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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025

Cassazione n. 33264/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia resa il 4 aprile dal locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.

Ritenuto che i tre motivi sollevati (Violazione di legge per essere stata acquisita l'intera c.n.r., utilizzata ai fini della decisione; contraddittorietà ed illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione della natura di "privata dimora" del luogo in cui è stato sottratto il borsello; contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riguardo alla condotta successiva al reato, con errato giudizio in ordine alle circostanze e alla pena ritenuta eccessiva) sono inammissibili in quanto prospettanti deduzioni generiche (così si dica, in particolare, per il terzo motivo), nonché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata (si vedano le pp. da 3 a 5, nonché la sentenza di primo grado).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il P n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia resa il 4 aprile dal locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. Ritenuto che i tre motivi sollevati (Violazione di legge per essere stata acquisita l'intera c.n.r., utilizzata ai fini della decisione; contraddittorietà ed illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione della natura di "privata dimora" del luogo in cui è stato sottratto il borsello; contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riguardo alla condotta successiva al reato, con errato giudizio in ordine alle circostanze e alla pena ritenuta eccessiva) sono inammissibili in quanto prospettanti deduzioni generiche (così si dica, in particolare, per il terzo motivo), nonché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata (si vedano le pp. da 3 a 5, nonché la sentenza di primo grado). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il P n
Sentenza Cassazione n. 33264/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris