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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 23298/2022

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Venezia; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Acquino, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 29 settembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Venezia ammetteva [OSCURATO:PERSONA] alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale per la pena detentiva che doveva scontare, subordinando la concessione del beneficio penitenziario invocato al pagamento, in favore delle persone offese del processo penale presupposto, della somma di 100.000,00 euro, che doveva essere corrisposta entro il termine di sessanta giorni.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti all'imposizione di una prescrizione risarcitoria, al cui adempimento veniva subordinata la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stata disposta dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto delle condizioni economiche nelle quali il condannato versava, che non gli consentivano di adempiere all'obbligo di corrispondere la somma controversa.

Non si era, al contempo, attualizzato il giudizio di pericolosità sociale del condannato, atteso che la disponibilità del condannato a corrispondere la somma di 100.000,00 euro in favore delle persone offese era stata affermata alla luce delle risultanze del processo di cognizione, senza tenere conto delle attuali condizioni economiche del ricorrente, indispensabili per valutare l'eventuale inadempimento della prescrizione risarcitoria.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che le prescrizioni imposte al condannato all'atto dell'affidamento in prova al servizio sociale non hanno una loro autonomia funzionale, ma costituiscono parte integrante del giudizio prognostico in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione alla misura alternativa richiesta, le cui finalità rieducative e di prevenzione della recidiva, vengono perseguite attraverso le stesse prescrizioni.

Ì I Si muovono nella stessa direzione le prescrizioni risarcitorie contenute nel provvedimento impugnato, imposte dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, che subordinano la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, invocato da [OSCURATO:PERSONA], al pagamento in favore delle persone offese del processo penale presupposto della somma di 100.000,00 euro, che doveva essere corrisposta entro il termine di sessanta giorni.

Ne discende che un provvedimento di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale che non contenesse tali prescrizioni ovvero che non esplicitasse le ragioni per le quali, nel caso concreto, non si ritenesse di imporle al condannato non consentirebbe il perseguimento delle finalità connesse al beneficio penitenziario in esame, non potendo il tribunale di sorveglianza omettere di considerare uno degli elementi previsti dall'art. 47 Ord. pen. ai fini della concessione della misura alternativa.

Il riconoscimento del beneficio penitenziario, infatti, postula un giudizio prognostico favorevole nei confronti dell'affidato, rilevante sia nella fase genetica sia nella fase dell'applicazione della misura, rispetto alla quale può assumere un rilievo significativo l'atteggiamento assunto dal condannato nei confronti delle persone offese (Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 32932 del 09/07/2008, Talamè, Rv. 240685-01; Sez. 1, n. 2026 del 07/04/1998, Girardo, Rv. 211029-01).

Né potrebbe essere diversamente, dovendosi in proposito richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui: «Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, Naretto, Rv. 258042- 01).

Occorre, del resto, ribadire che, una volta ammesso al regime dell'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato ha l'obbligo di collaborare alla migliore riuscita del percorso trattamentale connesso alla misura, consentendo l'attuazione del programma di intervento attraverso il rispetto delle prescrizioni, funzionali ad assicurare la rieducazione del reo e a prevenire il 3 t I pericolo di commissione di nuovi reati.

Ne consegue che deve essere valutato negativamente il comportamento dell'affidato che dopo la concessione della misura alternativa, evidenzi la mancanza di volontà collaborativa con gli operatori del servizio sociale e con la magistratura di sorveglianza, che devono vigilare sulla corretta esecuzione del programma trattamentale, la cui inosservanza si pone in contrasto con le finalità proprie dell'affidamento (Sez. 1, n. 54339 del 20/11/2018, Arnone, Rv. 274756-01; Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322-01; Sez. 1, n. 371 del 15/11/2001, dep. 2002, Chifari, 220473-01).

3. In questa cornice, non è controversa l'astratta possibilità del Tribunale di sorveglianza di Venezia di imporre a [OSCURATO:PERSONA] le prescrizioni risarcitorie contenute del provvedimento censurato, ritenute indispensabili per una proficua risocializzazione dell'affidato, tenuto conto del giudizio prognostico eseguito nei suoi confronti.

Sotto questo profilo, non sono ravvisabili incongruità argomentative, atteso che l'ordinanza impugnata ripercorre in termini ineccepibili i comportamenti delittuosi pregressi di [OSCURATO:PERSONA] e formula un giudizio corretto sulla personalità del condannato nel contesto giurisdizionale di riferimento, rappresentato dal processo penale all'esito del quale veniva condannato e dagli ingenti pregiudizi economici provocati alle persone offese.

Ne deriva che, sul piano delle ragioni che giustificavano le prescrizioni connesse al beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a [OSCURATO:PERSONA] e del percorso valutativo attraverso cui si perveniva alle imposizioni risarcitorie controverse, il provvedimento impugnato appare fondato su uno sviluppo argomentativo congruo.

Deve, tuttavia, rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza di Venezia, pur valutando correttamente le condotte pregresse di Erbisti e la loro valenza sintomatica rispetto al percorso rieducativo connesso all'affidamento in prova al servizio sociale, introduceva una limitazione al godimento del beneficio penitenziario che non è ancorata a una valutazione patrimoniale del condannato effettuata alla luce della sua attuale condizione reddituale, alla quale doveva essere correlata la possibilità di corrispondere la somma di 100.000,00 euro oggetto di vaglio.

Ne consegue che l'imposizione della prescrizione risarcitoria controversa postulava una valutazione delle attuali condizioni reddituali del condannato, specificamente correlata all'importo stabilito, che, nel caso di specie, non risulta effettuata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia.

Né potrebbe essere diversamente, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'eventuale incapacità di risarcire il 4 t danno prodotto alla persona offesa, non giustifica, in quanto tale, la mancata ammissione del condannato all'affidamento in prova al servizio sociale, che deve essere correlata alle sue capacità economiche concrete, per valutare le quali non ci si può fondare sulle sole emergenze probatorie del processo di cognizione, occorrendo effettuare un vaglio incentrato sulle attuali condizioni reddituali dell'istante, indispensabili per formulare un giudizio prognostico adeguato alla sua pericolosità sociale (Sez. 1, 21/11/2018, Nicastro, Rv. 275171-01; Sez. 1, 27/05/2004, Zannpolini, Rv. 230361-01; Sez. 1, 07/12/1999, Nanocchio, Rv. 215204-01).

4. Le considerazioni che si sono esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Venezia per un nuovo esame, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.

P.Q.M.

Ann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Venezia; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Acquino, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 29 settembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Venezia ammetteva [OSCURATO:PERSONA] alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale per la pena detentiva che doveva scontare, subordinando la concessione del beneficio penitenziario invocato al pagamento, in favore delle persone offese del processo penale presupposto, della somma di 100.000,00 euro, che doveva essere corrisposta entro il termine di sessanta giorni. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti all'imposizione di una prescrizione risarcitoria, al cui adempimento veniva subordinata la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stata disposta dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto delle condizioni economiche nelle quali il condannato versava, che non gli consentivano di adempiere all'obbligo di corrispondere la somma controversa. Non si era, al contempo, attualizzato il giudizio di pericolosità sociale del condannato, atteso che la disponibilità del condannato a corrispondere la somma di 100.000,00 euro in favore delle persone offese era stata affermata alla luce delle risultanze del processo di cognizione, senza tenere conto delle attuali condizioni economiche del ricorrente, indispensabili per valutare l'eventuale inadempimento della prescrizione risarcitoria. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che le prescrizioni imposte al condannato all'atto dell'affidamento in prova al servizio sociale non hanno una loro autonomia funzionale, ma costituiscono parte integrante del giudizio prognostico in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione alla misura alternativa richiesta, le cui finalità rieducative e di prevenzione della recidiva, vengono perseguite attraverso le stesse prescrizioni. Ì I Si muovono nella stessa direzione le prescrizioni risarcitorie contenute nel provvedimento impugnato, imposte dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, che subordinano la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, invocato da [OSCURATO:PERSONA], al pagamento in favore delle persone offese del processo penale presupposto della somma di 100.000,00 euro, che doveva essere corrisposta entro il termine di sessanta giorni. Ne discende che un provvedimento di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale che non contenesse tali prescrizioni ovvero che non esplicitasse le ragioni per le quali, nel caso concreto, non si ritenesse di imporle al condannato non consentirebbe il perseguimento delle finalità connesse al beneficio penitenziario in esame, non potendo il tribunale di sorveglianza omettere di considerare uno degli elementi previsti dall'art. 47 Ord. pen. ai fini della concessione della misura alternativa. Il riconoscimento del beneficio penitenziario, infatti, postula un giudizio prognostico favorevole nei confronti dell'affidato, rilevante sia nella fase genetica sia nella fase dell'applicazione della misura, rispetto alla quale può assumere un rilievo significativo l'atteggiamento assunto dal condannato nei confronti delle persone offese (Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 32932 del 09/07/2008, Talamè, Rv. 240685-01; Sez. 1, n. 2026 del 07/04/1998, Girardo, Rv. 211029-01). Né potrebbe essere diversamente, dovendosi in proposito richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui: «Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, Naretto, Rv. 258042- 01). Occorre, del resto, ribadire che, una volta ammesso al regime dell'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato ha l'obbligo di collaborare alla migliore riuscita del percorso trattamentale connesso alla misura, consentendo l'attuazione del programma di intervento attraverso il rispetto delle prescrizioni, funzionali ad assicurare la rieducazione del reo e a prevenire il 3 t I pericolo di commissione di nuovi reati. Ne consegue che deve essere valutato negativamente il comportamento dell'affidato che dopo la concessione della misura alternativa, evidenzi la mancanza di volontà collaborativa con gli operatori del servizio sociale e con la magistratura di sorveglianza, che devono vigilare sulla corretta esecuzione del programma trattamentale, la cui inosservanza si pone in contrasto con le finalità proprie dell'affidamento (Sez. 1, n. 54339 del 20/11/2018, Arnone, Rv. 274756-01; Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322-01; Sez. 1, n. 371 del 15/11/2001, dep. 2002, Chifari, 220473-01). 3. In questa cornice, non è controversa l'astratta possibilità del Tribunale di sorveglianza di Venezia di imporre a [OSCURATO:PERSONA] le prescrizioni risarcitorie contenute del provvedimento censurato, ritenute indispensabili per una proficua risocializzazione dell'affidato, tenuto conto del giudizio prognostico eseguito nei suoi confronti. Sotto questo profilo, non sono ravvisabili incongruità argomentative, atteso che l'ordinanza impugnata ripercorre in termini ineccepibili i comportamenti delittuosi pregressi di [OSCURATO:PERSONA] e formula un giudizio corretto sulla personalità del condannato nel contesto giurisdizionale di riferimento, rappresentato dal processo penale all'esito del quale veniva condannato e dagli ingenti pregiudizi economici provocati alle persone offese. Ne deriva che, sul piano delle ragioni che giustificavano le prescrizioni connesse al beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a [OSCURATO:PERSONA] e del percorso valutativo attraverso cui si perveniva alle imposizioni risarcitorie controverse, il provvedimento impugnato appare fondato su uno sviluppo argomentativo congruo. Deve, tuttavia, rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza di Venezia, pur valutando correttamente le condotte pregresse di Erbisti e la loro valenza sintomatica rispetto al percorso rieducativo connesso all'affidamento in prova al servizio sociale, introduceva una limitazione al godimento del beneficio penitenziario che non è ancorata a una valutazione patrimoniale del condannato effettuata alla luce della sua attuale condizione reddituale, alla quale doveva essere correlata la possibilità di corrispondere la somma di 100.000,00 euro oggetto di vaglio. Ne consegue che l'imposizione della prescrizione risarcitoria controversa postulava una valutazione delle attuali condizioni reddituali del condannato, specificamente correlata all'importo stabilito, che, nel caso di specie, non risulta effettuata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia. Né potrebbe essere diversamente, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'eventuale incapacità di risarcire il 4 t danno prodotto alla persona offesa, non giustifica, in quanto tale, la mancata ammissione del condannato all'affidamento in prova al servizio sociale, che deve essere correlata alle sue capacità economiche concrete, per valutare le quali non ci si può fondare sulle sole emergenze probatorie del processo di cognizione, occorrendo effettuare un vaglio incentrato sulle attuali condizioni reddituali dell'istante, indispensabili per formulare un giudizio prognostico adeguato alla sua pericolosità sociale (Sez. 1, 21/11/2018, Nicastro, Rv. 275171-01; Sez. 1, 27/05/2004, Zannpolini, Rv. 230361-01; Sez. 1, 07/12/1999, Nanocchio, Rv. 215204-01). 4. Le considerazioni che si sono esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Venezia per un nuovo esame, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati. P.Q.M. Ann