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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 18774/2026

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roLeonardi Salvatore– intimato –avverso la sentenza della Corte di Giustizia II grado della Sicilia, n.10052/2023 depositata il 6 dicembre 2023.Udita la relazione svolta nella udienza del 28 maggio 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.Numero registro generale 13702/2024Numero sezionale 4645/2026Numero di raccolta generale 18774/2026Data pubblicazione 09/06/2026La controversia ha ad oggetto un atto di irrogazione di sanzione (n. 2179)emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (d’ora in poi ricorrente)nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi intimato) per il pagamentodella somma di €. 240,00, determinata come differenza tra l’importo dovuto(€. 360,00) e l’importo versato (€. 120,00), oltre ad €. 8,75 a titolo di spesedi notifica, per insufficiente versamento del contributo unificato tributario(c.u.t.) nel ricorso RGR 6394/2016, già richiesto con un invito al pagamento(prot n. 7114/2016 del 10.11.2016).La CTP ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo la legittimità dellaliquidazione del c.u.t., rideterminando, tuttavia, la sanzione in € 240,00(pari al 100% del CUT non pagato) e la Corte di secondo grado haconfermato la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti ragioni:- è da escludere il vizio di ultrapetizione, in quanto, in tema di contenziosotributario si deve ritenere che, qualora venga impugnato, come nel casodi specie, la intimazione di pagamento, oltre che le cartelle sottese, ladeduzione di illegittimità delle sanzioni è implicita nella domanda stessadi annullamento degli atti impositivi, con la conseguenza che il giudicenon va in ultrapetizione se rileva la parziale o totale illegittimità dellesanzioni stesse e ne pronunzia il parziale o totale annullamento;- l’impugnazione di un avviso di accertamento non necessita di unospecifico ed autonomo motivo sulle sanzioni, costituendo questeun'obbligazione accessoria a quella principale;- E’ stato … affermato che in tema di sanzioni amministrative tributarie, ilgiudice ha il potere di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate inconseguenza della violazione di una norma dovuta ad un errore diinterpretazione - che il contribuente ha l'onere di allegare e provare,senza che la circostanza sia rilevabile d'ufficio dall'autorità giudiziaria -maturato in condizioni di obiettiva incertezza sulla sua portata,situazione che si realizza anche nell'ipotesi nella quale la disciplinanormativa, della cui applicazione si tratti, contenga una pluralità diprescrizioni, il coordinamento delle quali appaia concettualmenteNumero registro generale 13702/2024Numero sezionale 4645/2026Numero di raccolta generale 18774/2026difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto, derivante da elementiData pubblicazione 09/06/2026positivi di confusione (Cassazione civile, sez.

VI, 26/06/2019, n. 17195);Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi, mentre lacontroparte è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato tempestivamentenotificato.

La sentenza oggi impugnata è stata depositata il 6.12.2023 enon è stata notificata.

La notifica, effettuata a mezzo pec, è stataconsegnata e accettata il 6.6.2024, nel rispetto del termine semestraleprevisto dall’art. 327, primo comma, c.p.c., come richiamato dall’art. 38,comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.2.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 d.lgs. n.546/1992.

Deduce che l’odierno intimato aveva proposto un primo ricorso(RGR. 6394/2016), con cui aveva chiesto l’annullamento dell’atto diintimazione al pagamento a causa della prescrizione delle sottese cartellee uno successivo (RGR 6582/2016), con cui aveva impugnato l’atto diirrogazione della sanzione, ritenendo che il c.u.t. dovesse essere calcolatosecondo il criterio processuale civilistico ex art. 10 c.p.c.

Evidenzia,pertanto, l’errore in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, in quantooggetto del giudizio non sono le sanzioni contenute nell’atto di intimazioneal pagamento, ma l’impugnazione di un atto di irrogazione della sanzione,regolato da una disciplina ad hoc, l’art. 16 del [OSCURATO:PERSONA] sulle Spese diGiustizia (T.U.S.G.) speciale rispetto a quella contenuta nel d.lgs. n.472/1997 ex artt. 7 e 16 del citato decreto.3.

Con il secondo motivo prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. così comerichiamato dall’art. 1 del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 8 d.lgs. n.546/1992.

Contesta l’illegittimità della decisione, in quanto: - oggetto dicontestazione non è la sanzione contenuta nell’avviso di accertamento,ma la sanzione scaturente a valle di un iter di riscossione per mancatoversamento del c.u.t. ex artt. 16 e 248 T.U.S.G.; - il sindacato del giudiceNumero registro generale 13702/2024Numero sezionale 4645/2026Numero di raccolta generale 18774/2026tributario, in assenza di condizioni di incertezza normativa, è limitato dalData pubblicazione 09/06/2026principio dispositivo ex art. 99 c.p.c.3.1.

I motivi sono fondati per le ragioni di seguito esposte e possono esseretrattati congiuntamente.Ai sensi dell'art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002, entro trenta giorni daldeposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo,l'Ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'art. 137 del Codice di proceduracivile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffrontotra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'art. 13.

Per ilcombinato disposto degli artt. 16 e 248 del TUSG, la Segreteria dellaCommissione Tributaria comunica anche che, in caso di inadempienza, siprocederà all'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 16, comma 1 bis,del TUSG, nonché all'iscrizione a ruolo del contributo unificato dovuto, conaddebito degli interessi al saggio legale, decorrenti dalla data di depositodell'atto.L'entità della sanzione, tenuto conto del combinato disposto degli artt. 7 e16, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 2007, n. 472, è commisurata ai giornidi ritardo nel pagamento del contributo unificato.L'irrogazione della sanzione va effettuata mediante apposita intimazionedi pagamento da notificare ad ogni singolo contribuente, con l'indicazionedella misura della sanzione applicata.Non vi sono per il Collegio ragioni per discostarsi dal principio di recenteaffermato in sede di legittimità, secondo cui, le sanzioni amministrativeper l'omesso pagamento del contributo unificato vanno applicate conriferimento agli artt. 16, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cd.TUSG) e 71 del d.P.R. n. 131 del 1986, ratione temporis applicabile, inragione della sua natura di entrata tributaria erariale e del suocollegamento ad una pubblica spesa, quale è quella per il serviziogiudiziario (Cass., Sez. 5, n. 13442/2025, Rv. 675065 – 01, Sez. 5, n.15888/2022, Sez. 5, n. 16283/2021, Rv. 661602 - 01).Ai sensi dell’art. 16, comma 1, T.U.S.G.: «In caso di omesso o parzialepagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articoloNumero registro generale 13702/2024Numero sezionale 4645/2026Numero di raccolta generale 18774/202671 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cuiData pubblicazione 09/06/2026al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusala detrazione ivi prevista».In ragione del richiamo all'art. 71 del testo unico sull'imposta di registro,la sanzione viene modulata tra il 100% al 200%, quest'ultima applicabile,in base alla circolare n. 1/DF del 2011 dell'Agenzia delle Entrate, qualorail contribuente non regolarizzi affatto la sua posizione, ovvero provvedaal pagamento oltre al novantesimo giorno.Ne consegue che, nel caso di insufficiente o mancato pagamento a seguitodell'invito, l'Ufficio competente al recupero procede, con separato attoemesso ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis, del TUSG, all'irrogazione dellasanzione di cui all'articolo 71 del d.P.R. n. 131 del 1986, che costituiscenorma speciale rispetto alla disciplina generale regolamentata dall'art. 7del d.lgs. n. 472 del 1997.Quanto esposto, non esclude ex se che, trattandosi di sanzione tributaria,debbano comunque applicarsi le disposizioni generali che involgono i criteridi determinazione della sanzione amministrativa tributaria (d.lgs. n. 472del 1997).La sanzione è, quindi, ancorata ad un parametro temporale (numero digiorni decorsi dalla notifica dell’invito), non richiedendosi la verifica diulteriori presupposti oggettivi o valutazioni in ordine alla presenza o menodi elementi soggettivi nel comportamento del contribuente.Nella fattispecie, si tratta pacificamente di impugnazione di un atto diirrogazione della sanzione per versamento parziale del contributounificato, emessa a seguito di un invito al pagamento rimastoinadempiuto.Dal ricorso introduttivo del contribuente, oggi intimato, (n. 6852, all. n.4 della cartella documenti del fascicolo del ricorrente) si evince che nonera stato proposto alcun motivo avverso la sanzione, ma erano statesollevate contestazioni solo sulla misura del contributo unificato, peraltro,inammissibili in quella sede.Numero registro generale 13702/2024Numero sezionale 4645/2026Numero di raccolta generale 18774/2026Ne consegue che, in assenza di eccezioni sulle sanzioni applicate, laData pubblicazione 09/06/2026pronuncia oggi impugnata che ne ha rideterminato l’importo incontra illimite dell’art. 112 c.p.c., in quanto ha pronunciato ultra petita.A margine si rileva anche che nel caso di specie, contrariamente a quantoassunto nella sentenza impugnata, non si verte in alcuna situazioned’incertezza normativa con conseguente irrilevanza della giurisprudenzain proposito richiamata.E’ stato, infatti, più volte ribadito da questa Corte di cassazione chel’incertezza normativa oggettiva di cui alla citata norma richiede unacondizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e suidestinatari della norma tributaria, ovvero l’insicurezza ed equivocità delrisultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazionenormativa, riferita non già a un generico contribuente, né a queicontribuenti che, per la loro perizia professionale, siano capaci diinterpretazione normativa qualificata, e neppure all’Amministrazionefinanziaria, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento al quale èdeterminata interpretazione (Cass., Sez. 5, n. 3108/2019, Rv. 652716 -01).

Tali condizioni non sussistono nel caso di specie, né risultano esserestate allegate negli atti introduttivi del giudizio.3.2.

Con riguardo, invece, ai criteri di computo della sanzione, occorreribadire che, mentre nel contesto della disciplina contenuta nel d.P.R. n.131 del 1986 il ritardo nel versamento del tributo assume una suaautonoma rilevanza di illecito (ora ai sensi del d.lgs. n. 471 del 1997, art.13, sulla cui portata generale v., Cass., Sez. 5, n. 8076/2020; Sez. 5, n.7608/2018; Sez. 5, n. 14390/2010, Rv. 613776 - 01), il ritardo nelversamento del contributo unificato si consolida nell'unico trattamentosanzionatorio che, come detto, rinvia alla disciplina di cui all'art. 71 D.P.R.da ultimo citato.La misura del ritardo senz'altro può connotare, allora, la gravità dellaviolazione una volta correlata al previsto rilievo della condotta tenuta dalNumero registro generale 13702/2024Numero sezionale 4645/2026Numero di raccolta generale 18774/2026contribuente che costituisce indice, per l'appunto, di detta gravità (d.lgs.Data pubblicazione 09/06/2026n. 472 del 1997, art. 7, comma 1) (Cass., Sez. 5, n. 19791 del 2023).Né appare, poi, lecito dubitare della gravità della violazione che vienerestituita da una condotta del contribuente che, usufruendo dei servizigenerali della giustizia, si sottragga, al contempo, al previsto concorsonelle spese, rimanendo inadempiente alla prestazione posta a suo carico.4.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenzaimpugnata e il rinvio della causa alla Corte di Giustizia II grado dellaSicilia, in diversa composizione, per il riesame delle questioni sulla basedei principi qui richiamati e anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di Giustizia di II grado della Sicilia, in diversa composizione,anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso il 28 maggio 2026Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roLeonardi Salvatore– intimato –avverso la sentenza della Corte di Giustizia II grado della Sicilia, n.10052/2023 depositata il 6 dicembre 2023.Udita la relazione svolta nella udienza del 28 maggio 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.Numero registro generale 13702/2024Numero sezionale 4645/2026Numero di raccolta generale 18774/2026Data pubblicazione 09/06/2026La controversia ha ad oggetto un atto di irrogazione di sanzione (n. 2179)emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (d’ora in poi ricorrente)nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi intimato) per il pagamentodella somma di €. 240,00, determinata come differenza tra l’importo dovuto(€. 360,00) e l’importo versato (€. 120,00), oltre ad €. 8,75 a titolo di spesedi notifica, per insufficiente versamento del contributo unificato tributario(c.u.t.) nel ricorso RGR 6394/2016, già richiesto con un invito al pagamento(prot n. 7114/2016 del 10.11.2016).La CTP ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo la legittimità dellaliquidazione del c.u.t., rideterminando, tuttavia, la sanzione in € 240,00(pari al 100% del CUT non pagato) e la Corte di secondo grado haconfermato la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti ragioni:- è da escludere il vizio di ultrapetizione, in quanto, in tema di contenziosotributario si deve ritenere che, qualora venga impugnato, come nel casodi specie, la intimazione di pagamento, oltre che le cartelle sottese, ladeduzione di illegittimità delle sanzioni è implicita nella domanda stessadi annullamento degli atti impositivi, con la conseguenza che il giudicenon va in ultrapetizione se rileva la parziale o totale illegittimità dellesanzioni stesse e ne pronunzia il parziale o totale annullamento;- l’impugnazione di un avviso di accertamento non necessita di unospecifico ed autonomo motivo sulle sanzioni, costituendo questeun'obbligazione accessoria a quella principale;- E’ stato … affermato che in tema di sanzioni amministrative tributarie, ilgiudice ha il potere di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate inconseguenza della violazione di una norma dovuta ad un errore diinterpretazione - che il contribuente ha l'onere di allegare e provare,senza che la circostanza sia rilevabile d'ufficio dall'autorità giudiziaria -maturato in condizioni di obiettiva incertezza sulla sua portata,situazione che si realizza anche nell'ipotesi nella quale la disciplinanormativa, della cui applicazione si tratti, contenga una pluralità diprescrizioni, il coordinamento delle quali appaia concettualmenteNumero registro generale 13702/2024Numero sezionale 4645/2026Numero di raccolta generale 18774/2026difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto, derivante da elementiData pubblicazione 09/06/2026positivi di confusione (Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2019, n. 17195);Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi, mentre lacontroparte è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato tempestivamentenotificato. La sentenza oggi impugnata è stata depositata il 6.12.2023 enon è stata notificata. La notifica, effettuata a mezzo pec, è stataconsegnata e accettata il 6.6.2024, nel rispetto del termine semestraleprevisto dall’art. 327, primo comma, c.p.c., come richiamato dall’art. 38,comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 d.lgs. n.546/1992. Deduce che l’odierno intimato aveva proposto un primo ricorso(RGR. 6394/2016), con cui aveva chiesto l’annullamento dell’atto diintimazione al pagamento a causa della prescrizione delle sottese cartellee uno successivo (RGR 6582/2016), con cui aveva impugnato l’atto diirrogazione della sanzione, ritenendo che il c.u.t. dovesse essere calcolatosecondo il criterio processuale civilistico ex art. 10 c.p.c. Evidenzia,pertanto, l’errore in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, in quantooggetto del giudizio non sono le sanzioni contenute nell’atto di intimazioneal pagamento, ma l’impugnazione di un atto di irrogazione della sanzione,regolato da una disciplina ad hoc, l’art. 16 del [OSCURATO:PERSONA] sulle Spese diGiustizia (T.U.S.G.) speciale rispetto a quella contenuta nel d.lgs. n.472/1997 ex artt. 7 e 16 del citato decreto.3. Con il secondo motivo prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. così comerichiamato dall’art. 1 del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 8 d.lgs. n.546/1992. Contesta l’illegittimità della decisione, in quanto: - oggetto dicontestazione non è la sanzione contenuta nell’avviso di accertamento,ma la sanzione scaturente a valle di un iter di riscossione per mancatoversamento del c.u.t. ex artt. 16 e 248 T.U.S.G.; - il sindacato del giudiceNumero registro generale 13702/2024Numero sezionale 4645/2026Numero di raccolta generale 18774/2026tributario, in assenza di condizioni di incertezza normativa, è limitato dalData pubblicazione 09/06/2026principio dispositivo ex art. 99 c.p.c.3.1. I motivi sono fondati per le ragioni di seguito esposte e possono esseretrattati congiuntamente.Ai sensi dell'art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002, entro trenta giorni daldeposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo,l'Ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'art. 137 del Codice di proceduracivile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffrontotra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'art. 13. Per ilcombinato disposto degli artt. 16 e 248 del TUSG, la Segreteria dellaCommissione Tributaria comunica anche che, in caso di inadempienza, siprocederà all'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 16, comma 1 bis,del TUSG, nonché all'iscrizione a ruolo del contributo unificato dovuto, conaddebito degli interessi al saggio legale, decorrenti dalla data di depositodell'atto.L'entità della sanzione, tenuto conto del combinato disposto degli artt. 7 e16, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 2007, n. 472, è commisurata ai giornidi ritardo nel pagamento del contributo unificato.L'irrogazione della sanzione va effettuata mediante apposita intimazionedi pagamento da notificare ad ogni singolo contribuente, con l'indicazionedella misura della sanzione applicata.Non vi sono per il Collegio ragioni per discostarsi dal principio di recenteaffermato in sede di legittimità, secondo cui, le sanzioni amministrativeper l'omesso pagamento del contributo unificato vanno applicate conriferimento agli artt. 16, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cd.TUSG) e 71 del d.P.R. n. 131 del 1986, ratione temporis applicabile, inragione della sua natura di entrata tributaria erariale e del suocollegamento ad una pubblica spesa, quale è quella per il serviziogiudiziario (Cass., Sez. 5, n. 13442/2025, Rv. 675065 – 01, Sez. 5, n.15888/2022, Sez. 5, n. 16283/2021, Rv. 661602 - 01).Ai sensi dell’art. 16, comma 1, T.U.S.G.: «In caso di omesso o parzialepagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articoloNumero registro generale 13702/2024Numero sezionale 4645/2026Numero di raccolta generale 18774/202671 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cuiData pubblicazione 09/06/2026al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusala detrazione ivi prevista».In ragione del richiamo all'art. 71 del testo unico sull'imposta di registro,la sanzione viene modulata tra il 100% al 200%, quest'ultima applicabile,in base alla circolare n. 1/DF del 2011 dell'Agenzia delle Entrate, qualorail contribuente non regolarizzi affatto la sua posizione, ovvero provvedaal pagamento oltre al novantesimo giorno.Ne consegue che, nel caso di insufficiente o mancato pagamento a seguitodell'invito, l'Ufficio competente al recupero procede, con separato attoemesso ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis, del TUSG, all'irrogazione dellasanzione di cui all'articolo 71 del d.P.R. n. 131 del 1986, che costituiscenorma speciale rispetto alla disciplina generale regolamentata dall'art. 7del d.lgs. n. 472 del 1997.Quanto esposto, non esclude ex se che, trattandosi di sanzione tributaria,debbano comunque applicarsi le disposizioni generali che involgono i criteridi determinazione della sanzione amministrativa tributaria (d.lgs. n. 472del 1997).La sanzione è, quindi, ancorata ad un parametro temporale (numero digiorni decorsi dalla notifica dell’invito), non richiedendosi la verifica diulteriori presupposti oggettivi o valutazioni in ordine alla presenza o menodi elementi soggettivi nel comportamento del contribuente.Nella fattispecie, si tratta pacificamente di impugnazione di un atto diirrogazione della sanzione per versamento parziale del contributounificato, emessa a seguito di un invito al pagamento rimastoinadempiuto.Dal ricorso introduttivo del contribuente, oggi intimato, (n. 6852, all. n.4 della cartella documenti del fascicolo del ricorrente) si evince che nonera stato proposto alcun motivo avverso la sanzione, ma erano statesollevate contestazioni solo sulla misura del contributo unificato, peraltro,inammissibili in quella sede.Numero registro generale 13702/2024Numero sezionale 4645/2026Numero di raccolta generale 18774/2026Ne consegue che, in assenza di eccezioni sulle sanzioni applicate, laData pubblicazione 09/06/2026pronuncia oggi impugnata che ne ha rideterminato l’importo incontra illimite dell’art. 112 c.p.c., in quanto ha pronunciato ultra petita.A margine si rileva anche che nel caso di specie, contrariamente a quantoassunto nella sentenza impugnata, non si verte in alcuna situazioned’incertezza normativa con conseguente irrilevanza della giurisprudenzain proposito richiamata.E’ stato, infatti, più volte ribadito da questa Corte di cassazione chel’incertezza normativa oggettiva di cui alla citata norma richiede unacondizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e suidestinatari della norma tributaria, ovvero l’insicurezza ed equivocità delrisultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazionenormativa, riferita non già a un generico contribuente, né a queicontribuenti che, per la loro perizia professionale, siano capaci diinterpretazione normativa qualificata, e neppure all’Amministrazionefinanziaria, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento al quale èdeterminata interpretazione (Cass., Sez. 5, n. 3108/2019, Rv. 652716 -01). Tali condizioni non sussistono nel caso di specie, né risultano esserestate allegate negli atti introduttivi del giudizio.3.2. Con riguardo, invece, ai criteri di computo della sanzione, occorreribadire che, mentre nel contesto della disciplina contenuta nel d.P.R. n.131 del 1986 il ritardo nel versamento del tributo assume una suaautonoma rilevanza di illecito (ora ai sensi del d.lgs. n. 471 del 1997, art.13, sulla cui portata generale v., Cass., Sez. 5, n. 8076/2020; Sez. 5, n.7608/2018; Sez. 5, n. 14390/2010, Rv. 613776 - 01), il ritardo nelversamento del contributo unificato si consolida nell'unico trattamentosanzionatorio che, come detto, rinvia alla disciplina di cui all'art. 71 D.P.R.da ultimo citato.La misura del ritardo senz'altro può connotare, allora, la gravità dellaviolazione una volta correlata al previsto rilievo della condotta tenuta dalNumero registro generale 13702/2024Numero sezionale 4645/2026Numero di raccolta generale 18774/2026contribuente che costituisce indice, per l'appunto, di detta gravità (d.lgs.Data pubblicazione 09/06/2026n. 472 del 1997, art. 7, comma 1) (Cass., Sez. 5, n. 19791 del 2023).Né appare, poi, lecito dubitare della gravità della violazione che vienerestituita da una condotta del contribuente che, usufruendo dei servizigenerali della giustizia, si sottragga, al contempo, al previsto concorsonelle spese, rimanendo inadempiente alla prestazione posta a suo carico.4. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenzaimpugnata e il rinvio della causa alla Corte di Giustizia II grado dellaSicilia, in diversa composizione, per il riesame delle questioni sulla basedei principi qui richiamati e anche per le spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di Giustizia di II grado della Sicilia, in diversa composizione,anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso il 28 maggio 2026Il PresidenteLiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 18774/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris