CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 00356/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sepíte le conclusioni del PG 2 , udito il dffensore L [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha impugnato per cassazione il provvedimento, emesso dalla Corte di Appello di Roma il 10.12.2020, di rigetto dell'appello avverso il decreto del Tribunale di Frosinone, del 14.6.2019, di applicazione, nei suoi confronti, della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Cassino per anni uno e della confisca dell'immobile I - costituito da un edificio ad un piano fuori terra, adibito a dimora della famiglia del proposto, sito nel comune di Cassino, via [OSCURATO:SOCIETA] fg 27 part. 374, 382 e 389. 2. Deduce a fondamento del ricorso Violazione di legge e omesso accertamento dell'attualità della pericolosità sociale del proposto nonché dell'effettiva sussistenza del nesso causale tra la condotta di vita dello Spada e la generazione di profitti in capo al medesimo; lamenta altresì che non risulta accertato che detti profitti abbiano costituito in una determinata epoca una componente significativa del reddito del ricorrente; denuncia, infine, il vizio della motivazione meramente apodittica e perciò apparente in relazione alla confermata confisca del fabbricato indicato in atti come immobile I. Con riferimento a quest'ultimo in particolare si evidenzia che il giudice di merito sia di primo che di secondo grado, senza alcuna motivazione, ha finito per condividere acriticamente quanto riportato dai carabinieri di Cassino nella informativa in cui, in assenza di dati concreti, si afferma che la cosiddetta villa costituente l'immobile I sia stata realizzata tra l'anno 2006 e il 2012 da [OSCURATO:PERSONA]. 3.11 Procuratore generale, in persona del sostituto generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta del 14.9.20121 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente alla doglianza sulla confisca dell'immobile "primo" sito nel Comune di Cassino; esso è inammissibile nel resto. 1.1.Con riferimento alla attualità della pericolosità sociale, è solo il caso di osservare che il giudizio che la conferma non si fonda esclusivamente sui reati per i quali è intervenuta condanna, citati in ricorso, relativi alla fattispecie di cui all'art. 73, comma V, d.p.r. n. 309/1990, ma anche su una serie di altri reati di falso, ricettazione, e truffa concernenti per lo più compravendite di autoveicoli (cfr. pagg. 29-32 decreto impugnato), commessi in ampio arco temprale; di talchè, anche al netto dei fatti emersi nel corso dei due processi conclusisi con sentenza di assoluzione, citati in ricorso, la valutazione sull'attualità non risulta incrinata dalle deduzioni, peraltro piuttosto generiche, mosse al riguardo dal ricorrente. Soprattutto deve evidenziarsi che ai fini prospettati in ricorso, che si muovono essenzialmente nell'ottica della censura della confisca, non rileva l'attualità della pericolosità sociale del proposto, non costituente requisito della confisca patrimoniale. Ed invero, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di misure di prevenzione, il principio di reciproca autonomia tra provvedimenti personali e provvedimenti patrimoniali, consente di applicare la confisca prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al momento dell'adozione della misura, anche se ciò non esclude, però, che, a tal fine, la pericolosità del soggetto debba essere comunque accertata con riferimento al momento dell'acquisto del bene oggetto della richiesta, in quanto la finalità preventiva perseguita con il provvedimento ablatorio è quella di impedire che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza ( ex multis Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014 Cc. (dep. 05/06/2014 ) Rv. 260103 - 01; Sez. 6, n. 1282 del 10/10/2012 - dep. 10/01/2013, Vittoriosi, Rv. 25422001 ) caratterizzandosi l'istituto della confisca di prevenzione in ogni caso per la funzione di fronteggiare la pericolosità del prevenuto esistente al momento dell'acquisizione dei beni oggetto di ablazione e che, come tale, determina la pericolosità di questi ultimi ( Sez. 2, n. 24276 del 29/04/2014 Rv. 260296 - 01 ). Né può ritenersi, alla luce dei suddetti generici rilievi e del fatto che il danaro conseguito con gli illeciti sarebbe stato in ogni caso irrisorio, scalfita la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui afferma che il proposto ha con le condotte delittuose poste in essere incrementato il proprio patrimonio in modo tale da consentirgli di vivere in tutto o in parte coi proventi di tali condotte, avendo essa sottolineato, da un lato, la commissione di plurimi reati contro il patrimonio in un arco temporale significativamente lungo ( dal 2003 al 2017), dall'altro, l'elevato ed ingiustificato tenore di vita dello Spada pure a fronte della totale assenza di fonti lecite da parte del medesimo, che non risulta avere mai svolto attività lavorativa né aver mai presentato dichiarazione dei redditi, in tutto l'arco della sua vita. 1.2.Ciò nondimeno, proprio perché la valutazione involgente la pericolosità sociale ai fini della confisca deve avere riguardo al momento acquisitivo del bene è di palmare evidenza che l'esatta individuazione della data dell'acquisto è fondamentale. Solo se l'acquisto del bene ricade nel periodo di perimetrazione della pericolosità, assumerà rilievo la eventuale sproporzione esistente tra il valore di realizzazione del bene e le fonti lecite del proposto (che fonda la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale). Ebbene, nel caso di specie già in appello il ricorrente aveva contestato l'assoluta mancanza di dati in ordine alla data di edificazione dell'immobile cosiddetto I oggetto di confisca, individuata con riferimento alla costruzione principale nel 2006-2012 senza che siano indicate - neppure nella informativa della g.d.f. - le ragioni che hanno condotto a tale individuazione, in mancanza assoluta, come rileva il ricorrente, di riferimenti che consentano di collocarla in tale arco temporale; collocazione che incombe sulla pubblica accusa proponente indicare e dimostrare ( laddove l'onere di allegazione del proposto in ordine alla lecita provenienza del bene interviene solo dopo che la pubblica accusa abbia dimostrato non solo la sproporzione esistente tra il valore dei bene di cui il proposto abbia la disponibilità e il suo reddito ma anche, innanzitutto, che l'acquisizione del bene sia intervenuto proprio nel periodo di commissione dei reati produttivi di introiti ). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che, in parziale accoglimento del ricorso, il decreto impugnato deve essere annullato limitatamente alla confisca dell'immobile "primo" sito nel Comune di Cassino con rinvio, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., alla Corte di Appello di Roma, Sezione Misure di Prevenzione, che procederà, in diversa composizione collegiale ( cfr. Sez. 5, Sentenza n. 19426 del 20/04/2021 Rv. 281253 - 01 ), a nuovo esame sul punto; e che il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato limitatamente alla confisca dell'immobile "primo" sito nel Comune di Cassino, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] di Prevenzione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 30/9/2021. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] essa [OSCURATO:PERSONA]