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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 07560/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10563/2019 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 2292/02/18, depositata il 28 settembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi -Accise - Diniego di autotutela -Istanza di sospensione -Rinvio a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 2292/02/18 del 28/09/2018 la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi s.r.l., di seguito AETI) avverso la sentenza n. 1220/09/14 della Commissione tributaria provinciale di Bologna (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’atto di diniego con il quale era stata rigettata l’istanza in autotutela volta ad ottenere l’annullamento di tre avvisi di pagamento e di tre atti di irrogazione sanzioni, sebbene si fosse proceduto a ravvedimento operoso.

2. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle dogane e dei monopoli proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

3. AETI resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, la società contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio al fine di addivenire alla definizione agevolata della controversia.

2. Preso atto della sussistenza dei presupposti di legge, la causa va sospesa fino al 10/07/2023 e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dichiara la sospensione del presente giudizio fino al 10/07/2023 ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10563/2019 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 2292/02/18, depositata il 28 settembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Accise - Diniego di autotutela -Istanza di sospensione -Rinvio a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2292/02/18 del 28/09/2018 la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi s.r.l., di seguito AETI) avverso la sentenza n. 1220/09/14 della Commissione tributaria provinciale di Bologna (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’atto di diniego con il quale era stata rigettata l’istanza in autotutela volta ad ottenere l’annullamento di tre avvisi di pagamento e di tre atti di irrogazione sanzioni, sebbene si fosse proceduto a ravvedimento operoso. 2. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle dogane e dei monopoli proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 3. AETI resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, la società contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio al fine di addivenire alla definizione agevolata della controversia. 2. Preso atto della sussistenza dei presupposti di legge, la causa va sospesa fino al 10/07/2023 e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dichiara la sospensione del presente giudizio fino al 10/07/2023 ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo
Sentenza Cassazione n. 07560/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris