CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 12262/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2126/2020proposto da: MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE , DELL’ UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliatoope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ex lege; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.2126/2020 Cron. Rep. Ud.06/04/2023 – [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 269/2019della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 02 /0 7 /201 9 R.G. n. 70/2017; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d’appello di Caltanisetta, rigettando il gravame proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, MIUR), ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, in misura di cinque mensilità di retribuzione globale di fatto, in favore dei lavoratori indicati in epigrafe, docenti di religione cattolica della scuola pubblica, per la indebita reiterazione di contratti a tempo determinato, verificatasi per plurimi anniscolastici; 2. il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo assistito da memoria, resistito da controricorso ‒illustrato da memoria‒ dai docenti, tranne che per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché dell’art. 1 della L. 186/2003 ed è sviluppato rimarcando, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte Costituzionale, la peculiarità dei contratti di assunzione dei docenti di religione cattolica e del sistema di cui alla L. 186/2003, in sé coerente con le regole euro-unitarie e tale da giustificare la reiterazione dei contratti per la componente non di ruolo delcorpo docente; il motivo addebita, in sintesi, alla Corte distrettuale di avere erroneamente esteso ai docenti di religione cattolica i medesimi principi affermati dal giudice di legittimità per i docenti delle materie curriculari, sul presupposto, sostenuto dal MIUR che il fabbisogno di personale da utilizzare per l’insegnamento della religione è legato a plurime variabili e ciò giustifica la previsione della quota del 30% da coprire mediante contratti a tempo determinato di durata annuale; il motivo ulteriormente addebita alla sentenza di appello di accolto la domanda pur in assenza della allegazione e prova degli elementi necessari a far ritenere illegittimo l’operato del MIUR; 2. questa S.C., con plurime concordanti decisioni –rese sulla scia anche della sentenza della CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19 − da tempo ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in cui va inserita la questione dell’abuso di contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica della scuola pubblica, di cui si discute nel presente giudizio; in tali decisioni, alle quali si fa riferimento − richiamandosi in particolare ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Cass. n. 7518 del 2023, Cass. n. 18698 del 2022; n. 19319 del 2022; n. 22420 del 2022; n. 24760 del 2022 − sono stati enunciati i principi di seguito trascritti: «nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. euro-unitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato»; «i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l’assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all’attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l’onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l’integrazione della fattispecie del predetto abuso» (negli stessi termini delle due massime sopra citate, poi anche Cass. nn. 22439, 24761, 24393, 22265 del 2022); 3. la pronuncia della Corte territoriale è coerente con tali principi e il presente ricorso non prospetta argomenti diversi da quelli già valutati e disattesi nella motivazione delle pronunce citate di questa S.C. e, pertanto, deve essere rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero nella misura indicata in dispositivo;non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il MIUR al pagamento , in favoredella parte costituita, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, da distrarsi a favore deg