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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 39263/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18 gennaio 2023, parzialmente riformando la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, emessa in data 29 settembre 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena irrogata in adesione all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermando la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 56 - 628, 582 cod. pen. e all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli aumenti per continuazione, è privo di specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, 273750 e in motivazione; Sez. 5, n. 26450 del 13/04/2017, Arena, Rv. 270540), secondo cui la continuazione è applicabile anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee e, in tal caso, l'aumento di pena per il reato satellite va effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato satellite, come avvenuto nella specie; ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. peri., il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18 gennaio 2023, parzialmente riformando la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, emessa in data 29 settembre 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena irrogata in adesione all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermando la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 56 - 628, 582 cod. pen. e all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli aumenti per continuazione, è privo di specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, 273750 e in motivazione; Sez. 5, n. 26450 del 13/04/2017, Arena, Rv. 270540), secondo cui la continuazione è applicabile anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee e, in tal caso, l'aumento di pena per il reato satellite va effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato satellite, come avvenuto nella specie; ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. peri., il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 39263/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris