CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 29098/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19 ORDINANZA sul ricorso 22699/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 199/G presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA], 43 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3506/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal cons. DANILO SESTINIRilevato che: le sorelle [OSCURATO:PERSONA], Anna ed [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo condannare al pagamento della somma corrispondente all'ingiustificato arricchimento conseguito con lo scorticamento abusivo di sughero da piante presenti nei terreni di cui le attrici erano comproprietarie unitamente alla sorella [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale accolse la domanda e condannò il Palitta al pagamento di quasi 12.000,00 euro, oltre accessori; la Corte di Appello ha confermato la sentenza ritenendo, fra l'altro, in punto di quantitativo asportato, che dovesse essere disattesa l'argomentazione dell'appellante circa la mancanza dei tempi tecnici per procedere allo scorticamento delle oltre 200 piante individuate dal consulente; e «ciò per il semplice fatto che l'inizio dell'abusiva operazione non può ritenersi coincidere con la denuncia delle proprietarie, avvenuta qualche ora prima dell'intervento dei forestali, presumibilmente dovendosi far risalire, stante il numero di piante interessate dallo scorticannento, il fatto illecito ad alcuni giorni precedenti la scoperta e la denuncia da parte della famiglia Blanc»; ha proposto ricorso per cassazione il Palitta, affidandosi a due motivi; hanno resistito le quattro intimate, con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.. Considerato che: con il primo motivo, il ricorrente denuncia ««falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la Corte di Appello (a pag. 4) ha ritenuto tramite presunzioni che il Palitta avesse decorticato anche le piante di sughero non sequestrate dagli agenti intervenuti, che risultavano invece decorticate nei giorni antecedenti, in assenza di prova diretta che fosse stato il Palitta ad impadronirsi del sughero»; il motivo è inammissibile, sia che lo consideri come deducente un vizio ex art. 360, n. 3 c.p.c. (a fronte della censura di falsa applicazione dell'art. 2729 c.c.) sia che lo si valuti in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c. (pure richiamato nella rubrica); quanto al primo profilo, deve rilevarsi che l'evocazione dell'ad 2729 c.c. non risulta illustrata nei termini richiesti da Cass., S.U. n. 1785/2018 (punto 4.1 delle ragioni della decisione) con la specifica individuazione del 'come' il ragionamento svolto dal giudice di merito risulti irrispettoso del paradigma della gravità o di quello della precisione o di quello della concordanza (cfr. Cass. n. 3541/2020: «in sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso»); non risulta idoneo, allo scopo, il mero rilievo della unicità dell'indizio -che già di per sé non vale ad escludere l'operatività della presunzione (cfr. Cass. n. 2482/2019)- dato che la Corte ha evidentemente valutato anche il fatto che il Palitta (che aveva stipulato il contratto con [OSCURATO:PERSONA] e che aveva richiesto l'autorizzazione -negata- all'Ufficio competente) era l'unico artefice dello scorticamento; quanto al secondo profilo, il motivo risulta inammissibile ai sensi dell'art. 348 ter, co. 5 c.p.c., atteso che, a fronte di una "doppia conforme", il ricorrente non ha allegato che le decisioni di primo e secondo grado sono basate su ragioni diverse inerenti alle questioni di fatto; inoltre, il motivo non evidenzia -come necessario- fatti "storici", principali o secondari, che si assumono come decisivi e non esaminati; invero, le censure svolte dal Palitta si risolvono in una non consentita lettura alternativa della vicenda, rispetto alla quale la Corte di merito ha ritenuto che lo scorticamento fosse iniziato giorni prima della denuncia presentata dalle Blanc, fornendo un apprezzamento di merito del tutto plausibile che il ricorrente pretende invano di contestare proponendo altre ipotesi che assume parimenti plausibili, così introducendo valutazioni fattuali estranee al giudizio di legittimità; il secondo motivo denuncia «violazione di legge sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la sentenza di appello, pur riconoscendo che le proprietarie del fondo sono quattro, e che il contratto richiamato in sentenza era stato dichiarato inesistente (rectius "inefficace") nei confronti di sole tre di esse, quantifica il risarcimento per intero e condanna il Palitta al pagamento dell'intero nei confronti delle suddette tre comproprietarie»; il motivo è -per più ragioni- inammissibile, in quanto: deduce il vizio di motivazione in termini (di contraddittorietà) non più consentiti dal nuovo testo dell'art. 360, n. 5 c.pc.; ove volesse ritenersi effettivamente dedotto un vizio di insuperabile contraddittorietà della pronuncia (nei sensi di cui a Cass., S.U. n. 8053/2014 e successive conformi), il motivo sarebbe egualmente inammissibile ex art. 348 ter, co. 5 c.p.c., per la ragione sopra illustrata; il motivo non rispetta, peraltro, la prescrizione di cui all'artt. 366, n. 6 c.p.c.: il ricorrente fonda le sue censure sulla sentenza del Giudice di Pace -che avrebbe dichiarato l'inefficacia relativa anziché l'inesistenza del contratto- e su quella del Tribunale (confermata in appello) -che avrebbe rapportato la condanna all'intero quantitativo di sughero anziché ai tre quarti- senza trascrivere in alcuna misura tali decisioni al fine di farne constare l'effettivo contenuto; per di più -il che vale quale ulteriore profilo di inammissibilità per novità della questione- il ricorrente non deduce di avere dedotto la censura (che non è trattata dalla sentenza impugnata) già in grado di appello; le spese di lite seguono la soccombenza; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-