CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 11017/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
miciliatain Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato chela rappresenta e difende;-ricorrente -Contro[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 6081/2020Numero sezionale 3147/2026Numero di raccolta generale 11017/2026Data pubblicazione 24/04/2026- intimato-per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 4553/04/2019, depositata in data 16luglio 2019;Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2026dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.1.L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso,affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe concui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata diSiracusa, aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3333/02/2014 della [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto il ricorso proposto dal suddetto contribuente,esercente “attività tecniche svolte da geometri” avverso l’avviso di accertamentocon il quale l’Ufficio aveva contestato, per il 2009, ai sensi dell’art. 39, comma2, del D.P.R. 600/73, un maggior reddito imponibile, ai fini Irpef e Iva, sulpresupposto della mancata risposta all’invito n. I00523/2013 - spedito conraccomandata il 18.7.2013 e asseritamente recapitato in data 24.7.2013 - conil quale era stata richiestala produzione di documentazione necessaria pergiustificare la rilevata incongruità delle consistenti spese dedotte rispetto aicompensi dichiarati.2.Il contribuente è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/92, 132, comma2, n. 4 c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR, con motivazioneapparente, rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo assorbente la mancatainstaurazione del contraddittorio preventivo (stante la asserita mancata provaNumero registro generale 6081/2020Numero sezionale 3147/2026Numero di raccolta generale 11017/2026Data pubblicazione 24/04/2026della notifica dell’invito a comparire n. I00523/2013) senza confrontarsi con imotivi di gravame spiegati dall’Amministrazione.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.p.c., 54 e 55 del DPRn. 633/72, 41-bis e 42 del DPR n. 600/73, 5, comma 1, del d.lgs. n. 472/97, 12,comma 7, della legge n. 212/2000 per avere la CTR rigettato l’appellodell’Agenzia per la ragione assorbente dell’asserita mancata instaurazione delcontraddittorio preventivo, laddove, trattandosi, nella specie, di unaccertamento “a tavolino”, mentre per i tributi non armonizzati non sussistevaun obbligo di contraddittorio preventivo, per l’Iva, il contribuente non avevaassolto all’onere di indicare le ragioni che avrebbe potuto fare valere nel caso dirituale instaurazione dello stesso e che avrebbero condotto ad un risultatodiverso.3.In primo luogo, i motivi si espongono ad un profilo di inammissibilità avutoriguardo alla trattazione, in maniera cumulata ed indistinta, dei denunciati vizieterogenei (di error in procedendo e di violazione di legge) che richiede uninesigibile intervento della Corte che, per giungere alla compiuta formulazionedel motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico viziodedotto (ex multis, Sez. 5, Ordinanza n. 20690 del 2023).3.1.In ogni caso, il primo motivo è infondato.3.2.Quanto al primo motivo, va osservato, con la giurisprudenza di questa Corte,che l'obbligo motivazionale deve ritenersi compiutamente adempiuto allorchéper mezzo della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delladecisione venga ad essere illustrato il percorso motivazionale che ha indotto ilgiudice a regolare la fattispecie al suo esame mediante la norma di dirittoapplicata e che, di contro, viene meno all'obbligo in parola - e si mostra perciòviziata dal difetto di motivazione apparente o di mancanza della motivazione -la decisione nella quale «il giudice di merito ometta di indicare gli elementi dacui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita lorodisamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controlloNumero registro generale 6081/2020Numero sezionale 3147/2026Numero di raccolta generale 11017/2026Data pubblicazione 24/04/2026sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» ( Cass. sez. 5, n. 24005 del2024; Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 5 agosto 2019, n. 20921; Cass.,7 aprile 2017, n. 9105). Più specificamente in base alla costante giurisprudenzadi legittimità, la «motivazione apparente» ricorre allorché la motivazione, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente - come parte deldocumento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) - nonrende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché esibisceargomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l'iter logico seguito perla formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllosull'esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. U. 22settembre 2014, n. 19881).3.3.Così delineati i principi statuiti da questa Corte, la censura svolta dal motivonon appare fondata, dal momento che dalla lettura della sentenza impugnatarisultano chiaramente esposti, anche se in forma concisa, le ragioni delladecisione. In particolare, in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR haosservato che- decidendo sulla base della “ragione più liquida” - l’avviso diaccertamento impugnato era illegittimo in quanto il contestato invito n.I00523/2013 a produrre la documentazione, pure menzionato nell’attoimpositivo come notificato il 24 luglio 2013, non risultava effettivamentenotificato (tale invito era diverso da quello preso in considerazione dalla sentenzadi primo grado attinente alla successiva procedura di accertamento con adesioneavviata dal contribuente il 28.5.2014).3.4.Il secondo motivo si profila inammissibile in quanto non si attaglia aldecisum.3.5.In punto di fatto, come si evince dal ricorso e dall’avviso di accertamento adesso allegato, l’Ufficio aveva accertato induttivamente, ai sensi dell’art. 39,comma 2, del DPR n. 600/73, il maggior reddito imponibile del contribuente nonavendo quest’ultimo risposto all’invito n. I00523/2013 -spedito conraccomandata il 18.7.2013 e asseritamente recapitato in data 24.7.2013- con ilquale era stata richiesta la produzione di documentazione idonea a giustificareNumero registro generale 6081/2020Numero sezionale 3147/2026Numero di raccolta generale 11017/2026Data pubblicazione 24/04/2026la rilevata incongruità delle consistenti spese dedotte rispetto ai compensidichiarati.3.6.In forza della legge n. 28/1999 (entrata in vigore dal 9.3.1999) è stataaggiunta, al comma 2, dell’art. 39, del d.PR n. 600/73 che disciplinal’accertamento induttivo puro, l’ipotesi di cui alla lettera d-bis) ossia «quando ilcontribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensidell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633».3.7.Orbene, nella sentenza impugnata, la CTR, lungi dall’avere rigettato l’appellodell’Agenzia stante l’illegittimità dell’avviso per difetto di contraddittoriopreventivo, ha ritenuto che - avendo accertato, con un apprezzamento nonsindacabile in sede di legittimità, che non risultava provata la notifica alcontribuente dell’invito n. I00523/2013 – era venuto meno proprio ilpresupposto dell’accertamento induttivo puro; ciò conformemente alla lettera d-bis) del comma 2 dell’art. 39 cit., introdotta dall’art. 25 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.28, essendo l’unico presupposto fondante l’accertamento induttivo puro indicatonell’avviso di accertamento impugnato proprio l’ipotesi contemplata dellamancata risposta al questionario (v. in tal senso,Sez. 5, Ordinanza n. 11728 del 2025), la prova della cui notifica, nella specie,non risultava, in base ad un insindacabile accertamento in punto di fatto dellaCTR, essere stata fornita.4.In conclusione, il ricorso va rigettato.5. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità, essendo rimasto intimato ilcontribuente e non avendo svolto alcuna attività difensiva.6.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater,Numero registro generale 6081/2020Numero sezionale 3147/2026Numero di raccolta generale 11017/2026Data pubblicazione 24/04/2026d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del29/01/2016, Rv. 638714); P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;Così deciso in Roma il 15 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida