Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 18596/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

11/1955avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Tarantodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi separatamente presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e MaurizioPetracca;considerato che entrambi i ricorsi, in tutti i loro motivi, sono meramente reiterativi delleidentiche questioni sollevate con i rispettivi atti di appello, ampiamente affrontati e risoltedalla corte di appello (si vedano le pagine da 1 a 4 per [OSCURATO:PERSONA] e da 4 a 6 per [OSCURATO:PERSONA]), cheha spiegato le ragioni per cui doveva essere confermata la responsabilità degli odierniricorrenti, superando le censure oggi reiterate rispetto all’attendibilità delle dichiarazioni dellapersona offesa, alla validità del riconoscimento, alla mancanza di intercettazioni e -più ingenerale- della sussistenza di un quadro probatorio utile a supportare l’affermazione diresponsabilità.

I giudici della corte di merito hanno anche spiegato le ragioni per cui nonpotevano essere riconosciute circostanze attenuanti generiche nei confronti per l’assenza dielementi positivamente valutabili e per la presenza di elementi ostativi, quali le modalità delfatto, con specifico riguardo alla sottrazione di somme stanziate per la realizzazione di operepubbliche.

La Corte territoriale ha altresì escluso che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] fossemarginale.

Vale rimarcare che la pena infine inflitta dalla corte di appello è pari al minimoedittale;considerato che, in presenza di una motivazione puntuale, logica e non contraddittoria,i ricorsi si risolvono nella mera reiterazione delle identiche questioni affrontate e risolte dallacorte di appello, senza un reale confronto con le motivazioni spese per il loro rigetto, cosìdovendosi ribadire che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che sirisolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmentedisattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltantoapparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentataavverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.277710 – 01).rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
11/1955avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Tarantodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi separatamente presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e MaurizioPetracca;considerato che entrambi i ricorsi, in tutti i loro motivi, sono meramente reiterativi delleidentiche questioni sollevate con i rispettivi atti di appello, ampiamente affrontati e risoltedalla corte di appello (si vedano le pagine da 1 a 4 per [OSCURATO:PERSONA] e da 4 a 6 per [OSCURATO:PERSONA]), cheha spiegato le ragioni per cui doveva essere confermata la responsabilità degli odierniricorrenti, superando le censure oggi reiterate rispetto all’attendibilità delle dichiarazioni dellapersona offesa, alla validità del riconoscimento, alla mancanza di intercettazioni e -più ingenerale- della sussistenza di un quadro probatorio utile a supportare l’affermazione diresponsabilità. I giudici della corte di merito hanno anche spiegato le ragioni per cui nonpotevano essere riconosciute circostanze attenuanti generiche nei confronti per l’assenza dielementi positivamente valutabili e per la presenza di elementi ostativi, quali le modalità delfatto, con specifico riguardo alla sottrazione di somme stanziate per la realizzazione di operepubbliche. La Corte territoriale ha altresì escluso che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] fossemarginale. Vale rimarcare che la pena infine inflitta dalla corte di appello è pari al minimoedittale;considerato che, in presenza di una motivazione puntuale, logica e non contraddittoria,i ricorsi si risolvono nella mera reiterazione delle identiche questioni affrontate e risolte dallacorte di appello, senza un reale confronto con le motivazioni spese per il loro rigetto, cosìdovendosi ribadire che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che sirisolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmentedisattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltantoapparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentataavverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.277710 – 01).rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18596/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris