. Il secondo motivo di ricorso, che riguarda la porzione di pena determinata per il reato satellite giudicato con la sentenza n. 2, per il quale era stata irrogata in cognizione la pena di quattro anni di reclusione, già ridotta per il rito, è infondato poiché il giudice dell'esecuzione, anche richiamandosi alle motivazioni espresse dai giudici della cognizione, ha determinato il trattamento sanzionatorio nella misura di tre anni di reclusione, largamente al di sotto del minimo edittale, significativamente riducendo (di un quarto) la pena che era stata inflitta. 2.1. Si è autorevolmente affermato che «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Il giudice dell'esecuzione ha fornito una espressa e logica motivazione per la determinazione della pena del reato unificato, facendo riferimento alla gravità, alla natura e pluralità dei reati fine nonché alla rilevante protrazione temporale della partecipazione associativa, elementi che il ricorso omette di criticare in modo specifico. 2.2. Tale porzione di pena, determinata in tre anni di reclusione, si assomma a quella per i reati giudicati con la sentenza n. 1, così conducendo, come si vedrà, a un trattamento sanzionatorio unificato complessivo di otto anni di reclusione. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato poiché l'errore nella determinazione della pena inflitta per la sentenza n. 1 risulta dal testo di provvedimento impugnato. 3.1. Infatti, i giudici di merito avevano stabilito il seguente trattamento sanzionatorio: per il più grave reato di tentato omicidio, otto anni di reclusione, aumentata a undici anni di reclusione per l'aggravante dell'articolo 7 decreto legge n. 152 del 1991, ridotta a sette anni e quattro mesi di reclusione per le circostanze attenuanti generiche, aumentata di un mese per ciascuna delle due ulteriori violazioni concernenti le armi, così giungendo a una pena finale, ridotta per il rito, di cinque anni di reclusione. 3.2. Il giudice dell'esecuzione, dopo avere dato atto di quanto sopra, ha però erroneamente indicato nella parte motivazionale del provvedimento la pena di l cinque anni e quattro mesi di reclusione per il tentato omicidio, cui si somma la pena di due mesi di reclusione per i reati concernenti le armi, così giungendosi alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione. 3.3. Si tratta di un evidente errore che deve essere emendato da questa Corte ex art. 619, comma 2, cod. proc. pen., senza che sia necessario disporre l'annullamento del provvedimento impugnato, poiché non è controverso che la pena presa a riferimento per i reati giudicati con la sentenza n.1 è quella di cinque anni di reclusione. La maggior pena inflitta deve, dunque, essere eliminata; la pena complessiva va rideterminata in otto anni di reclusione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e rettifica la quantità della pena indicata nell'ordinanza impugnata che ridetermina complessivamente nella m